La clausola penale pattuita per il semplice ritardo non opera in caso di inadempimento

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano, adito in materia di risoluzione e risarcimento danni derivanti da un contratto di appalto offre importanti spunti di riflessione circa l’operatività della clausola penale.

Con atto di citazione, l'attore chiedeva di dichiarare risolto il contratto di appalto per esclusivo inadempimento della convenuta, da condannare al pagamento della penale prevista da scrittura privata sottoscritta dalle parti nonché al risarcimento danni a seguito della perdita dei bonus fiscali. Dalla documentazione in atti, il Tribunale rilevava che la società appaltatrice non aveva neanche iniziato i lavori oggetto del contratto di appalto, nonostante le diffide del committente. Inoltre, non costituendosi in giudizio, non assolveva all'onere probatorio sulla stessa incombente, cosicché, pacifica la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c. Ciò premesso, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle penali previste dalle scritture private di appalto. La prima stipulata nell'eventualità di un ritardo nell'inizio delle opere. La disposizione limita pertanto la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l'appaltatore, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, inizi e porti a compimento i lavori. Nel caso in esame però, l'appaltatore non ha mai iniziato tali lavori per cui, secondo il Tribunale, «è configurabile un'ipotesi di inadempimento e non già di ritardo nell'adempimento». Il giudice, infatti, ritiene applicabile il principio in base al quale «la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento se non previsto». Alla luce di tale principio, conclude, «la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori, cosicché non può trovare applicazione la penale pattuita per il ritardo». Di converso, la clausola penale disposta in relazione alla possibilità di perdere il bonus facciate al 90% e/o il bonus ristrutturazione al 50% opera una liquidazione anticipata e forfettaria del danno da perdita dei benefici fiscali previsti nel contratto. Il mancato avvio dei lavori ad opera dell'appaltatrice ha, senza dubbio, determinato la perdita per il committente di usufruire del bonus facciate al 90% e non anche la perdita del bonus ristrutturazioni al 50% poiché la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2024. Ciò posto, secondo il Tribunale, in questo caso  trova applicazione la penale per la perdita del bonus facciate al 90%.

Motivi della decisione Con citazione notificata il omissis , il sig. omissis ha adito il Tribunale di omissis nei confronti della omissis chiedendo 1 - di dichiarare risolto il contratto di appalto del 19.09.2022 per esclusivo inadempimento della convenuta e quindi condannare l' omissis stessa alla restituzione della somma di euro 25.000,00 oltre interessi dalla data di addebito al saldo 2 - condannare l' omissis al pagamento della somma di euro 225.000,00 concessa dallo Stato all'istante per la sua rispondenza ai requisiti di legge, il tutto a titolo restitutorio e/o di risarcimento danni quale perdita dei bonus fiscali 110% e/o 90%, ritenuta nel cassetto fiscale dell' omissis e non utilizzabile dall'istante in favore di altre imprese edili, il tutto con interessi e rivalutazione 3 - condannare l' omissis convenuta al pagamento delle penali previste nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 articolo 8 per il ritardo nell'inizio delle opere, ovvero € 500,00 al giorno dal 20.10.2022 alla notifica della presente citazione pari a € 45.000,00 al 18.01.2023 4 - condannare la convenuta al pagamento della penale come prevista nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 articolo 9 , ovvero € 500,00 al giorno dal 31.12.2022 alla data della sentenza 5 - condannare l' omissis al pagamento della penale come prevista nella scrittura privata di appalto del 19.09.2022 articolo 6 , ovvero € 20.000,00 per ciascun bonus perso in conseguenza dell'inadempimento e condannare inoltre al risarcimento della somma di € 63,53 versata al Comune di omissis 6 - condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche in termini di perdita di chances quale perdita dei bonus fiscali nella misura ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace alla udienza del 25.10.2023. La causa veniva istruita documentalmente e, sulle conclusioni contenute nelle note ex articolo 127 ter c.p.comma depositate in sostituzione dell'udienza del 11.04.2024, veniva assegnata in decisione con i termini ex articolo 190 c.p.c I fatti costitutivi delle domande dell'attore sono provati. Attraverso la produzione del contratto sottoscritto il omissis docomma 19 , l'attore ha provato di aver concluso con l' omissis un contratto avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di eseguire lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, imbiancatura facciata interna, riqualificazione energetica e pompa di calore dell'immobile di proprietà del committente omissis e sito in omissis alla Via omissis n° omissis , in regime di bonus facciate al 90% e ristrutturazione al 50%. Tale contratto veniva formalizzato dopo che era già intervenuto, nel settembre 2021, un precedente contratto di appalto avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica dell'immobile del omissis che non aveva avuto esecuzione da parte dell'appaltatrice omissis nonostante il pagamento in anticipo del corrispettivo da parte dell'attore per euro 225.000,00 di cui euro 22.500,00 pagato dal committente ed euro 202.500,00 mediante il cd “sconto in fattura” per tale motivo nel contratto formalizzato il omissis si stabiliva che alcun ulteriore corrispettivo era dovuto all' omissis Dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attore e dalla corrispondenza in atti, risulta che la società appaltatrice convenuta non ha eseguito nessuno dei lavori oggetto del contratto di appalto, ha emesso la fattura numero omissis del 07.10.2021 per la somma complessiva di euro 22.500,00 docomma 3 pagata dal committente con bonifico del 21.10.2021 docomma 4 , mentre la restante parte di prezzo euro 202.500,00 a saldo veniva pagata, tramite cessione del credito concessogli dallo Stato, mediante il cd “sconto in fattura” previsto dall'articolo 16 bis co. 1 lett. a e b del omissis in applicazione dell'articolo 121 del D.L. numero 34 del 2020 docomma 5 . Dalla documentazione in atti si veda, in particolare, comunicazione del D.L. geom. M. del 20.10.2022 sub docomma 21 si evince che la società appaltatrice convenuta non ha neppure iniziato i lavori in questione, nonostante le diffide del committente. A fronte di ciò, la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente. In particolare, la omissis non ha provato né la esecuzione della prestazione contrattuale né, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione ad essa non imputabile. Non è dubbio che, nella specie, va dichiarato risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della omissis ai sensi dell'articolo 1453 c.c Deve rilevarsi, poi, che parte attrice ha dato atto, con le note depositate in data omissis , che la convenuta ha restituito, nelle more del giudizio, l'acconto versato dal omissis di € 22.500,00, per cui sul punto va dichiarata cessata la materia del contendere. Inoltre, posto che dalla documentazione in atti risulta che la somma di euro 202.500,00 veniva pagata mediante lo “sconto in fattura”, tale somma non può formare oggetto di un'obbligazione restitutoria e/o risarcitoria in favore del committente - il quale non ha mai sostenuto tale esborso - bensì eventualmente in favore dell'erario qualora l'amministrazione statale abbia provveduto al pagamento dell'importo corrispondente al credito fiscale cd “bonus” di cui poteva usufruire il committente. Pertanto, va disposta la trasmissione a cura della cancelleria di copia della presente sentenza, del contratto di appalto del 19.09.2022 e della fattura numero omissis del 07.10.2021 docomma 19 e 3 dell'attore all' omissis delle omissis di omissis - nel cui circondario ha sede la omissis - affinché proceda all'eventuale recupero di quanto corrisposto alla ditta convenuta in relazione al contratto concluso con omissis per opere mai eseguite. omissis , poi, con le note depositate in data omissis , ha dichiarato di rinunciare alle domande di cui ai punti 4 e 6 delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, insistendo per la condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui punti 3 e 5. In particolare, il omissis ha chiesto la condanna dell' omissis convenuta al pagamento della penale prevista all'articolo 8 della scrittura privata di appalto del 19.09.2022 per il ritardo nell'inizio delle opere, ovvero € 500,00 al giorno dal 20.10.2022 alla notifica della presente citazione pari a € 45.000,00 al 18.01.2023 . Ebbene, la clausola numero 8 del contratto prevede una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei lavori a partire dal 20.10.2023. La disposizione limita pertanto la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l'appaltatore, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, inizi e porti a compimento i lavori. Diversamente, nella fattispecie oggetto di disamina, l'appaltatore non ha proprio iniziato i lavori ed è pertanto configurabile un'ipotesi di inadempimento non già di ritardo nell'adempimento. Va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale “la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” cfr per tutte, Cass. numero 23706 2009 . Pertanto, poiché la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione la penale di cui alla clausola numero 8 del contratto. omissis , inoltre, ha chiesto la condanna dell' omissis convenuta al pagamento della penale prevista dall'articolo 6 della scrittura privata di appalto del 19.09.2022, ovvero € 20.000,00 per ciascun bonus perso in conseguenza dell'inadempimento. omissis . 6 del contratto prevedeva che “qualora l'impresa causasse la perdita anche di uno solo dei bonus precedenti, sarà tenuta a risarcire al Committente il danno da perdita di chances, forfetariamente concordato in € 20.000,00 per ciascuno dei tre bonus su citati” cfr. docomma numero 19 . La clausola penale, come noto, assolve la finalità di determinare in via anticipata e forfettariamente il danno in maniera convenzionale. Nel contratto intercorso tra le odierne parti, la penale di cui all'articolo 6 opera una liquidazione anticipata e forfettaria del danno da perdita dei benefici fiscali previsti nel contratto. Nella specie, deve rilevarsi che la scrittura del 19.09.2022 fa riferimento al bonus facciate al 90% e al bonus ristrutturazione al 50% v. punto 4 del contratto e, quindi, a due e non tre bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Il mancato avvio dei lavori ad opera dell'appaltatrice ha determinato senza dubbio la perdita per il committente di usufruire del bonus facciate al 90%, la cui scadenza definitiva era stata fissata al 31.12.2022 dalla legge numero 234 del 2021 legge di bilancio 2022 , e non anche la perdita del bonus ristrutturazioni al 50% la cui scadenza è stata prorogata dalla legge al 31.12.2024. Deve applicarsi, allora, la penale per la perdita del bonus facciate al 90% e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.000,00. In base al principio della soccombenza anche virtuale per la domanda su cui vi è stata cessazione della materia del contendere , la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex dm numero 55/2020 e successive modifiche, in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte così riducendosi gli importi di cui alla nota spese allegata da parte attrice parametrata su scaglioni superiori . P.Q.M. Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. omissis definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede 1 DICHIARA la risoluzione, ex articolo 1453 c.c., del contratto di appalto stipulato tra le parti a causa del grave inadempimento della convenuta omissis 2 DICHIARA cessata la materia del contendere quanto alla domanda di restituzione dell'acconto 3 CONDANNA la convenuta omissis al pagamento, in favore dell'attore omissis della somma di € 20.000,00 a titolo di penale contrattuale 4 RIGETTA nel resto quanto richiesto dall'attore 5 CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 5.572,00 di cui euro 1.214,00 per spese esenti ed euro 4.358,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.