Nel processo penale non si applica al difensore d’ufficio il disposto dell’articolo 106 del d.P.R. numero 115 del 2002, il quale esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili.
La sentenza oggetto d'esame viene pronunciata a seguito del ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un Avvocato, difensore d'ufficio, nominato dalla Corte d'Appello di Firenze. Al termine dell'incarico, il legale presentava istanza di liquidazione delle sue spettanze per l'attività professionale prestata innanzi alla Corte di Cassazione in favore del condannato, risultato irreperibile. La Corte di Firenze, con decreto, rigettava l'istanza poiché il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. L'Avvocato proponeva quindi opposizione ai sensi dell'articolo 170 d.P.R. numero 115/2002 a cui resisteva il Ministero della Giustizia eccependo che nulla era dovuto ai sensi dell'articolo 106 d.P.R. numero 115/2002. Con decreto, la Corte adita accoglieva l'opposizione e liquidava in favore dell'opponente la somma a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per violazione degli articolo 82, 106, 116 e 177 d.P.R. numero 115/2002. La Corte adita ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto la statuizione della Corte d'Appello di Firenze è conforme all'elaborazione giurisprudenziale ormai pacifica. Nel processo penale, infatti, ricorda il Collegio, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'articolo 106 del d.P.R. numero 115 del 2002, il quale esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili poiché «l'articolo 106 del d.P.R. estende al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero».
Presidente Scotti - Relatore Abete Rilevato che 1. L'avvocato M.D.G. veniva nominato da questa Corte di legittimità, ai sensi dell'articolo 97 cod. proc. penumero , difensore d'ufficio di C.C., ricorrente in cassazione avverso sentenza di condanna e privo di difensore di fiducia. 2. Al termine dell'incarico l'avvocato M.D.G. chiedeva alla Corte d'Appello di Firenze farsi luogo alla liquidazione delle sue spettanze per l'attività professionale prestata innanzi alla Corte di cassazione in favore di C.C., risultato irreperibile. 3. La Corte di Firenze con decreto del 10.12.2019 rigettava l'istanza. Assumeva che non era a farsi luogo alla liquidazione richiesta, siccome il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. 4. L'avvocato M.D.G. proponeva opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 115/2002. Resisteva il Ministero della Giustizia. Eccepiva che nulla era dovuto ai sensi dell'articolo 106 d.P.R. numero 115/2002. 5. Con decreto del 14.12.2020 la Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'opposizione e liquidava in favore dell'opponente l'importo di euro 2.340,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta innanzi a questa Corte in favore di C.C 6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. L'avvocato M.D.G. ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. Il consigliere delegato ha formulato proposta ex articolo 380 bis cod. proc. civ. datata 30.12.2023 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. 8. Con istanza datata 7.2.2024 il Ministero della Giustizia ha chiesto che la causa venga decisa. 9. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 10. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360, 1° co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione degli articolo 82, 106, 116 e 117 d.P.R. numero 115/2002. Deduce che senza dubbio gli articolo 116 e 117 d.P.R. numero 115/2002, concernenti la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio, non richiamano l'articolo 106 del medesimo d.P.R., che esclude sia dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorché l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile cfr. ricorso, pag. 3 . Deduce tuttavia che trattasi di circostanza non decisiva. Deduce invero che la rubrica - “estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale” - del Titolo III del d.P.R. numero 115/2002, ove sono inseriti gli articolo 116 e 117, conferma sotto il profilo logico e sistematico la possibilità di applicare talune disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato - quale, appunto, quella di cui all'articolo 106 cit. - ad ipotesi quale quella della difesa d'ufficio nel processo penale cfr. ricorso, pag. 3 . Deduce del resto che la figura del difensore d'ufficio nel processo penale è contemplata nella stessa parte III del d.P.R. numero 115/2002, dedicata al “patrocinio a spese dello Stato” cfr. ricorso, pag. 3 , e che non rileva la circostanza per cui nella rubrica del Titolo III figura l'inciso “a limitati effetti” cfr. ricorso, pag. 4 . Deduce ulteriormente che “sia il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia il difensore d'ufficio svolgono attività necessaria che, proprio perché tale, viene remunerata dall'Erario” così ricorso, pag. 4 . Deduce di conseguenza che l'estensione deve essere riferita pur alle norme che riguardano il compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tra cui quella che nega il compenso, quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile cfr. ricorso, pag. 4 . Deduce che tale postulato rinviene riscontro nella “ratio” dell'articolo 106 d.P.R. numero 115/2002, da identificare nell'esigenza di “non porre a carico dello Stato il compenso per attività processuale inutile o dilatoria”. Deduce altresì che l'esigenza di individuare un ragionevole “punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia” è stata, sì, espressa dalla Corte costituzionale con la pronuncia numero 16/2018 in relazione al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nondimeno è appieno riferibile pur al difensore d'ufficio nel processo penale, onde non incentivare la proposizione di impugnazioni a “rischio zero” cfr. ricorso, pagg. 5 – 6 . Deduce infine che non valgono a giustificare l'inapplicabilità dell'articolo 106 cit. al difensore d'ufficio né la possibilità prefigurata per lo Stato di provvedere al recupero del credito nei confronti dell'imputato inadempiente o irreperibile né l'obbligo di prestazione dell'attività professionale gravante sul difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 97, 5° co., cod. proc. penumero 11. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'Appello di Firenze ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 12. Evidentemente è sufficiente ribadire ai sensi dell'articolo 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ. l'elaborazione di questo Giudice del diritto. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'articolo 106 del d.P.R. numero 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'articolo 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero cfr. Cass. ord. 12.12.2019, numero 32764 Cass. ord. 4.5.2022, numero 14085 Cass. ord. 17.11.2022, numero 33920. Si segnala che tal ultima ordinanza è stata pronunciata in giudizio intercorso tra le stesse parti del presente giudizio. Si veda altresì Cass. ord. 16.3.2023, numero 7614 . 13. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, avvocato M.D.G., difesosi personalmente ai sensi dell'articolo 86 cod. proc. civ., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'articolo 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. ed il 4° co. dell'articolo 96 cod. proc. civ. Questa Corte ha specificato che la novità normativa [introdotta dall'articolo 3, 28° co., lett. g , d.lgs. 10.10.2022, numero 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, 1° co., del medesimo d.lgs. numero 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte articolo 96, 3° co., cod. proc. civ. e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 articolo 96, 4° co., cod. proc. civ. . E che risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell'articolo 35, 1° co., del d.lgs. numero 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio anche ai fini della reattività ordinamentale, l'istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. numero 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo » Sez. U., numero 28540 del 13.10.2023 numero 27433 del 27.9.2023 numero 27195 del 22.9.2023 numero 28619 del 13.10.2023 numero 37069 del 27.12.2023 numero 3727 del 9.2.2024 numero 3763 del 12.2.2024 . Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie Cass. sez. unumero numero 36069 del 27.12.2023 , nondimeno nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve, quindi, essere condannato al pagamento, a favore di controparte, ex articolo 96, 3° co., cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese processuali nonché, ex articolo 96, 4° co., cod. proc. civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.000,00 in ordine alla possibilità di condanna ex articolo 96, 4° co., cod. proc. civ. del Ministero in favore della Cassa delle ammende, cfr. Cass. 31.5.2024, numero 15354, ove, in motivazione, si legge, peraltro, che “il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligato … , il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione della relativa obbligazione” . 15. Ai sensi dell'articolo 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, numero 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'articolo 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto cfr. Cass. sez. unumero 20.2.2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte così provvede dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare al controricorrente, avvocato M.D.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a pagare al controricorrente, avvocato M.D.G., ai sensi dell'articolo 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00 in tal misura equitativamente determinata condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell'articolo 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00.