La Suprema Corte ribadisce che ai fini della valutazione della concessione del beneficio, a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti indicati dall’articolo 163 c.p., la richiesta deve essere stata precedentemente formulata in sede di cognizione e non esaminata in ragione dell’entità della pena irrogata
Ai fini della comprensione della pronuncia in esame, è necessario riepilogare i fatti di causa. Con sentenza, il GUP del Tribunale di Nola condannava l'imputata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile. Avverso tale decisione, proponeva appello, il quale veniva rigettato dalla Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado. La difesa dunque, ricorreva per cassazione. Il processo si concludeva con l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli e con la rideterminazione della pena in un anno e dieci mesi di reclusione. Tale rideterminazione permetteva di depositare istanza alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena. Con ordinanza, la Corte rigettava l'istanza poiché il beneficio non era stato richiesto con atto di appello. La difesa proponeva quindi, ricorso per cassazione deducendo la violazione degli articolo 163 e 164 c.p. e 671 c.p.p. in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale non poteva essere proposta innanzi al Tribunale e\o alla Corte di appello in fase di cognizione, come motivato dai giudici, poiché la pena inflitta superava il limite di legge. Solo a seguito della rideterminazione della pena operata dalla Corte di Cassazione, secondo la ricorrente, poteva essere presentata istanza, la quale doveva essere accolta dal giudice adito. Giunti, dunque, in Cassazione, la Corte non ha accolto il ricorso. Riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai granitico ha ricordato che «in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata, ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio». E' stato infatti chiarito, a più riprese, prosegue il Collegio, che «in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'articolo 163 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata». La pronuncia in esame permette agli addetti ai lavori di comprendere come, a seguito di annullamento senza rinvio di uno o più capi della sentenza di condanna, la quale riconduce la pena nei limiti di cui all'articolo 163 c.p. , il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena se questa non è stata avanzata anche in fase di cognizione. Cosicché, nel caso di specie, il giudice adito è astrattamente compente a pronunciarsi sull'istanza presentata ma, in concreto, non può provvedere in merito perché non risulta sussistente il presupposto richiesto dalla giurisprudenza sopracitata, non è stata infatti presentata dalla difesa istanza ai fini della concessione del beneficio, nel giudizio di cognizione.
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nola condannava A.R. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile. 2. Avverso la citata sentenza A.R. proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Napoli, che lo rigettava con sentenza del 20 giugno 2016 confermando la sentenza di primo grado. 3. La difesa di A.R. proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza in data 11 settembre 2018, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli e rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione. 4. La difesa di A.R. chiedeva alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio. 5. Con ordinanza del 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il beneficio non era stato richiesto con l'atto di appello. 6. La difesa di A.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 2 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l'articolo 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. penumero , violazioni degli articolo 163 e 164 cod. penumero e 671 cod. proc. penumero in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso si afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nei giudizi davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della menzionata sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 11 settembre 2018, poiché quest'ultima aveva rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di reclusione, cioè in misura inferiore al limite massimo di due anni entro il quale la legge consente la concessione del beneficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può essere accolto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio Sez. 1, Sentenza numero 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 - 01 . È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'articolo 163 cod. penumero per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata Sez. 4, Sentenza numero 43881 del 14/06/2018, dep. 03/10/2018, Rv. 274275 - 01 . È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'articolo 163 cod. penumero , il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione Sez. 1, Sentenza numero 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 - 01 . 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell'esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, consistente nell'avvenuta presentazione dell'istanza nel giudizio di cognizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.