Magistrato si accascia in udienza: sì alla rendita INAIL per i superstiti della vittima

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza numero 1558 del 29 luglio 2024 ,ha condannato l'INAIL al pagamento della rendita ai superstiti per l'infortunio sul lavoro del soggetto deceduto, richiamando la disciplina prevista dall'articolo 85 d.P.R. numero 1124/1965.

A seguito del decesso improvviso di un magistrato ordinario avvenuto il 1°dicembre 2016 durante lo svolgimento dell'attività di udienza, l'anno successivo la coniuge superstite adiva il tribunale di Catanzaro chiedendo di condannare l'INAIL al pagamento della rendita vitalizia ai superstiti del de cuius per morte riconducibile ad infortunio lavorativo ovvero a malattia professionale.   Costituitasi in giudizio anche la figlia, intanto divenuta maggiorenne, con memoria depositata l'11 marzo 2024, espletata la prova per testi e disposta ctu medico legale, il giudice ha risolto la controversia con la sentenza in esame, richiamando la disciplina ex art.85 d.P.R. del 1965 n.1124.   In particolare, in base a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalle note scritte depositate ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione all'udienza del 28 giugno 2024, il ctu aveva concluso che il decesso del magistrato potesse essere correlato ad ictus cerebrale e che l'evento mortale, per modalità e tempistiche, potesse essere considerato infortunio sul lavoro, probabilmente riconducibile ad una condizione di stress acuto.   Alla luce di tale conclusione medica, il tribunale di Catanzaro - con la sentenza n.1558 del 29 luglio scorso - ha , dunque, dichiarato il diritto delle ricorrenti al conseguimento della rendita ai superstiti per l'infortunio sul lavoro, condannando l'INAIL al pagamento in loro favore dei correlativi ratei con le dovute maggiorazioni e interessi , nonché alla rifusione di spese legali ed esborsi relativi alla c.t.u.  

Svolgimento del processo/Motivi della decisione   Con ricorso depositato in data 27.11.2019 in proprio e quale genitore della figlia minore premesso che il marito dott. ha prestato servizio per il Ministero della Giustizia in qualità di magistrato ordinario dal momento della nomina, avvenuta con D.M. del 18 gennaio 2002, dapprima quale uditore giudiziario presso il Tribunale di Catanzaro, poi presso il Tribunale di Locri, il Tribunale di Patti e dal 13 febbraio 2013 presso il Tribunale di 1 sezione civile, fino al 1° dicembre 2016, esponeva che improvvisamente, la mattina del 1° dicembre del 2016, durante lo svolgimento dell'attività di udienza, mentre stava trattando un giudizio innanzi ad avvocati, al cancelliere di udienza ed alle parti, il dott. reclinava la testa su di un fascicolo e dopo si accasciava sulla sedia per poi scivolare per terra. Prontamente i presenti, constatando la serietà del fatto, allertavano una ambulanza del 118, che purtroppo una volta giunta sul posto, accertava che in nessun modo poteva più intervenirsi e nonostante l'immediato e tempestivo tentativo di soccorso da parte degli operatori del 118, il dott    decedeva.   Rilevava che nell'anno 2017, la ricorrente nella qualità di coniuge superstite del dott. ritenendo che la morte di quest'ultimo fosse riconducibile ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia professionale richiedeva all'INAIL per l' contro gli infortuni sul lavoro la liquidazione della rendita vitalizia ai superstiti, allegando certificato di morte ed attestato di 118, ma l' INAIL respingeva tuttavia tale istanza ritenendo che “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”.   Lamentava di aver presentato opposizione che veniva rigettata.   Chiedeva che venisse dichiarato che la morte del coniuge era correlabile ad infortunio lavorativo ovvero a malattia professionale e che per l'effetto venisse dichiarato il diritto della ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore quali eredi del dott. alla corresponsione della rendita vitalizia ai superstiti e a tutti i benefici di legge.   Con memoria del 11.3.2024 si costituiva in giudizio divenuta maggiorenne, insistendo nelle domande.   Espletata la prova per testi e disposta ctu medico legale l'udienza del 28.6.2024 veniva sostituita ex articolo 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.   Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'articolo 85 D.P.R. del 1965 numero 1124 secondo cui “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 1 il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita 2 il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finchè dura l'inabilità.”   Va quindi evidenziato che il teste dott. ha dichiarato “ la stanza in cui il dott. teneva udienza era piccola e si riempiva di avvocati e di parti, talvolta il dott. li invitava al silenzio .   Il teste ha inoltre precisato “Ero presente insieme a lui quel giorno, ricordo che il dott. ha chinato il capo in avanti e si è appoggiato su di me, e io ho accompagnato il suo capo verso la spalliera della scrivania per non farlo cadere. Sia io che gli avvocati presenti ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Ricordo che è intervenuto il dott. tentando di rianimarlo con un massaggio cardiaco.” La teste dott.ssa ha dichiarato “”Non conosco gli aspetti della vita privata del dott. P. posso riferire che in quel periodo erano stati disposti diversi piani di smaltimento dei ritardi insieme anche al dott. che aveva cercato di governare con grande impegno, ricordo che lui ci teneva tantissimo a recuperare, i piani di smaltimento del ruolo del dott. hanno richiesto il contributo di tutti i giudici della sezione per compensare gli esoneri che aveva avuto .   Inoltre il teste dott. ha dichiarato che “ l'estate del 2016 le cose cambiarono perché, anche con il supporto che io e il Presidente di sezione, dott.ssa gli demmo, con l'ausilio di degli stagisti e il nostro personale, il dott. cominciò a depositare sentenze. Prese un ritmo fuori dal comune tanto che nel giro di due o tre mesi riuscì a depositare circa un centinaio di sentenze se non di più, un numero pari a quelle di sei o sette mesi di lavoro. Fu per questo che quando si trattò di redigere il rapporto per la terza valutazione di professionalità postumo, io misi in evidenza, sotto il parametro della diligenza questa frenetica attività realizzata in così breve tempo dal collega e a mio modo di vedere compensava largamente i precedenti ritardi da imputare, ora ne ero certo, a difficoltà temporanee soggettive e non a cattiva volontà…. egli volle impegnarsi, come ho già detto, per recuperare i ritardi, e lo fece, con ritmi che non erano i suoi ordinari e non erano di nessun altro almeno per quel bimestre di ottobre novembre 2016. Ricordo che ripetei sostanzialmente il concetto nel rapporto per postumo per la terza valutazione di professionalità di cui ho sopra riferito…… riferire che il dott. viveva questa situazione di ritardi e di arretrati con evidente dispiacere e con un certo disagio, avrebbe voluto uscirne ma mi riferiva che non ci riusciva.” Disposta ctu medico legale il ctu ha riconosciuto che “che l'ictus cerebrale che ha portato a morte improvvisa il dott. è da considerare infortunio sul lavoro in quanto all'evento ictale può essere riconosciuto il meccanismo traumatico violento ed esterno, caratterizzante di tale ipotesi, idoneo a determinare con azione rapida ed intensa la lesione anche in presenza di una possibile predisposizione extralavorativa che, comunque, non esclude il nesso di causalità causa-evento.” Inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte dell' il ctu ha precisato che “il decesso del si è verificato, in modo acuto, in una delle aule del Tribunale di e soprattutto durante l'udienza tenuta in quel giorno dal dott. In sostanza il decesso è intervenuto in modo improvviso, mentre il predetto si trovava nella sua piena e regolare attività lavorativa di L'intervento del personale sanitario del di 118, prontamente giunto sul luogo, ha sostanzialmente riscontrato che il era già deceduto, così come emerge dalla di redatta alle ore 11 40 dello 01/12/2016.” Inoltre il ctu ha rilevato “ detta doverosa premessa, si osserva che dalla attenta lettura dei documenti acclusi al fascicolo processuale emerge che il dott. nei giorni antecedenti l'improvviso evento mortale risultava essere stato sottoposto ad un elevato carico di lavoro di detto riscontro documentale se ne da atto anche nelle considerazioni mediche redatte per conto dell' Il dato, considerando altresì che il decesso del soggetto è intervenuto in modo improvviso sia sotto l'aspetto fenomenico, che temporale nelle circostanze in cui il dott. espletava fattivamente la propria attività lavorativa in udienza, è da considerare già ampiamente giustificativo della correlazione causale tra patologia acuta e decesso.” Il ctu ha quindi precisato che “Non contestando dunque la causa mortis espressa nel certificato in questione ictus , questo consulente non può non osservare che, ai fini della valutazione medico-legale attuale, la condizione patogenetica a cui può essere riportato il mancato, acuto ed improvviso, afflusso ematico al cervello possa essere ascrivibile, in relazione al fatto acuto verificatosi, a due tipologie di produzione a quella ischemica condizione a cui sembrerebbe fare riferimento nel certificato in esame b quella emorragica. Entrambe, comunque, condizioni patologiche idonee a determinare il decesso. Si osserva infatti che, essendosi verificata in modo assai rapido ed improvviso la morte del l'evento produttivo dell'episodio ictale sia ischemico che emorragico avrebbe dovuto interessare, e compromettere in modo acuto, un ampio territorio cerebrale, e più in particolare, nel caso di evento ischemico, la parte mesencefalica interrompendo il coagulo ostruttivo in modo brusco la vascolarizzazione e dunque l'apporto di ossigeno alle cellule, ne deriva che l'occlusione trombo-embolica si sarebbe dovuta verificare a livello di uno dei grossi vasi che portano il sangue all'encefalo.   E' evidente infatti che un evento ischemico ovvero anche emorragico che avrebbe potuto interessare un vaso di piccole dimensioni avrebbe consentito la sopravvivenza almeno di alcune ore o anche di alcuni giorni quindi il tempo necessario per poter fare diagnosi anche solo mediante esame obiettivo del paziente, mentre nel caso in esame la morte è intervenuta in modo acuto.” Il consulente ha quindi rilevato “Per tale motivo, si ritiene di non poter condividere le contestazioni mosse dal medico dell' il quale in modo assai generico e senza alcuna certezza obiettiva solo l'esame autoptico, si ripete, avrebbe potuto fornire elementi validi per formulare la diagnosi rileva che l'ictus mortale è ascrivibile a quella generica vasculopatia cerebrale patologia che per il solo fatto di essere stata riportata in quel certificato a parere del consulente dell' dovrebbe essere ritenuta con certezza dogmatica la condizione eziopatogenetica dell'episodio ictale mortale . Patologia che inoltre in un arco temporale imprecisato e imprecisabile avrebbe inesorabilmente condotto a morte il per ictus “non può sottacersi che già la sola diagnosi riportata nel certificato di causa di morte non lasci alcun dubbio in merito alla natura cronica preesistente del quadro patologico cerebrovascolare già responsabile di pregressi eventi ischemici ricorrenti e che da solo deve ritenersi aver determinato l' exitus del Miraglia”.   L'affermazione riportata nelle note prodotte dall' assume però, alla luce degli eventi che si sono determinati la mattina del decesso del e delle condizioni generali in cui il soggetto si trovava impegnato in udienza, valore scarsamente pregnante in quanto certamente in contrasto con i tempi e le modalità del decesso. A parte il fatto della genericità del termine “vasculopatia cerebrale”, si vuole ribadire che, per determinare la morte improvvisa e rapida di un soggetto, l'occlusione vascolare deve verificarsi a livello di un grosso vaso, ed essere totalmente ostruttiva in modo improvviso ed acuto del lume di quel vaso.   Si osserva a tal proposito che, proprio in relazione alla tempistica ed alle specifiche modalità del decesso, appare plausibile, nel caso in esame, che l'unica possibilità patogenetica di quella seppur presunta occlusione acuta di un vaso arterioso cerebrale con episodio ictale debba essere considerata solo quella connessa ad un fatto trombo embolico acuto che abbia interessato un grosso vaso fatto riconducibile a migrazione di un grosso embolo, ovvero a migrazione di più emboli di minore dimensioni coinvolgenti nello stesso momento più vasi, con mancata ed acuta contestuale irrorazione in un ampio territorio cerebrale.   Ne deriva dunque che l'embolia cerebrale su base cardiaca migrazione di un grosso embolo, ovvero di tanti emboli di piccole dimensioni debba essere considerata l'ipotesi più attendibile, e che l'ictus cerebrale mortale diagnosticato nel caso in esame dal redattore del certificato predetto, che non si intende contestare debba riconoscere nella patologia miocardica acuta il suo evento patogenetico plausibile in detta evenienza la produzione dell'embolo ovvero degli emboli deve considerarsi ascrivibile ad intervenuti fatti di fibrillazione atriale acuta legata a sua volta ad una condizione di stress acuto.   Si tratta in definitiva di eventualità il cui momento scatenante può, con evidente ed alta probabilità, essere essenzialmente legato agli effetti bioumorali dello stress.   Quanto alla citata seconda predetta possibilità di ipotesi patogenetica dell'ictus ovvero quella legata ad un meccanismo emorragico ematoma intracerebrale ed emorragia subaracnoidea , si osserva, così come rilevato nelle pagine precedenti, che le possibilità di accadimento di detta condizione fenomenica risultano in generale assai modeste, e certamente inferiori a quelle del fatto ischemico da occlusione acuta di un ramo arterioso.   Nondimeno, ciò che appare di tutta evidenza nel fatto emorragico cerebrale deve ritenersi l'evoluzione temporale tra insulto emorragico generalmente connesso ad una lacerazione di un vaso arterioso e la morte.   Va considerato a tal proposito che, se la morte si verifica in modo assai rapido come nel caso in esame , il meccanismo patogenetico a cui ascrivere l'emorragia è sempre la lesione di un vaso arterioso, tale da determinare un interessamento massivo del parenchima cerebrale, e che comunque appare del tutto evidente che sia lo sforzo fisico che quello psichico debbano rappresentare le condizioni patogenetiche più evidenti, entrambi per avere agito sulla pressione arteriosa del soggetto.” Il ctu ha quindi concluso che “ luce di tutto quanto rilevato si può sostanzialmente affermare, considerando i dati emergenti dagli atti esaminati il fatto mortale si è verificato in modo acuto, e tale da riportarlo a morte improvvisa , tenuto conto dei dati della causa mortis che compaiono nel documento esaminato, che il decesso del dott. possa essere correlato ad ictus cerebrale in sintonia così con quanto riportato nel certificato di causa di morte, in atti , e che l'evento mortale, per modalità di accadimento, per tempi di produzione e per possibili condizioni patogenetiche, debba essere considerato infortunio sul lavoro, anche in presenza di una non escludibile in assoluto condizione extralavorativa di cui si è detto che, tuttavia, non esclude il nesso di causalità tra la causa lesione e l'evento morte .”   Tale conclusione, sorretta da congrue argomentazioni e fondata su un'attenta valutazione della documentazione medica in atti, è stata ribadita dal c.t.u. nel rispondere in maniera esauriente ai rilievi mossi dall' ed appare condivisibile, sicché il ricorso va accolto.   Va inoltre rilevato con riferimento a divenuta nel corso del giudizio maggiorenne, che la stessa ha provato di essere studentessa iscritta al corso di laurea di Giurisprudenza presso l' del di Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. numero 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari tenuto conto delle questioni giuridiche trattate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario sussistendo le dichiarazioni di rito.    Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con provvedimento emesso in corso di causa, restano in via definitiva a carico dell'   P.Q.M.   definitivamente pronunziando sulle domande proposte disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede -dichiara il diritto delle ricorrenti al conseguimento della rendita ai superstiti per l'infortunio sul lavoro del dott. e, per l'effetto, condanna l' INAIL al pagamento in loro favore dei correlativi ratei, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'articolo 16 della L. numero 412/91   -condanna l' INAIL alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore di e che liquida in euro 4.636,50 ciascuno per compensi professionali, oltre i.v.a ., c.p.a . e rimborso spese generali, e che distrae ex articolo 93 c.p.c.   -pone definitivamente a carico dell' INAIL gli esborsi relativi alla c.t.u. liquidati come da separato decreto.