Cannabidiolo nella Tabella degli stupefacenti: nuovo stop al decreto dal TAR Lazio

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’Ici, Imprenditori Canapa Italia, sospendendo di nuovo il decreto del Ministero della Salute che inseriva le composizioni orali contenenti cannabidiolo Cbd nella tabella delle sostanze stupefacenti.

Con ordinanza numero 4234/2024, il TAR Lazio ha sospeso il decreto del Ministero della Salute DM del 27 giugno 2024 che classificava le composizioni orali contenenti cannabidiolo CBD come sostanze stupefacenti. I giudici hanno così accolto il ricorso presentato dall'Imprenditori Canapa Italia Ici , fissando l’udienza di merito il prossimo 16 dicembre. Nello specifico, con motivi aggiunti presentati il 28 agosto scorso, l'Ici aveva chiesto l'annullamento e la sospensione del decreto ministeriale, riguardante l’«Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis». Il provvedimento, che vincolava la vendita dei prodotti contenenti estratto di cannabis esclusivamente alle farmacie su prescrizione medica non rinnovabile, vietandola dunque nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai, era stato già sospeso ad ottobre 2023. I giudici, considerato che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente «appare caratterizzato da profili non meramente economici e patrimoniali, afferendo altresì alla riorganizzazione ed al riassetto di un intero settore, onde non incorrere in responsabilità, tra cui in particolare quella penale, degli operatori», e considerata la fissazione a breve dell’udienza di merito, hanno ritenuto doversi dare «prevalenza alle esigenze di mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia con piena cognizione, come la complessità della questione posta richiede». Pertanto, il Collegio, consapevole dei risvolti non soltanto economici, ma anche organizzativi e strutturali del settore, ha dato priorità alla salvaguardia della situazione attuale fino alla pronuncia della sentenza. Appuntamento, ora, al 16 dicembre.

Svolgimento del processo/Motivi della decisione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023, pubblicato in G.U. numero 194 del 21.08.2023 avente a oggetto “Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis ». 23A04729 ” - di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale - del decreto del Ministero della Salute 1° ottobre 2020 avente a oggetto “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. 20A05476 ” - del parere dell'Istituto Superiore di Sanità reso con nota del 28.05.2020 - del parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 04.08.2020 - della nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 16669 del 22 ottobre 2020 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 - della nota prot. DGFDM 67528 del 23 ottobre 2020 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 - del parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 novembre 2020 richiamato nel decreto del 7 agosto 2023 - della nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 26 gennaio 2021 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 - della nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 19 marzo 2021 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 - del D.M. del 28.10.2020 avente a oggetto “Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis»”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ici - Imprenditori Canapa Italia il 15.11.2023 - del decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023 pubblicato in GU numero 194 del 21.08.2023 avente ad oggetto “Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis ». 23A04729 ” e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, come indicati in ricorso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICI - IMPRENDITORI CANAPA ITALIA il 28.8.2024 - del decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 pubblicato in GU numero 157 del 6.07.2024, avente ad oggetto “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis” e di tutti i suoi atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 20925 del 14/5/2024 il parere del Consiglio Superiore di Sanità prot. 51657 del 19/6/2024 la nota del Ministero della Salute 99742 del 5.12.2023 avente ad oggetto “Richiesta parere composizioni per uso orale a base di cannabidiolo estratto da Cannabis Ordinanze Tar Lazio numero 12908/2023 numero 13479/2023 numero 14100/2023 numero 13869/2023” la nota del Ministero della Salute 37669 del 7.5.2024 avente ad oggetto “Richiesta di parere aggiornato circa l'inserimento di composizioni per somministrazione ad uso orale a base di cannabidiolo estratto da Cannabis nelle tabelle di cui al DPR 309/90. Ricorsi Tar Lazio avverso il D.M. 7 agosto 2023” la circolare del Ministero della Salute prot. 67691 del 7/8/2024 avente ad oggetto “Pubblicazione del DM 27 giugno 2024, recante Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis. GU Serie Generale numero 157 del 06-07-2024 ” nonché per l'annullamento di tutti gli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti e integrativi al ricorso nrg 12908/2023 depositato da ICI – Imprenditori Canapa Italia in data 15/11/2023 nonché con il ricorso introduttivo del giudizio nrg 12908/2023, atti questi di seguito riportati decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023 pubblicato in GU numero 194 del 21.08.2023 avente ad oggetto “Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis ». 23A04729 ” il decreto del Ministero della Salute 1° ottobre 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. 20A05476 ” il parere dell'Istituto Superiore di Sanità reso con nota del 28.05.2020 10 il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 04.08.2020 la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 16669 del 22 ottobre 2020 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 la nota prot. DGFDM 67528 del 23 ottobre 2020 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 novembre 2020 richiamato nel decreto del 7 agosto 2023 la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 26 gennaio 2021 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 la nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 19 marzo 2021 richiamata nel decreto del 7 agosto 2023 il DM del 28.10.2020 avente ad oggetto “Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis»” nonché per l'annullamento di ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Istituto Superiore di Sanita' Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Considerato che il pregiudizio lamentato da parte ricorrente appare caratterizzato da profili non meramente economici e patrimoniali, afferendo altresì alla riorganizzazione ed al riassetto di un intero settore, onde non incorrere in responsabilità, tra cui in particolare quella penale, degli operatori Rilevato che la fissazione a breve dell'udienza di merito appare conciliabile con la tutela dell'opposto interesse pubblico posto a fondamento dei provvedimenti gravati Ritenuto, pertanto, di darsi prevalenza alle esigenze di mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia con piena cognizione, come la complessità della questione posta richiede P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Quater accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il Ministero della Salute del 27 giugno 2024, gravato con motivi aggiunti. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 dicembre 2024.,