Il Decreto salva infrazioni approda in GU

Estensione della validità delle attuali concessioni balneari e revisione della disciplina dei contratti a termine vediamo insieme le novità introdotte dal decreto.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, numero 217, il decreto-legge 16 settembre 2024, numero 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano». Per quanto riguarda le concessioni balneari, il decreto prevede l'estensione della validità delle attuali concessioni fino a settembre 2027, l'obbligo di avviare le gare entro giugno 2027, e la durata delle nuove concessioni tra i 5 e i 20 anni si veda la news “L'ultimo CdM su concessioni balneari, codice della crisi d'impresa e processo penale” . Il decreto, inoltre, modifica le disposizioni sui contratti a tempo determinato e rimuove i limiti dell'indennità globale attualmente prevista dalla legge. Questo intervento è stato realizzato seguendo le linee guida della procedura di infrazione dell'Unione Europea, che ha esortato l'Italia a garantire il corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE secondo la Commissione, infatti, le norme attuali riguardanti le conseguenze della trasformazione dei contratti a tempo determinato non sono efficaci per prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di tali contratti INFR numero 2014/4231 . Nello specifico, viene abrogato il terzo comma dell'articolo 28 d.lgs. numero 81/2015, che dispone la riduzione alla metà della soglia massima dell'indennizzo, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie al secondo comma, viene aggiunta «la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno». Viene quindi completamente delegato al giudice il potere di determinare l'entità dell'indennità dovuta al lavoratore. Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo del decreto allegato.

Decreto-legge del 16 settembre 2024, numero 131 in G.U. del 16 settembre 2024, numero 217