Il Console Generale internazionale è legittimato a stare in giudizio per la tutela del minore straniero non accompagnato

L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela di minore straniero considerato non accompagnato, il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l’affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la statuizione di quest’ultima è ricorribile per cassazione.

Il caso Il Tribunale per i minorenni, con decreto, esaminati gli atti riguardanti la tutela di un minore di nazionalità ucraina, quale minore straniero non accompagnato dichiarava inammissibile la partecipazione al giudizio del Console Generale dello Stato Ucraino disponendo l'affidamento del bambino ai servizi sociali e dando disposizioni per il collocamento e l'adozione di altre misure e confermava la nomina del tutore nazionale. Il Tribunale per i minorenni dichiarava inammissibile l'intervento del Console Generale precisando che non era parente del minore e, pertanto, non era in alcun modo legittimato a partecipare al procedimento. Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo dal Console Generale dello Stato Ucraino, presso la Corte di Appello competente, deducendo la propria legittimazione ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con l. numero 804/1967, laddove l'articolo 5, con la quale viene garantita la tutela dei minori dello Stato ucraino. Nel costituirsi il tutore nominato dal Tribunale per i minorenni eccepiva l'infondatezza del reclamo e l'inammissibilità dello stesso. La Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità del gravame ritenendo che contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni dovesse essere proposto direttamente ricorso per cassazione. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione dall'appellante, sullo scorta di tre motivi, solo il tutore del minore si difendeva con controricorso. Disamina dei motivi di censura Col primo motivo del ricorso, si deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 739 c.p.c., in relazione all'articolo 4 della Convenzione dell'Aia, per avere la Corte d'appello omesso di considerare che i provvedimenti provvisori emessi dal giudice minorile nell'ambito dei procedimenti ex articolo 330 e ss c.c., sono reclamabili, ex articolo 739 c.p.c., innanzi alla Corte d'appello in quanto idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo sui diritti personalissimi e di primario rango costituzionale. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 2, e numero 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, della Convenzione di Vienna, in relazione alle competenze e ai poteri riconosciuti al Console Generale con conseguente ammissibilità dell'intervento, oltre all'omesso esame sul punto della Corte d'appello. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta l'erronea applicazione, oltre la mancata applicazione delle convenzioni internazionali, in relazione alla legittimità della nomina consolare di tutore internazionale ed anche l'omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice del gravame poiché il bambino era un minore entrato in Italia accompagnato dai suoi rappresentanti legali, a cui era stato nominato un tutore internazionale da parte del Consolato. La Suprema Corte riteneva che il primo e secondo motivo di ricorso andassero esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione esistente tali motivi venivano ritenuti fondati. Il decreto reclamato era stato proposto innanzi al Tribunale per i minorenni a tutela del minore sul presupposto che si trattava di minore straniero non accompagnato e si è concluso con la nomina del tutore ed anche con l'adozione di provvedimenti di affidamento e collocamento del minore. L' intervento del Console Generale è stato effettuato al fine di dimostrare che il minore straniero non poteva ritenersi un minore non accompagnato, pertanto andava esclusa la nomina di un tutore nazionale da parte dello Stato italiano né andavano adottate altre misure  a protezione del minore. Ne consegue, quindi, che l'intervento del Console non aveva mutato la natura del procedimento. L' articolo 67, comma 3, l. 218/1995, prevede che chiunque vi abbia interesse può chiedere il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri e tale interesse legittima anche l'intervento in giudizio ai fini del riconoscimento in via incidentale degli stessi, come nella specie effettuato dal Console nell'espletamento delle proprie funzioni consolari. Nel caso di specie, il Console Generale dello Stato Ucraino è intervenuto nel corso del procedimento avviato per l'adozione di misure a tutela di minori ucraini ritenuti non accompagnato, non al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del provvedimento di nomina di tutore internazionale tuttavia il Tribunale per i minorenni, contravvenendo alle norme di diritto internazionale che regolamentano la tutela dei minori ha provveduto, oltre alla nomina del tutore, anche all'adozione di ulteriori misure statuendo sull'affidamento e sul collocamento del minore stesso, dando prescrizioni limitative agli affidatari e ai collocatari nell'interesse superiore del bambino. Si tratta di provvedimenti assunti all'esito di un procedimento camerale e reclamabili davanti alla sezione della Corte d'appello per i minorenni e poi ricorribili per cassazione. L'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo, spettando alla Corte d'appello, quale giudice del reclamo, l'esame delle relative questioni. In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiva il terzo e cassava il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione la quale è chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Presidente Tricomi - Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con decreto pubblicato il 15/06/2022, il Tribunale per i minorenni di Catania, esaminati gli atti procedimento numero 314/2022 RG, riguardante la tutela del minore Mo.Iv., quale minore straniero non accompagnato MSNA , dichiarava inammissibile la partecipazione al giudizio del Console Generale dello Stato Ucraino di Napoli, disponendo, poi, l'affidamento del bambino ai servizi sociali e dando disposizioni per il collocamento e l'adozione di altre misure, confermando e confermava la nomina del tutore nella persona dell'avv. Ge.Ma. già effettuata con decreto presidenziale. La statuizione sulla partecipazione al giudizio del Console Generale è stata assunta poiché Ko.Ma., in qualità, appunto, di Console Generale dello Stato Ucraino con sede a Napoli, competente anche per la regione Sicilia, aveva chiesto di partecipare al giudizio di collocamento del minore Mo.Iv., affinché il giudice potesse riconoscere la validità e l'efficacia della nomina effettuata dall'Autorità consolare ucraina di Dy.Yu., quale tutore internazionale del minore che, unitamente ad altri, aveva lasciato l'U, ove viveva ospite di un orfanotrofio, a seguito della imposizione della legge marziale in conseguenza dello stato di guerra con la R, con la conseguenza che Mo.Iv. non poteva essere considerato minore non accompagnato e che andava esclusa l'adozione di provvedimenti sulla tutela e sull'affidamento dello stesso. Il Tribunale per i minorenni - rilevando, tra l'altro, che il minore non aveva mai risieduto a N - ha dichiarato inammissibile l'intervento, rilevando che il Console Generale non era parente del minore e non era in alcun modo legittimato a partecipare al procedimento, evidenziando, in particolare, che l'articolo 33 D.Lgs. numero 71 del 2011, relativo all'ordinamento e alle funzioni degli uffici consolari, espressamente prevede che i poteri del capo dell'ufficio consolare cessano dal momento in cui è notificata a tale ufficio la nomina di un nuovo tutore da parte dell'autorità nazionale del luogo di residenza del minore, come nella specie era avvenuto, tenuto conto che il Tribunale per i minorenni aveva nominato un tutore al minore, entrato in Italia non accompagnato, ed ora stava adottando ulteriori provvedimenti nell'interesse di quest'ultimo, che non risultava avere un tutore nominato dall'Autorità giudiziaria dello Stato Ucraino, non confondibile con l'Autorità consolare e, in ipotesi, con il Notaio, i cui atti non hanno valore legale in materia di affidamento di minori. Avverso tale provvedimento, il Console Generale dello Stato Ucraino di N proponeva reclamo, deducendo la violazione e la falsa applicazione della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con legge numero 804 del 1967. Spiegava che il Consolato Generale di N aveva competenza anche sulla Regione Sicilia ed era legittimato a partecipare al procedimento col quale, ai sensi dell'articolo 5 della predetta Convenzione, si garantiva la tutela dei minorenni provenienti dallo Stato Ucraino. Inoltre, sosteneva l'erronea applicazione della legge numero 47 del 2017 e la mancata applicazione delle convenzioni internazionali, in attuazione delle quali lo stesso Console aveva legittimamente provveduto alla nomina del tutore internazionale per il minore. Chiedeva, pertanto, previa applicazione delle convenzioni internazionali, che fosse disposta la modifica, l'annullamento o la revoca del decreto emessi dal Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento numero 314/2022, con la dichiarazione che Mo.Iv. era un minore accompagnato, a cui andavano applicate le norme internazionali e le convenzioni internazionali vigenti, con conseguente affidamento e collocamento presso Dy.Yu., tutore internazionale di nomina consolare v. p. 3-4 del decreto reclamato . Nel costituirsi, il tutore nominato dal Tribunale per i minorenni eccepiva l'infondatezza del reclamo ed anche l'inammissibilità dello stesso. La Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità del gravame, ritenendo che contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni dovesse essere proposto direttamente il ricorso per cassazione. In particolare, la Corte di merito rilevava che Dy.Yu. aveva presentato ricorso al fine di ottenere la delibazione del provvedimento di nomina consolare del tutore internazionale, ai sensi dell'articolo 7 Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, riportando il contenuto della domanda, aggiungendo che ciò comportava l'applicazione dell'articolo 4 L. numero 64 del 1994, il quale prevedeva, appunto, solo l'impugnazione davanti al giudice di legittimità del provvedimento di prima istanza. La stessa Corte aggiungeva che, correttamente il Tribunale per i minorenni riteneva applicabile la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, ratificata con L. numero 101 del 2015, ma ciò non comportava una modifica delle conclusioni in ordine all'inammissibilità del reclamo, poiché l'articolo 4 L. numero 64 del 1994 doveva ritenersi ancora in vigore, in quanto non abrogata, nemmeno implicitamente, dalla legislazione successiva. Avverso tale pronuncia Ko.Ma., quale Console Generale dello Stato Ucraino, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione. Solo il tutore del minore si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 739 c.p.c., in relazione all'articolo 4 L. numero 64 del 1994 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 2 rectius numero 3 , c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare che i provvedimenti provvisori emessi dal Giudice minorile nell'ambito dei procedimenti ex articolo 330 e ss. c.c. sono reclamabili ex articolo 739 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello, in quanto idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo su diritti personalissimi e di primario rango costituzionale. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che, nel presente procedimento non era stata proposta alcuna azione o domanda ai sensi dell'articolo 4 L. numero 64 del 1994 da parte di Dy.Yu., che non aveva neppure partecipato al giudizio, e che l'intervento del Console Ucraino non poteva determinare alcun mutamento del rito instaurato. Il giudizio regolato dall'articolo 4 della L. numero 64 del 1994 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961, richiamato dalla Corte d'Appello, era un procedimento del tutto distinto e autonomo rispetto a quello nella specie avviato, il quale era, invece, finalizzato alla tutela del minore straniero che aveva fatto ingresso in Italia. Secondo il ricorrente, inoltre, il minore era stato erroneamente trattato come minore straniero non accompagnato, ma così non era, ed egli era intervenuto nel procedimento proprio per far valere questa situazione. In tale ottica, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il reclamo, in applicazione dell'articolo 739 c.p.c., e deciderlo nel merito. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 2 rectius, numero 3 e numero 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di Vienna del 24/04/1963, ratificata con L. numero 804 del 1967, e del principio iura novit curia, in relazione alle competenze e ai poteri riconosciuti al Console Generale, con conseguente ammissibilità dell'intervento, oltre all'omesso esame sul punto della Corte d'Appello. Il ricorrente ha, in particolare, evidenziato di avere conseguito in data 24/09/2020 prot. 1412/0107801 dal Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale il riconoscimento della qualità di nuovo Console Generale di Ucraina a N, con competenza sulla circoscrizione territoriale delle Regioni C, B, C, P e S, con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sicché il Tribunale per i minorenni di C, in virtù del principio iura novit curia, non avrebbe dovuto dubitare dei suoi poteri, aggiungendo che era legittimato a partecipare nel procedimento in virtù dell'articolo 5, lett. h , della Convenzione di Vienna del 24/04/1963, ratificata con L. numero 804 del 1967, che garantisce la tutela degli interessi dei minorenni e degli incapaci cittadini dello Stato Ucraino, riconoscendo poteri di intervento nell'interesse esclusivo del minore. Lo stesso ricorrente ha richiamato, inoltre, la Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, pubblicata il 26/12/2016, che all'articolo 5 attribuisce alle istituzioni consolari il compito di salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 2 rectius, numero 3 e numero 5, c.p.c., l'erronea applicazione dell'articolo 2 L. numero 47 del 2017 e dell'articolo 33 D.Lgs. numero 71 del 2011, oltre alla mancata applicazione delle convenzioni internazionali, in relazione alla legittimità della nomina consolare di tutore internazionale, ed anche l'omesso esame di un fatto decisivo da parte della Corte d'Appello, poiché il minore Mo.Iv. era un minore entrato in Italia accompagnato dai suoi rappresentati legali, a cui era stato nominato un tutore internazionale da parte del Consolato. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della stretta connessione esistente, sono fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 3. Prima di tutto, occorre rilevare che, effettivamente, dall'esame del provvedimento reclamato docomma 10 fascomma ric. non risulta essere stata proposta alcuna domanda ai sensi dell'articolo 4 L. numero 64 del 1994 da parte di Dy.Yu., che neppure si è costituita in giudizio. È, invece, intervenuto, nel corso del procedimento, il Console Generale dello Stato Ucraino per la circoscrizione di N, che ha inteso far valere l'intervenuta nomina consolare di Dy.Yu., quale tutore internazionale del minore, al fine di dimostrare che Mo.Iv. non era un minore non accompagnato e che, pertanto, non si poteva né procedere alla nomina di un tutore nazionale, né adottare provvedimenti sull'affidamento e il collocamento dello stesso. La statuizione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte d'Appello, si incentra, tuttavia, sulla ritenuta applicabilità dell'articolo 4 della menzionata L. numero 64 del 1994, nella parte in cui prevede l'immediata ricorribilità per cassazione della statuizione del Tribunale per i minorenni relativa alla richiesta di riconoscimento della misura per la protezione di minore nella specie, la nomina consolare del tutore internazionale di un minore ucraino , assunta da uno Stato contraente in applicazione della Convezione dell'Aja del 5 ottobre 1961. È, pertanto, con riferimento a tale argomentazione che le censure vanno misurate. 4. Com'è noto, il mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro un provvedimento giudiziale a carattere decisorio deve essere individuato avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per la statuizione assunta, tenendo conto del rito adottato dal giudice, in base alla qualificazione anche implicita dell'azione giusta o errata che sia effettuata dal giudice stesso, essendo prerogativa esclusiva di quest'ultimo la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito per addivenire alla decisione. Tale principio, da tempo consolidato, è posto a tutela dell'affidamento della parte, in ossequio al cd. principio dell'apparenza v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 17646 del 21/06/2021 così già Cass., Sez. U, Sentenza numero 4617 del 25/02/2011 . 4.1. Nel caso di specie, come risulta palese dal decreto reclamato docomma 10 fascomma ric. , il cui contenuto è stato richiamato nel provvedimento adottato in sede di reclamo docomma 11 fascomma ric. , il procedimento è stato avviato davanti al Tribunale per i minorenni a tutela del minore Mo.Iv., sul presupposto che si trattava di minore straniero non accompagnato MSNA , e si è concluso con la nomina del tutore ed anche con l'adozione di provvedimenti di affidamento e il collocamento del minore, uniti ad altre prescrizioni a tutela di quest'ultimo. Nel decreto della Corte d'Appello, si legge, infatti, quanto segue Ko.Ma. proponeva reclamo avverso il decreto numero 3462/2022 emesso in data 15 giugno 2022, con il quale il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato inammissibile la partecipazione al procedimento numero 314 del 2022, riguardante la tutela del minore Mo.Iv., del Console Generale dello Stato Ucraino per la circoscrizione di N, confermato la necessità del collocamento del minore Mo.Iv., nato in U il 13/11/2011, presso la comunità Omissis in C, vietato qualsiasi contatto, oltre che la consegna, del minore Ivan a persone italiane e ucraine, incluso Dy.Yu., che non siano espressamente autorizzate dal Tribunale . Sul punto è chiarissimo anche il provvedimento presidenziale del 04/04/2022, con cui è stato aperto il procedimento e sono stati adottati i primi provvedimenti a tutela del minore docomma 5 fascomma ric. , ove si è ritenuto che, in applicazione del principio di concentrazione delle tutele e di economia processuale , e secondo il parametro del migliore interesse del minore, fosse opportuno che la tutela dei minori non accompagnati avvenisse nell'ambito di un unico procedimento dalla nomina del tutore prevista dall'articolo 11 L. numero numero 47 del 2017 e dal successivo D.Lgs. numero 220 del2017, alla ratifica delle misure di accoglienza prevista dall'articolo 19 D.Lgs. numero 142 del 2015, alle altre modalità di protezione e cura richiamate dall'articolo 37 bis L. numero 184 del1983 quali l'affidamento, l'inserimento familiare, nonché per tutte le altre previsioni disciplinate dalla L. numero 47 del 2017 . L'intervento del Console Generale ha avuto ad oggetto le stesse statuizioni, anche se è stato effettuato proprio al fine di dimostrare che il minore straniero non poteva ritenersi un minore non accompagnato, dato che vi era la nomina consolare del tutore internazionale, di cui ha chiesto il riconoscimento, al fine di escludere la possibilità di nominare un tutore nazionale da parte dello Stato italiano e di adottare altre misure a protezione del minore. 5. Tenuto conto del richiamato principio di apparenza, dunque, ai fini dell'individuazione del regime delle impugnazioni, occorre individuare la disciplina prevista per il giudizio volto all'adozione di provvedimenti a protezione di un minore straniero non accompagnato, in relazione ai quali anche l'intervento del Console Generale risulta essere stato indirizzato. 6. Occorre, infatti, precisare che l'intervento del Console non ha mutato la natura del procedimento, connotato nei termini sopra evidenziati, non risultando, dunque, pertinente la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla ritenuta operatività dell'articolo 4 L. numero 64 del 1994. 6.1. Com'è noto, la L. numero 64 del 1994 attiene alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980, e della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, ma contiene anche norme di attuazione della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è stata, poi, sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con L. numero 101 del 2015. All'articolo 4 della L. numero 64 del 1994 era prevista una procedura per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 , da effettuarsi davanti al Tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione, con decisione assunta con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trovavano, su ricorso degli interessati, decreto impugnabile con ricorso per cassazione. La Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ha, invece, stabilito, all'articolo 23, che gli Stati attribuiscano efficacia al provvedimento adottato dall'autorità dello Stato contraente per la protezione del minore in questione in modo automatico , cioè senza che si renda necessario alcun provvedimento, in quanto, nella logica della cooperazione e fiducia tra gli Stati che impronta il nuovo testo normativo internazionale, gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbono assicurare la continuità della protezione del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità, toccando più paesi v. sul punto, in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza numero 28637 del 16/10/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza numero 17603 del 20/06/2023 . In particolare, il menzionato articolo 23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 prevede quanto segue 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. 2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto c su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita d qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore e qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto f qualora la procedura di cui all'articolo 33 non sia stata rispettata. Ovviamente, la Convenzione non preclude un procedimento preventivo di accertamento - positivo o negativo - della riconoscibilità della misura, in quanto l'articolo 24 della Convenzione stessa ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità di una misura adottata in un altro Stato contraente. Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, infatti Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza numero 28637 del 16/10/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza numero 17603 del 20/06/2023 . Ciò significa che i requisiti per il riconoscimento delle misure adottate sono indicati in tale Convenzione, e in particolare dall'articolo 23 della Convenzione stessa, mentre la disciplina processuale relativa al modo in cui tale riconoscimento può essere richiesto è data dalla legge nazionale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in un caso di riconoscimento di una sentenza straniera di affidamento di minori , ove si è stabilito proprio che, qualora trovi applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dallo Stato straniero sono fissate dall'articolo 23 di detta Convenzione, e non dall'articolo 64 della legge numero 218 del 1995, ma il procedimento avviato per il riconoscimento davanti al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall'articolo 24 della Convenzione, dalla legge italiana e, in particolare, dal combinato disposto dell'articolo 67, comma 1-bis, L. numero 218 del 1995 e dell'articolo 30 D.Lgs. numero 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, che prevede la competenza della Corte d'Appello del luogo di attuazione del provvedimento e la trattazione secondo il rito sommario di cognizione Sez. U, Sentenza numero 18199 del 26/06/2023 . Com'è noto, tuttavia, l'articolo 67 L. numero 218 del 1995 si applica anche ai provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e agli atti pubblici ricevuti all'estero articolo 66 e 68 L. cit. e trova, pertanto, applicazione anche nel caso di specie. Occorre, però, precisare che l'articolo 67 L. 218 del 1995 non prevede soltanto l'azione volta all'accertamento in via principale dei requisiti per il riconoscimento dell'atto, che è stata oggetto della statuizione appena menzionata delle Sezioni Unite. È, infatti, regolato anche il caso in cui tale accertamento consegua alla contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero nel corso di un giudizio, nel qual caso, l'accertamento è ugualmente effettuato dal giudice, ma con una pronuncia che ha effetti limitati a quel giudizio articolo 67, comma 3, L. numero 218 del 1995 . In effetti, con specifico riferimento alle misure di protezione di minori, si è già evidenziato che, ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione dell'Aja del 1996, la misura adottata, assunta da uno Stato contraente, ha efficacia automatica negli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, sicché colui che ha interesse a farla valere può limitarsi a dedurne e provarne l'esistenza della stessa, perché di essa si tenga conto in giudizio, ma se il suo riconoscimento è controverso, in applicazione dell'articolo 67, comma 3, L. numero 218 del 1995, la parte interessata può chiedere la verifica dei requisiti per il riconoscimento nel corso di quello stesso processo, con un accertamento che è limitato a quel giudizio. Non è, in sintesi, necessario avviare un distinto procedimento in via principale ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. numero 150 del 2011, per accertare nel processo in corso i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della misura di protezione adottata, ove la parte intenda semplicemente farla valere in quel giudizio, con efficacia limitata ad esso. 6.2. E, nel caso di specie, come sopra evidenziato, si è verificata proprio tale evenienza, tenuto conto che, come più volte evidenziato, il Console è intervenuto in giudizio per far valere l'intervenuta adozione di misure a tutela del minore adottate per via consolare, chiedendone il riconoscimento, che escludevano l'applicazione della disciplina prevista per i minori stranieri non accompagnati e impedivano la nomina di un tutore italiano, essendo stato già nominato un tutore internazionale, e l'adozione di statuizioni sull'affidamento e il collocamento del minore. 6.3. D'altronde l'articolo 67 prevede che chiunque vi abbia interesse può chiedere il riconoscimento dei summenzionati atti e provvedimenti stranieri e tale interesse legittima anche l'intervento in giudizio ai fini del riconoscimento in via incidentale degli stessi, come nella specie effettuato dal Console nell'espletamento delle proprie funzioni consolari. Come già rilevato da questa Corte, attraverso l'istituzione consolare alcuni organi statali sono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una serie di funzioni v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza numero 28637 del 16/10/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza numero 17603 del 20/06/2023, i cui passaggi motivazionali più rilevanti ai fini del presente giudizio vengono di seguito riportati . Secondo un'attenta dottrina, il console è all'estero, rispetto ai suoi connazionali, ciò che all'interno sono contemporaneamente il prefetto e il questore, il notaio e l'ufficiale di stato civile, il capitano di porto e il provveditore agli studi . Indipendentemente dalla fonte normativa che le prevede e ne disciplina l'esercizio, convenzionale o consuetudinaria, le funzioni consolari sono riconducibili a due grandi categorie quelle attinenti alla protezione dei diritti e degli interessi dei connazionali, nonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio e quelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il console esercita in qualità di organo interno dello Stato di invio, nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo della cittadinanza o della nazionalità e nei confronti degli stranieri per ciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato di invio . Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione non seguono, di regola, il sistema dell'esercizio diretto dei poteri ma sono generalmente limitate alla semplice funzione di intervento e sollecitazione presso le autorità locali, perché adottino certi provvedimenti in favore dei connazionali, cioè a quella funzione comunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare la protezione dei connazionali. In tale quadro, la Convenzione di Vienna del 1963, riguardante le relazioni consolari, ratificata dall'Italia con L. numero 804 del 1967, indica all'articolo 5, lett. h , tra le funzioni consolari, quelle consistenti nel salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela . Nella successiva lett. i dello stesso articolo è, poi, specificato che rientra tra le funzioni consolari anche rappresentare, con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, i cittadini dello Stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi. All'articolo 37, lett. b , la stessa Convenzione, stabilisce che Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore . Nessun rilievo assume nella materia il D.Lgs. numero 71 del 2011, che attiene alla regolamentazione delle funzioni consolari dei consoli italiani negli altri Stati e non quelle dei consoli stranieri in Italia. Ciò che rileva, invece, è che le disposizioni sopra riportate attribuiscono, per via normativa alle istituzioni consolari il compito di tutelare gli interessi dei connazionali, in modo particolare quando si tratta di adottare misure a tutela di minori, come previsto dall'articolo 5, lett. h della convenzione di Vienna del 1963, ratificata con L. numero 101 del 2015, con la conseguenza che l'interesse dell'istituzione consolare ad ottenere in giudizio l'accertamento della validità ed efficacia dell'intervenuta adozione, proprio per via consolare, della nomina di un tutore internazionale è da ritenersi ex lege derivante dalle stesse attribuzioni consolari sopra riportate. 6.4. In sintesi, nella specie il Console Generale dello Stato Ucraino è intervenuto nel corso del procedimento avviato per l'adozione di misure a tutela di minore ucraino ritenuto non accompagnato, al fine di far valere la circostanza che non si trattava di minore non accompagnato, così chiedendo in via incidentale, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, L. numero 218 del 1995, quale soggetto istituzionalmente interessato ai sensi dell'articolo 5, lett. h della Convenzione di Vienna del 1963, ratificata con L. numero 101 del 2015, il riconoscimento dell'atto di nomina consolare del tutore internazionale, ma tale intervento non muta il rito del procedimento in cui è intervenuto, trattandosi di accertamento richiesto in via incidentale con effetti limitati al procedimento in corso. 7. Nella specie, non si tratta, in sintesi, come ritenuto dalla Corte di merito, di un giudizio volto all'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del provvedimento di nomina del tutore internazionale, essendo il procedimento avviato davanti al Tribunale per i minorenni a tutela di un minore straniero non accompagnato, nel corso del quale è semplicemente intervenuto il Console Generale dello Stato Ucraino, proprio al fine di impedire l'adozione delle misure a tutela del minore che, ad opinione del Console, non era un minore straniero non accompagnato, essendo intervenuta la nomina consolare del tutore internazionale, di cui ha chiesto il riconoscimento. 7.1. Tra le prime definizioni di minore straniero non accompagnato si rinviene nel d.p.c.m. numero 535 del 1999  recante il regolamento concernente 1 compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. numero 286 del 1998 , che all'articolo 1, comma 2 definisce il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano . Il D.Lgs. numero 142 del 2015  c.d. decreto accoglienza , che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/33/UE, ricalca, in parte, la definizione contenuta nel d.p.c.m. appena ricordato, prevedendo all'articolo 2, comma 1, lett. e , che il minore straniero non accompagnato è lo straniero di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale . La disposizione si inserisce all'interno di una disciplina organica al regime giuridico dei minori stranieri non accompagnati, con l'intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado di superare, almeno tendenzialmente, la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti protezione, esprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essere accolti presso strutture non specializzate. Successivamente con la L. numero 47 del 2017 sono state adottate disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 2 L. cit. reca anch'esso la definizione di minore straniero non accompagnato, stabilendo che 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Peraltro, nello specifico dell'emergenza relativa agli sfollati ucraini sfuggiti al conflitto bellico con la Russia, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, intitolato Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso , a partire dal 24/2/2022, richiama - nella premessa - anche la L. numero 47 del 2017, sopra menzionata. Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in U, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza numero 876 del 13 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'U, e sulla base dell'articolo 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stato nominato Commissario delegato, al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. È stato, quindi, adottato un Piano, che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e, in particolare, dalla Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con L. numero 101 del 2015, riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Nel suddetto Piano, nell'ultimo aggiornamento del 5/5/22, si richiama la definizione sopra riportata di minore straniero non accompagnato, contenuta nell'articolo 2 L. 47 del 2017, e si prevede che I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di minori stranieri non accompagnati e che ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che non possano dimostrare di esserne legalmente responsabili . 7.2. Ai sensi dell'articolo 11 L. numero 47 del 2017, sempre nel testo vigente ratione temporis, per la nomina del tutore al minore non accompagnato si applicano le disposizioni del codice civile in materia tutela libro I, titolo X, del codice civile . Occorre però tenere conto del disposto dell'articolo 19, comma 5, D.Lgs. numero 142 del 2015, nel testo vigente ratione temporis, successivo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 220 del 2017, il quale ha attribuito al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare e dunque al giudice ordinario , la competenza per la nomina del tutore del minore non accompagnato, disciplinando quanto segue 5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. La relazione illustrativa del D.Lgs. numero 220 del 2017 ha indicato le ragioni che hanno indotto ad attribuire detta competenza al Tribunale per i minorenni nei seguenti termini il doppio binario giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare, costituisce un'inutile e dannosa complicazione procedimentale, in quanto comporta l'invio doppio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali, nonché l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di incombenze di cancelleria, iscrizione nei registi generali, avvisi, ascolto del minore da parte di due diversi giudici, rischio di sovrapposizione dei due procedimenti, con un dispendio di energie e di costi ingiustificato soprattutto in un contesto di grave sofferenza degli uffici giudiziari . Il rischio concreto, però, è che i due procedimenti, quello minorile e quello aperto presso il giudice tutelare, possano di fatto sovrapporsi, creando interferenze l'un l'altro, e soprattutto non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del minore straniero non accompagnato. Peraltro, l'elenco dei tutori è istituito presso i tribunali per i minorenni, in forza della recente L. 7 aprile 2017, numero 47  Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati . . 7.3. Occorre, infine, considerare che, ove il minore straniero non accompagnato si trovi anche in stato di abbandono, soccorre il disposto dell'articolo 37-bis L. numero 184 del 1983, il quale stabilisce che Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. 7.4. Mentre, dunque, la L. numero 142 del 2015 si interessa della nomina del tutore al minore straniero non accompagnato e delle altre statuizioni che ineriscono alla tutela, attribuendo tale competenza al Tribunale per i minorenni, invece che al giudice tutelare, la L. 184 del 1983 espressamente consente al medesimo Tribunale per i minorenni di adottare anche le altre misure a tutela del minore straniero, compreso l'affidamento familiare e l'avvio della procedura per l'adozione, ove risulti in stato di abbandono. 7.5. Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni ha provveduto, oltre alla nomina del tutore, anche all'adozione di queste ultime misure, tenuto conto che ha statuito sull'affidamento e sul collocamento del minore stesso, dando prescrizioni limitative agli affidatari e ai collocatari, nell'interesse superiore del bambino. Si tratta di provvedimenti assunti all'esito di un procedimento camerale, trattato dal Tribunale per i minorenni in composizione collegiale, disciplinato in base alle norme vigenti ratione temporis dagli articolo 737 e ss. c.p.c., che, in applicazione dell'articolo 38, comma 2, disp. att. c.c., sono reclamabili davanti alla sezione della Corte d'Appello per i minorenni e, poi, per giurisprudenza consolidata, ricorribili per cassazione, in quanto aventi carattere decisorio e definitivo sia pure rebus sic stantibus v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 7311 del 19/03/2024 cfr. già Sez. U, Sentenza numero 32359 del 13/12/2018 . Tenuto conto delle norme vigenti ratione temporis, la trattazione congiunta del procedimento per la nomina del tutore articolo 19, comma 5, D.Lgs. numero 142 del 2015 con quello per l'adozione dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale articolo 50-bis c.p.c. , nell'evidente ottica di concentrazione delle tutele, è stata effettuata dal Tribunale per i minorenni in composizione collegiale, il cui rito si applica, in conformità al principio desumibile dal combinato disposto degli articolo 40 e 281 novies c.p.c., a tutte le domande formulate cfr., sia pure con riferimento a fattispecie diversa, Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 13575 del 02/07/2020 . 7.6. Nella specie, in sintesi, il Console è intervenuto nel corso di un procedimento come sopra descritto, in cui le statuizioni - ovviamente anche in rito sull'ammissibilità dell'intervento - sono state adottate in prima istanza dal Tribunale per i minorenni, con decreto che è, dunque, impugnabile mediante reclamo alla Corte d'Appello, la cui statuizione è, poi, ricorribile per cassazione. 8. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo, spettando alla Corte d'Appello, quale giudice del reclamo, l'esame delle relative questioni. 9. In conclusione devono essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso in applicazione dei seguenti principi In tema di procedimenti per l'adozione di misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati, il Console dello Stato di provenienza del minore, che intervenga in giudizio per far accertare che non si tratta di minore straniero non accompagnato, per avere egli provveduto a nominare un tutore internazionale allo stesso, esplica una funzione consolare previste dalla Convenzione di Vienna del 1963, che gli consente di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della nomina effettuata, come previsto dall'articolo 67, comma 3, L. numero 218 del 1995, applicabile, quale legge nazionale sulla procedura, in virtù degli articolo 23 e 24 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata con L. numero 101 del 2015, senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l'intervento è operato. L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela di minore straniero, considerato minore straniero non accompagnato MSNA , il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l'affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile davanti alla Corte d'Appello e la statuizione di quest'ultima è ricorribile per cassazione. Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, la quale è chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 10. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, la quale è chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003.