Cassa Forense ricorda agli avvocati che, fino al 31 ottobre 2024, è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio.
La modifica introdotta, con legge di bilancio 2023, su impulso di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense, dall'articolo 1 comma 860, l. 197/2022 all'articolo 1, comma 778, l. 208/2015, consente ai professionisti di compensare anche i crediti per spese, diritti e oneri dovuti dallo Stato ex articolo 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali. Facoltà che va ad aggiungersi a quella introdotta nel 2021, con l'adozione del modello F24 che permette di compensare i crediti nei confronti dell'Erario con la maggioranza dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense. L'ente previdenziale degli avvocati, sottolinea che il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione «altri enti previdenziali», i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l'importo del credito che si intende compensare nella sezione «erario». I modelli sono precompilati, ma è anche possibile compilarli in autonomia. Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è «6868» rubricato «Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015». Cassa forense inoltre, ricorda che per usufruire del beneficio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma gestita dal MEF dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre. Il credito in compensazione, una volta accreditato dalla piattaforma, può essere utilizzato in più soluzioni e in diversi periodi dell'anno.