Quando non può essere concesso l’assegno di divorzio assistenziale?

Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 6 giugno 2024, ha stabilito che non si può concedere un assegno di divorzio assistenziale se il coniuge richiedente non dimostra di soddisfare i requisiti necessari.

Nel caso di specie, l'ex marito aveva chiesto di non regolare gli aspetti finanziari, sostenendo che entrambi i coniugi potevano sostenersi autonomamente. Dall'altra parte, l'ex moglie spiegava che doveva affrontare cure e terapie a seguito di un grave incidente stradale, che l'avevano costretta a trasferirsi in un'altra regione dove aveva preso in affitto un appartamento. Per far fronte a tali spese, aveva richiesto un assegno di divorzio o un'indennità mensile, poiché la sua pensione di invalidità non era sufficiente. Il Tribunale, nel decidere la questione in oggetto, ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione numero 18287/2018, che afferma che l'assegno di divorzio serve sia per assistenza che per compensazione tra i coniugi, garantendo pari dignità. Nel caso specifico, le ragioni della richiesta dell'assegno dovevano essere di natura assistenziale. Ma le lacune nelle prove non sono state colmate, mancando il contratto di affitto e la prova della necessità delle terapie o del legame tra la salute della moglie e il trasferimento. Inoltre, la donna non aveva documentato adeguatamente la propria situazione economica nonostante le richieste del Tribunale. Per questi motivi, il Tribunale ha respinto la richiesta di assegno di divorzio, poiché la donna non ha provato l'insufficienza delle sue risorse economiche, i cambiamenti dalla separazione e le circostanze che giustificassero la richiesta.

Presidente Roberti – Relatore Miccichè MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.9.22 il Sig. omissis ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con omissis il , ed ha al fine esposto che dall'unione sono nati, nel 1993 e nel 1998, i figli omissis che con decreto del 21.6.2007 è stata omologata la separazione consensuale tra i alle condizioni concordate, e che la omissis non aveva poi rispettato l'impegno in quella sede assunto di trasferire la propria quota di proprietà della casa coniugale ai due figli e di provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo. Ha aggiunto che entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico ed ha concluso chiedendo emettersi pronuncia sullo status, nulla statuendo a titolo di assegno divorzile. La Sig.ra omissis costituitasi con comparsa depositata il 15.1.23, pur dichiarando di aderire alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha evidenziato che il omissis nel corso del matrimonio aveva violato l'obbligo di assistenza morale e materiale nei propri confronti. Ha aggiunto di essere invalida al 100% a seguito di un incidente stradale occorso nel 1995, di percepire pensione di invalidità e di accompagnamento e beneficio economico mensile di euro 1.100, di essere costretta risiedere a Ravenna per la necessità di sottoporsi a cure e terapie adeguate alla propria patologia e di dovere sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro 760,0 mensili. Ha pertanto chiesto disporsi in proprio favore un congruo assegno divorzile o una indennità mensile o una tantum, stante la necessità di conservare un minimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. In esito all'udienza presidenziale del 17.1.23, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente - esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione - le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. In esito alla fase istruttoria, di tipo documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26 marzo 2024, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio. Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio, chiesta da entrambe le parti. Dalla separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 21.6.2007, non è più ripresa la convivenza ed è ormai palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis. E' dunque integrata la fattispecie di cui all'articolo 3 numero 2 lett. b della legge numero 898/70, secondo cui può essere proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la stessa si sia protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale. La omissis ha chiesto prevedersi un congruo assegno divorzile in proprio favore, ed ha a tal fine allegato di essere invalida al 100% a seguito di un sinistro stradale, di percepire pensione di invalidità di euro 1100,00 mensili e di essersi dovuta trasferire a Ravenna, dove sostiene spese di locazione per euro 760,00 mensili, per la necessità di sottoporsi a terapie adeguate alla propria patologia. In diritto, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione numero 18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, ha evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile - ormai del tutto sganciato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno abbia natura assistenziale fondata su parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi , natura compensativa perequativa considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner , ed in alcuni casi anche natura risarcitoria rilevando le ragioni della decisione criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex articolo 2 e 20 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio . Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che la resistente ha fondato la richiesta di assegno divorzile su argomentazioni che inducono a ritenere invocata la sola funzione assistenziale. L'ordinanza presidenziale evidenziava già come la domanda non fosse accoglibile non avendo la parte istante documentato le ragioni del proprio trasferimento a Ravenna, asseritamente foriero di consistenti spese principalmente per locazione , e non avendo adempiuto all'onere di rappresentare compiutamente la propria condizione economico-reddituale. Nel corso della successiva fase del procedimento le evidenziate lacune probatorie non sono state in alcun modo colmate dalla resistente. Non è stato mai prodotto in atti il contratto di locazione dell'appartamento a Ravenna cui si fa riferimento nella memoria di costituzione e, pur essendo documentato che la resistente è affetta da paraplegia agli arti inferiori cfr. “verbale 104 allegato alla memoria di costituzione , non sono state documentate né particolari o specifiche necessità di terapie e i conseguenti costi né la sussistenza di un qualche collegamento causale tra le condizioni di salute della omissis ed il suo trasferimento a Ravenna. Nemmeno risulta documentato il risarcimento riconosciuto alla omissis a seguito del sinistro stradale che la ha vista coinvolta nel 1995, di cui solo si sa che dovrebbe essere stato di circa euro 500 milioni di lire v. verbale udienza presidenziale . La resistente, già inottemperante alla richiesta documentare nel dettaglio la propria condizione economica di cui al decreto di fissazione dell'udienza del 10.10.22, è poi rimasta inerte anche dopo l'ordine di esibizione documentale contenuto nell'ordinanza istruttoria del 2.10.23. In una situazione processuale così connotata non può che concludersi per il rigetto della richiesta di assegno divorzile, non avendo la parte istante adempiuto all'onere di provare l'insufficienza delle proprie risorse economiche, le modifiche nella situazione di fatto intervenute dal momento della separazione e, in sintesi, l'esistenza delle circostanze che possano giustificarne la previsione di un contributo da parte del omissis . Nessuna altra statuizione deve essere adottata, anche considerando che i figli nati dall'unione, omissis secondo la univoca prospettazione offerta delle parti, sono maggiorenni ed economicamente indipendenti. Infine, le spese di lite, tenuto conto della materia trattata e delle ragioni della decisione, devono essere interamente compensate. P.Q.M. Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, cosi provvede 1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio il omissis a Sigillo tra omissis nato a Gubbio il omissis e omissis nata a Gualdo Tadino il omissis trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al numero 4, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza. 2 Rigetta la richiesta di assegno divorzile. 3 Spese di lite interamente compensate. Così deciso in Perugia, nella camera di Consiglio del 6 giugno 2024.