La pensione di invalidità dei frontalieri Italia-Svizzera

Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell'articolo 58 del Regolamento numero 883/2004 CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richieste di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell'Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell'assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di 10 anni maturati in Italia, ex articolo 8, comma 2, l. numero 153/1969, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione tre nell'ultimi 5 anni ex articolo 1 e 4 l. numero 222/1984.

Questo il quesito che, in via pregiudiziale, la Corte di Cassazione pone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza interlocutoria ex articolo 267 TFUE numero 23565/2024. La pensione di invalidità del frontaliere Un lavoratore frontaliere chiedeva all'INPS l'assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge numero 222/1984, con l'integrazione al minimo. L'Inps, così come il Tribunale e la Corte d'Appello, respingeva la richiesta. In particolare, il Tribunale rigettava la domanda per l'assenza del requisito contributivo il ricorrente, infatti, risultava aver versato solo 260 contributi settimanali in Italia, pari a 5 anni, anziché i 10 anni previsti dall'articolo 8, comma 2, legge numero 153/1969 secondo cui, in caso di cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi internazionali, l'interessato deve avere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore a 10 anni. Nel caso di specie, quindi, l'assegno non poteva essere integrato al minimo, neanche prendendo in considerazione la contribuzione Svizzera, anteriore al 1996 di cui era titolare. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado andando più a fondo l'assegno ordinario di invalidità non era integrabile al minimo, in quanto, la contribuzione italiana era tutta maturata dopo il 31/12/1995, ossia, con il sistema contributivo in ragione del quale è preclusa l'integrazione al minimo articolo 1, comma 16, legge numero 3359/1995 . Volendo invece considerare i contributi maturati in regime di convenzione internazionale, l'articolo 8, comma 2, legge numero 153/1969 impone il requisito dei 10 anni di contribuzione maturata in Italia, mentre il ricorrente ne poteva vantare solo 5. Il ricorrente, quindi, impugnava la sentenza d'appello avanti la Corte di Cassazione deducendo il vizio di violazione dell'art 8, comma 2, legge numero 153/1969 sul vincolo dei 10 anni di contribuzione in Italia per l'integrazione al minimo della pensione, in caso di cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale, rilevando come tale norma potrebbe essere in contrasto con l'articolo 58 del Regolamento CE 883/2004. La normativa italiana e i principi dell'Unione Europea La disciplina italiana sull'assegno ordinario di invalidità è contenuta nell'articolo 1 legge numero 222/1984, il cui comma 3, nella parte che qui interessa, prevede che qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, va integrato nel limite massimo del trattamento minimo con un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 legge numero 153/1969 . La normativa euro unitaria, invece, parte dall'articolo 48, lettera a TFUE che, facendo applicazione del principio di libera circolazione dei lavoratori, auspica il cumulo di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto le diverse legislazioni nazionali. Da qui, il Regolamento 883/2004 CE, che all'articolo 48 prevede, in sintesi, che il beneficiario delle prestazioni assistenziali non possa percepire una prestazione inferiore a quella minima fissata dalla legislazione di riferimento. Il quesito   Ai fini dell'integrabilità al minimo occorre quindi verificare il requisito contributivo dovuto e maturato in Italia. A tale fine, viene in rilievo l'articolo 58 del Regolamento e i suoi effetti sull'ordinamento interno che distingue il requisito contributivo necessario all'integrazione al minimo per i lavoratori con periodi assicurativi maturati solo in Italia da quello riferito ai lavoratori con periodi assicurativi maturati, in parte in Italia, e, in parte, in altri Paesi dell'Unione Europea. La Svizzera rientra nel campo di applicazione del Regolamento in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la stessa Confederazione e l'UE, a partire dal 1° aprile 2012.  Regolamento d'attuazione numero 987/2009 . La Corte di Cassazione, quindi, chiede in via pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo se una corretta interpretazione del citato articolo 58 osta a che una normativa nazionale preveda come presupposto per accedere al trattamento di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, un numero di anni di contributi nella specie 10 superiore a quelli richiesti a chi richieda il medesimo beneficio avendo maturato tutta la propria contribuzione in un unico Stato, in particolare, in quello di residenza, con ciò palesandosi contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea.

Presidente Berrino – Relatore Solaini Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 15.1.18 numero 16, la Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame proposto da Fa.Fo., avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva respinto la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Inps, volta ad accertare il diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità, ex lege numero 222/84, con l'integrazione al minimo. 2. Il Tribunale respingeva la domanda per l'assenza del requisito contributivo, perché il ricorrente risultava aver versato solo 260 contributi settimanali in Italia, pari a 5 anni, quindi non era soddisfatta la condizione stabilita dall'articolo 8 comma 2 della legge numero 153/69 che prevede che in caso di cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi internazionali, l'interessato deve avere nella competente gestione pensionistica, una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore a dieci anni quindi, l'assegno non poteva essergli integrato al minimo, neanche prendendo in considerazione la contribuzione svizzera anteriore al 1996, di cui era titolare. 3. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, precisando che l'importo dell'assegno ordinario di invalidità che il ricorrente aveva richiesto, non era integrabile al minimo, in quanto, volendo considerare la sola contribuzione italiana, tale contribuzione era tutta maturata dopo il 31.12.1995, quindi, con il sistema contributivo, in ragione del quale, ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della legge numero 335 del 1995, è normativamente preclusa l'integrazione al minimo mentre, volendo considerare i contributi maturati in regime di convenzione internazionale, l'articolo 8 comma 2 della legge numero 153/69 impone il requisito dei dieci anni di contribuzione maturati in Italia mentre il ricorrente ne poteva vantare solo cinque che avrebbe consentito la totalizzazione dei contributi maturati in parte in Svizzera ante 1.1.1996 e in parte in Italia post. 31.12.1995 così da poter accedere al sistema cd. misto ed evitare il divieto d'integrazione al minimo, per le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1 comma 16 citato . Infine, sempre ad avviso della Corte d'Appello, non era possibile liquidare in favore del Fa.Fo. la prestazione pro rata, in ragione dell'articolo 52 comma 3 del regolamento numero 883 cit., tenendo conto cioè, da una parte, sia della contribuzione italiana che di quella svizzera che, dall'altra, della sola contribuzione italiana, in quanto dal raffronto, era risultato che gli importi liquidabili erano identici, in quanto pari, in entrambi i casi, ad Euro 106,00 lordi, quindi, di importo inferiore a quello dell'assegno di invalidità civile, già in godimento al Fa.Fo. pari ad Euro 218,16 . Concludeva la Corte d'Appello che se il Fa.Fo. avesse avuto contributi versati in Italia anteriormente al 1996, si sarebbe potuto fare applicazione delle norme sull'integrazione al minimo, che presupponevano una contribuzione italiana, calcolata con il sistema cd. misto. 4. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, Fa.Fo. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l'Inps resiste con controricorso. 5. Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'articolo 58 reg. CEE numero 883/2004, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'Appello aveva applicato l'articolo 8 comma 2 della legge numero 153/69, sul vincolo dei dieci anni di contribuzione in Italia per l'integrazione al minimo della pensione, in caso di cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale, perché in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con l'articolo 58 reg. Cee numero 883-04 che prevale su ogni norma nazionale contrastante e secondo cui si dispone la predetta integrazione, pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del predetto regolamento e l'importo della prestazione minima nazionale. Disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e disposizioni del diritto dell'Unione. 6. La disciplina nazionale relativa all'assegno ordinario di invalidità è quella contenuta nell'articolo 1 della legge numero 222 del 1984 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile, in GU numero 165 del 16-06-1984, ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007 , il cui comma 3, nella parte che qui interessa, prevede che qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Inoltre, secondo l'articolo 1 comma 16 della legge numero 335/1995, sulla Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare GU numero 190 del 16-08-1995 - Suppl. Ordinario numero 101, ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2024 , Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo e cioè, quelle i cui contributi sono maturati dall'1.1.1996, come nella specie non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo . 8. Infine, l'articolo 8 comma 2 della legge numero 153 del 1969 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, in GU numero 111 del 30-04-1969 - Suppl. Ordinario, ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008 prevede che I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica, una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore a dieci anni . 9. Per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea, occorre ricordare che l'articolo 48 lettera a del TFUE prescrive, per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure necessarie per il cumulo di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto le diverse legislazioni nazionali, non solo per il sorgere e il mantenimento del diritto alle prestazioni, ma anche per il calcolo di queste ultime al fine di evitare discriminazioni, rispetto ai cittadini che abbiano prestato attività lavorativa all'interno del solo Stato nazionale di residenza . 10. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 lettera t del Regolamento CE 29.4.2004, numero 883/2004 pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 numero 166 ed entrato in vigore il 20.5.2004 l'espressione periodo di assicurazione designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione . 11. Il successivo articolo 6 del medesimo regolamento numero 883/2004 cit., intitolato Totalizzazione dei periodi è succeduto a decorrere dal 1 maggio 2010 all'articolo 45 par. 1 del precedente regolamento numero 1408/71 e prevede che ai fini della determinazione dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, uno Stato membro tenga conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri. In altri termini, i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di diversi Stati membri devono essere cumulati CGUE 7.12.2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16. EU C 2017 946, punto 41 . 12. L'articolo 52 del medesimo regolamento numero 883/2004, fissa invece i criteri di liquidazione delle prestazioni, in ragione del calcolo di un importo teorico e successivamente di un importo effettivo prestazione pro rata , per cui, l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data di liquidazione e - secondo quest'ultima norma - se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come importo teorico. L'istituzione competente determina, quindi, l'importo effettivo della prestazione pro rata, applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio, ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi, invece, delle legislazioni di tutti gli Stati interessati cfr. CGUE 21.10.2021, C-866/19, cit., punti 9, 18-21 e 23 e ss. . 13. Infine, per quanto riguarda più specificamente il dubbio interpretativo oggetto della presente ordinanza, va ricordato che l'articolo 58 del Regolamento numero 883/2004, prevede che, 1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo. 2. L' istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima . Giurisprudenza comunitaria 14. Il fatto oggetto del giudizio principale rientra nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione Europea, perché si riferisce alla legislazione di sicurezza sociale applicabile in relazione alla richiesta di totalizzazione europea dei contributi, ai fini dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, destinato, ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge numero 222/84, al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, a essere trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, purché sussistano i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione. Inoltre, va dato atto che in riferimento alla causa principale, alla luce degli accertamenti di fatto compiuti nei precedenti gradi del giudizio, può considerarsi pacifica sia la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità che il rispetto delle soglie reddituali, richieste per fruire dell'integrazione al minimo, non avendo l'Istituto previdenziale dedotto nulla in contrario. 15. Giusta l'articolo 52 del regolamento 883/2004 e il relativo calcolo teorico della prestazione, il ricorrente è attratto al regime misto, con contribuzione da considerarsi versata per 11 periodo 1991-1994 in Svizzera e poi in Italia per cinque anni, per il periodo dal 1.4.2002 al 31.3.2012 e poi con contribuzione accreditata per il periodo di disoccupazione 2012-2013. Allo stesso quindi non si applica il divieto di integrazione al minimo presto dall'articolo 1 comma 16 della legge numero 335/95. 16. Tanto chiarito, ai fini dell'integrabilità al minimo, rimane da verificare il requisito contributivo dovuto e maturato in Italia. 17. A questo fine, va preso in considerazione l'articolo 58 del regolamento numero 883/04 e i suoi effetti sull'ordinamento interno che distingue - come anticipato - il requisito contributivo necessario all'integrazione al minimo tra i lavoratori con periodi assicurativi maturati solo in Italia e lavoratori con periodi assicurativi maturati in parte in Italia e in parte in altri paesi dell'Unione Europea tra cui la Svizzera, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE - a partire dal 1 aprile 2012 - unitamente al Regolamento d'attuazione numero 987/09, cfr. RO 2012 2627 . 18. Questa Corte di Cassazione, pertanto, intende richiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea se una corretta interpretazione dell'articolo 58 del regolamento numero 883/2003/CE osta a che una normativa nazionale preveda - in caso di richiesta di totalizzazione della contribuzione maturata in parte in altro paese comunitario nella specie in Svizzera, entro il 31.12.1995 e in parte nello Stato nazionale nella specie in Italia, tutta dopo l'1.1.1996 -, come presupposto per accedere al trattamento di integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, un numero di anni di contributi nella specie, dieci anni, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge numero 153 del 1969 , superiore a quelli richiesti a chi invece richieda il medesimo beneficio, avendo maturato tutta la propria contribuzione nel solo Stato nazionale di residenza, nella specie, in Italia, in particolare, cinque anni, ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 222/84 , con ciò ponendosi in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. 19. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha evidenziato come l'articolo 58 del regolamento 883/2004/CE prevede che il beneficiario di prestazioni di vecchiaia non può percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata dalla legislazione dello Stato membro di residenza e l'istituzione competente di tale Stato deve, se del caso, versargli un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute e l'importo della prestazione minima CGUE sez. VIII, 5.12.2019 numero 398/18, par.27, in tema di prestazione di pensionamento anticipato . 20. La stessa Corte di Giustizia ricorda CGUE sez. VIII, 5.12.2019 numero 398/18, cit., par.40 come il principio della parità di trattamento, enunciato dall'articolo 4 del regolamento numero 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU C 2011 415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata . Infine, secondo la medesima pronuncia par.41 , devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU C 2011 415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata . 21. Occorre ricordare, inoltre, che le disposizioni del regolamento numero 883/2004 non organizzano un regime comune di previdenza sociale, ma hanno come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra i diversi regimi nazionali che continuano a sussistere. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale v., in particolare, CGUE 21.2.2013, Salgado Gonzalez, C-282/11, EU C 2013 86, punto 35, e CGUE 7.12. 2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16, EU C 2017 946, punto 38 . 22. Poiché il regolamento numero 883/2004 e precedentemente quello numero 1408/71 non determina i presupposti ai quali è subordinato il perfezionarsi dei periodi di occupazione o di assicurazione, tali presupposti, come risulta tanto dall'articolo 1, lettera r , del regolamento numero 1408/71 quanto dall'articolo 1, lettera t , del regolamento numero 883/2004, sono fissati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi in questione sono stati maturati v., in tal senso, CGUE 20.1. 2005, Salgado Alonso, C-306/03, EU C 2005 44, punto 30 . 23. Tuttavia, pur se spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire, segnatamente, i presupposti ai quali è subordinato il diritto alle prestazioni, gli Stati membri devono comunque rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri v. in tal senso, in particolare, CGUE 21.2. 2013, Salgado Gonzalez, C-282/11, EU C 2013 86, punti 36 e 37, nonché CGUE 23.1.2020, Bundesagentur fur Arbeit, C-29/19, EU C 2020 36, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . 24. Per garantire tale rispetto, l'articolo 45 del regolamento numero 1408/71, come ripreso, in sostanza, all'articolo 6 del regolamento numero 883/2004, prevede che, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. In altri termini - come già detto in precedenza - i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di diversi Stati membri devono essere cumulati CGUE 7.12.2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16, EU C 2017 946, punto 41 . 25. Così, l'articolo 45 del regolamento numero 1408/71, al pari dell'articolo 6 del regolamento numero 883/2004, attua il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione quale enunciato all'articolo 48 TFUE. Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell'Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l'esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia l'effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe avuto diritto se avesse compiuto l'intera sua carriera in un unico Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dell'Unione dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà v., in tal senso, CGUE 3.3.2011, Tomaszewska, C-440/09, EU C 2011 114, punto 30 e giurisprudenza ivi citata . Motivi del rinvio pregiudiziale, ex articolo 267 TFUE 26. A fronte di tali dati di fatto, l'interpretazione dell'articolo 58 reg. numero 883/2004, pone la necessità di stabilire se possa o meno riconoscersi l'integrazione al minimo, in caso di richiesta di totalizzazione di contributi, maturati in diversi Stati dell'Unione compresi quelli ai quali si è esteso la normativa euro-unitaria, come la Svizzera , quantomeno alle stesse condizioni previste per i cittadini residenti in Italia, che abbiano maturato tutta la contribuzione prevista per fruire dell'integrazione al minimo dell'assegno e/o pensione nella specie, 5 anni, ai sensi degli articolo 1 e 4 della legge numero 222/84 . 27. In conclusione, è necessario richiedere alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell'articolo 58 del Regolamento numero 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell'Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell'assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex articolo 8 comma 2 della legge numero 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione tre negli ultimi 5 anni , ex articolo 1 e 4 della legge numero 222/84 . 28. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo. 29. ai sensi delle Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale della C.G.U.E. 2019/C 380/01 , par. 21, dispone l'anonimizzazione dell'ordinanza di rimessione in caso di diffusione . P.Q.M. La Corte, visti l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e l'articolo 295 c.p.c., chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell'Unione indicata in motivazione. Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Va disposta, in caso di diffusione, l'anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione e la trasmissione alla CGUE, anche di copia della presente ordinanza anonimizzata.