Riscossione e mediazione civile e commerciale: ecco i temi caldi affrontati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 17 settembre 2024, a Palazzo Chigi, ed ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi: il primo introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione; il secondo introduce disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Vediamoli nel dettaglio.

Riscossione Nel Testo approvato con il primo decreto «sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni». Com'è strutturato il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione? Il Testo è strutturato in base all'ordinario iter di acquisizione delle entrate, e riporta: la disciplina dei versamenti diretti , e relativi rimborsi ; la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva ; le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione ; le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie; la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali; le disposizioni transitorie e finali , nell'ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento; vi sono anche tre allegati , che riguardano l'individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l'elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all'interno del testo unico.   Mediazione civile e commerciale Il secondo decreto apporta alcuni correttivi «per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni dei soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle cosiddette alternative dispute resolution (ADR)». Per ciò che riguarda la materia della mediazione, si interviene con: una chiara distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica” , i cui atti sono completamente digitalizzati, e la disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto ; la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio; il procedimento di mediazione può essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione; si prevede un aumento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi; si interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell'abilitazione a costituire organismi di mediazione.   Infine, il Governo è intervenuto anche in materia di salute animale e riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.