«Le prescrizioni di cui all’articolo 56-ter commi 1 e 2 della l. numero 689/1981 sono conseguenza dell’accettazione dell’applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiamento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l’accordo tra le parti».
L'antecedente storico dell'interessante provvedimento della Cassazione in esame, è la sentenza di patteggiamento, emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con cui veniva condannato l'imputato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli articolo 527 e 582,585 c.p., pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disponendo le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter commi 1 e 2, l. 24 novembre 1981, numero 689. Avverso tale decisione, il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56-ter, l. 24 novembre 1981, numero 689 poiché, a suo dire, a differenza delle prescrizioni previste dal numero 1 al numero 5 della norma in esame, le quali costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e, come tale, da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento l'ultimo comma prevede invece, una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, rimessa alla discrezionalità del giudice che, nel caso di specie, l'ha disposta senza che sia stato prestato il consenso dalle parti. Per il Collegio adito, il ricorso è infondato. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi infatti, le prescrizioni previste dall'articolo 56-ter della l. 24 novembre 1981, numero 689 non sono pene accessorie la cui applicazione è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. Tale doverosa premessa, permette di ritenere, secondo i giudici, che l'obbligatorietà debba estendersi anche alla prescrizione di cui al comma 2 nonostante venga utilizzato il termine “può” «Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa». Quest'ultimo si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa proprio al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati. La Cassazione sottolinea come la valutazione discrezionale circa la possibilità di applicare la prescrizione contenuta al comma 2 dell'articolo 56-ter l. 24 novembre 1981, numero 689 non rientra nell'accordo tra le parti, poiché «anche in questo caso, vale il principio vigente per il comma 1, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell'accettazione dell'applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiamento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l'accordo tra le parti». Il divieto di avvicinamento non è dunque, facoltativo, bensì connesso alla natura del reato sanzionato con pena sostitutiva in base all'articolo 56-ter l. 689/1981. I reati oggetto di contestazione, nella fattispecie in esame, per loro natura impongono al giudice che applica una pena sostitutiva della detenzione breve di prevedere l'ulteriore divieto imposto a chi beneficia di una forma di espiazione della pena senza limitazioni drastiche della sua libertà personale.
Presidente De Amicis - Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, su concorde richiesta delle parti ex articolo 444 cod. proc. penumero , ha applicato a C.F.V. la pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli articolo 572 e 582,585 cod. penumero , pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disponendo le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, commi 1 e 2, legge 24 novembre 1981, numero 689. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.F.V., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56-ter legge cit. La norma suindicata prevede delle prescrizioni dal numero 1 al numero 5 , che costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. L'ultimo comma dell'articolo suindicato prevede, invece, una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal tenore letterale della disposizione, si ricava che la prescrizione non è obbligatoria, bensì rimessa alla discrezionalità del giudice. Non è intervenuto alcun consenso delle parti su quest'ultima prescrizione. Sotto altro aspetto, deve evidenziarsi che la persona offesa, sentita in sede di indagini difensive, riversate in atti, aveva espressamente dichiarato di volere reinstaurare il rapporto di convivenza con l'imputato. Il G.u.p. non ha tenuto conto di ciò ed è entrato nel merito della vicenda processuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che l'articolo 56-ter cit. prevede prescrizioni comuni, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità, quali - il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia - il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente - l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva - il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatri o di ogni altro documento equipollente - l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, infine, il giudice può anche prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione dell'articolo 282-bis cod. proc. penumero , in quanto compatibile. 3. Deve ribadirsi che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'articolo 56-ter della legge 24 novembre 1981, numero 689 - introdotto dall'articolo 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono pene accessorie la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento Sez. 6, numero 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967 - 01 4. Ritiene il Collegio che tale principio debba valere anche con riferimento alla prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 56-ter cit., laddove la discrezionalità del giudice è indicata dal legislatore con l'uso del termine può . Tale termine si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso, che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del Giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Non per questo, però, la previsione deve farsi rientrare nell'accordo tra le parti, poiché, anche in questo caso, vale il principio sopra riportato, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell'accettazione dell'applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiamento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l'accordo tra le parti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di C.F.V. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.