Con nota prot. numero 3476.U/Segrr.AA.GG. il Presidente della Corte di appello di Brescia ha chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire «quale debba essere il comportamento dell’ufficio quando nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, ricorrano contemporaneamente i presupposti per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti di reddito e per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato».
È stato messo in evidenza che spesso gli avvocati attestano che «il procedimento è esente, ma depositano altresì delibera del COA di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, in altri invece si limitano a depositare delibera del COA, senza dar conto nella nota di iscrizione a ruolo dell'esenzione». Per poter rispondere al quesito, il Ministero ha precisato che «nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o di pubblico impiego, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato occorre l'apposita dichiarazione della parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo e il deposito della documentazione comprovante il possesso dei requisiti reddituali». Inoltre, «qualora la parte depositi in giudizio la delibera del COA di amissione al patrocinio a spese dello Stato, pur ricorrendo, contestualmente, i presupposti per l'esenzione del giudizio dal pagamento del contributo unificato, deve ritenersi prevalente l'ammissione al patrocinio con l'applicazione del relativo regime fiscale di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, che regolerà anche la fase di recupero delle spese di giustizia».