La disciplina regolata dall’articolo 130 c.p.p. è consentita solo per la correzione di provvedimenti inficiati da errori od omissioni che non determinano la nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto.
La sentenza in esame trae origine da una correzione/integrazione disposta con ordinanza, in data 30 gennaio 2024, dalla Corte di appello di Palermo. Nello specifico, la Corte distrettuale, confermava la sentenza del GIP con la quale l'imputato veniva condannato alla pena della multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate poiché ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'articolo 588 c.p. Il condannato proponeva dunque, ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione quale l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 521 c.p.p. Nel dettaglio, il ricorso denuncia che, le motivazioni contenute nella sentenza impugnata non abbiano alcuna relazione con il procedimento riguardante l'imputato, atteso che le stesse farebbero riferimento ad altra fattispecie, ad altro soggetto e a una diversa autorità giudiziaria procedente. Inoltre, il provvedimento di correzione emesso dalla Corte di appello non assume nessuna efficacia sanante poiché adottato da giudici diversi da quelli che hanno emesso la sentenza da correggere. Con tale azione sarebbe stato violato anche il diritto di difesa poiché l'imputato non avrebbe potuto usufruire sull'ordinario termine di 45 giorni per esperire ricorso per cassazione, ma soltanto 4 giorni. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato infatti, che la motivazione della sentenza impugnata è stata oggetto di una integrale sostituzione utilizzando la procedura prevista dall'articolo 130 c.p.p. Tale procedura però, ricorda il Collegio è consentita solo per «la correzione delle sentenze, ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto». L'articolo 130 c.p.p. è infatti, volto a rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale intangibile contenuto, resta preclusa invece, nei casi in cui l'intervento si risolva in una sostituzione o modificazione della decisione già assunta. Tali premesse portano la Corte ha ritenere inammissibile il ricorso alla procedura di correzione materiale quando si concluda, come nel caso di specie, con una sostituzione integrale della parte errata della motivazione con quella corretta si è infatti al cospetto di una modifica essenziale del provvedimento. Ha infine, osservato che la sostituzione operata ha inciso in maniera determinante sulle prerogative difensive dell'imputato poiché depositata a soli 4 giorni dallo spirare del termine per impugnare, «comprimendo in maniera assolutamente significativa la possibilità di presentare ricorso per cassazione».
Presidente Pistorelli - Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 ottobre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di OMISSIS in data 17 gennaio 2022 con la quale V.F.P. era stato condannato alla pena di 300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto di rissa previsto dall'alt. 588 cod. penumero 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso V.F.P. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Agatino Scaringi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero , la inosservanza o erronea applicazione dell'alt. 521 cod. proc. penumero Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'alt. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata non abbiano alcuna relazione con il procedimento riguardante l'imputato, atteso che le stesse farebbero riferimento ad altra fattispecie, ad altro soggetto e a una diversa autorità giudiziaria procedente. Né efficacia sanante assumerebbe il provvedimento di correzione emesso in data 29 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Palermo, atteso che il provvedimento di correzione sarebbe stato adottato da giudici diversi da quelli che avevano emesso la sentenza da correggere la Corte di appello si sarebbe pronunciata su diversa fattispecie sarebbe stato violato il diritto di difesa, poiché l'imputato non avrebbe potuto contare sull'ordinario termine di quarantacinque giorni per esperire ricorso per cassazione, ma soltanto su quattro giorni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione della sentenza impugnata è stata effettivamente fatta oggetto di una integrale sostituzione, disposta dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza in data 30 gennaio 2024, che ha testualmente fatto riferimento a una correzione/integrazione della sentenza de qua. Sul punto, giova osservare che attraverso la procedura prevista dall'alt. 130 cod. proc. penumero è consentita solo «la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto». Dunque, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale intangibile contenuto, mentre è preclusa ove l'intervento emendativo si risolva nella sostituzione o nella modificazione della decisione già assunta, ancorché questa risulti illogica o intrinsecamente contraddittoria Sez. U, numero 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01 Sez. 5, numero 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Zaza, Rv. 272658-01 Sez. 3, numero 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836-01 Sez. 3, numero 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 - 01 Sez. 1, numero 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158- 01 Sez. 3, numero 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249-01 Sez. 6, numero 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898 - 01 . In questa prospettiva, si è affermato che dal momento che l'articolo 130 cod. proc. penumero è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento, con un'altra parte contenente la motivazione corretta Sez. 3, numero 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Bonanno, Rv. 258836 - 01 . 3. Tanto premesso, deve ritenersi non consentita la sostituzione integrale della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta operata nel caso qui esaminato, essendosi al cospetto di una modifica essenziale del provvedimento. Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che, nel caso di specie, la sostituzione della motivazione ha inciso in maniera determinante sulle prerogative difensive dell'imputato, dal momento che l'ordinanza di correzione è stata depositata il 29 gennaio 2024 e notificata al difensore il 30 gennaio 2024, ovvero a soli 4 giorni dalla scadenza del termine per impugnare, con ciò comprimendo in maniera assolutamente significativa la possibilità di presentare il ricorso per cassazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. PER QUESTI MOTIVI Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.