Note depositate in sostituzione dell'udienza: cosa succede se sono incomplete?

In mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, delle espresse “istanze e conclusioni”, attraverso le quali si realizza la fictio impostata dall'articolo 127-ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un'integrale interpretazione dell'atto nel contesto processuale, l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione […].

[…] Dovendo, altrimenti, formulare richiesta di chiarimenti attraverso il rinvio ad un'altra udienza o in presenza o in forma sostitutiva scritta o ancora, se sia già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, il giudice dovrà disporre ai sensi dell'ar.t 127 ter quarto comma cod. civ.  fissando altro termine per note o nuova udienza. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 23565/2024, depositata il 3.9.2024. Quando l'udienza di discussione è cartolare Secondo il ricorrente in Cassazione, la Corte d'Appello di Catania avrebbe violato le regole processuali proprie della trattazione cartolare per aver deciso senza che le parti avessero depositato le note ex art 127 c.p.c. Sempre secondo il ricorrente, in questo caso, il giudice non avrebbe potuto decidere nel merito ma avrebbe dovuto procedere ai sensi del quarto comma, assegnando alle parti un nuovo termine perentorio per il deposito delle note o, in alternativa, fissando nuova udienza fisica, cartolare o telematica analogamente a quanto previsto ai sensi degli articolo 181 e 309 c.p.c. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione avalla la ricostruzione processuale offerta dal ricorrente, ritenendo il motivo fondato. Nel caso di specie, infatti, il Giudice di primo grado aveva  fissato l'udienza di discussione in forma cartolare, con concessione di termini per il deposito delle “istanze e conclusioni” ex articolo 127-ter commi 1 e 2 c.p.c. delle due parti in giudizio, una non aveva depositato le note e l'altra aveva depositato una nota di deposito brevissima del seguente tenore «si produce recente sentenza integralmente favorevole alla posizione dell'amministrazione resa da codesta eccellentissima Corte in fattispecie similare». Ebbene, secondo il ricorrente per Cassazione, siffatto atto non poteva considerarsi “nota scritta” ai sensi dell'art 127-ter c.p.c., sia per il suo tenore letterale sia perché le parti, di comune accordo, avevano deciso di abbandonare il giudizio. Le garanzie del giusto processo L'articolo 127-ter c.p.c. ha previsto che, al posto dell'udienza, le parti possano partecipare al processo mediante un atto scritto contenente le sole “istanze e conclusioni”. Tale atto, nella fictio normativa, corrisponde alla partecipazione all'udienza di discussione. Si discute, quindi, se una nota che non contiene espressamente “istanze e conclusioni” sia idonea a realizzare la fictio impostata dalla norma. Nel caso di specie, l'unica nota depositata è equivoca, rappresentando una mera nota di deposito di una sentenza e non, invece, un testo contenente istanze e conclusioni. Secondo la Corte di Cassazione, di fronte a tale incertezza, il giudice avrebbe dovuto essere prudente seguendo il meccanismo previsto dal quarto comma, il giudice avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alle parti o fissando nuova udienza o fissando nuovo termine per deposito di note. In mancanza di tale impulso, si realizza un vizio di nullità che, ponendosi nesso causale diretto rispetto alla successiva definizione del grado di giudizio con la pronuncia di merito, comporta l'invalidità in rito della sentenza. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione si pone quindi in linea con i principi generali del diritto processuale civile, secondo cui l'udienza è luogo dell'incontro fisico tra le parti e il giudice che consente di chiarire, senza equivoci, gli intenti e l'assetto processuale reale pertanto, il processo non può orientarsi  verso una decisione “purchessia”, dovendosi invece preferire un approccio che sia rispettoso di un procedere non puramente formalistico, soprattutto di fronte a forme sostitutive dell'udienza fisica.

Presidente Marotta – Relatore Bellè Rilevato che 1.  M.M.S. ha agito nei confronti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di seguito, INFN esponendo di essere stato assunto ripetutamente, dal febbraio 2005, a tempo determinato e quindi, dal 1.2.2010, a tempo indeterminato e lamentando che non fosse stato aperta in suo favore ed a spese di INFN la polizza INA stipulata dall'ente a beneficio dei propri dipendenti fin dal 1963 il ricorrente chiedeva quindi in via giudiziale il riconoscimento del diritto all'accensione di tale polizza 2. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Catania ed il M.M.S. ha interposto appello la Corte d'Appello di Catania disponeva la trattazione della causa nelle forme c.d. cartolari di cui all'articolo 127-ter c.p.c. e la decideva con pronuncia di rigetto del gravame M.M.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo INFN ha depositato memoria di costituzione al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione Considerato che 1.  l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 127-ter, co. 1, 3 e 4 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza ex articolo 360, co. 1, numero 4 , c.p.c. e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe violato le regole processuali proprie della trattazione c.d. cartolare, avendo fissato i termini per il deposito delle istanze e conclusioni per poi decidere nel merito la causa nonostante nessuna delle parti avesse depositato le corrispondenti note scritte, evenienza in ragione della quale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 127-ter c.p.c., il giudice avrebbe dovuto assegnare nuovo termine perentorio per il deposito di esse o fissare udienza 2. il motivo è fondato 2.1 dopo la fissazione di udienza di discussione finale nelle forme c.d. cartolari e la concessione dei termini per il deposito delle “istanze e conclusioni” ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., co. 1 e 2 c.p.c., INFN ha depositato, poco prima dello spirare di tali termini una «nota di deposito» tale nota di deposito – si riproduce il breve testo nella sua interezza – era così formulata «si produce recente sentenza – integralmente favorevole alla posizione dell'Amministrazione – resa da Codesta Ecc.ma Corte in fattispecie similare» secondo il ricorrente per cassazione quell'atto non poteva considerarsi “nota scritta” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127-ter c.p.c., aggiungendo che «invero, l'appellante, d'accordo con controparte, aveva deciso di abbandonare il giudizio» 2.2 l'articolo 127-ter c.p.c., regolando la trattazione c.d. cartolare attraverso forme «in sostituzione dell'udienza», ha previsto appunto che al posto dell'udienza le parti possano partecipare al processo mediante un atto scritto contenente «le sole istanze e conclusioni» tale atto, nella fictio normativa, ha il valore di partecipazione a quell'udienza 2.3 il tema del contendere è se una nota che non contiene espressamente “istanze e conclusioni”, come previsto dall'articolo 127-ter c.p.c., sia idonea a realizzare la fictio impostata dalla norma anche perché, ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 4, c.p.c., se nessuna delle parti provveda al deposito di tali note, coerentemente con la fictio normativa, va assegnato altro termine per analoghe note o fissata udienza, in analogia a quanto accade in caso di mancata comparizione delle parti ex articolo 181 e 309 c.p.c., tanto che se nessuna delle parti provvede al deposito di note anche nel nuovo termine o non prenda parte all'udienza “reale” così fissata, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue 2.4 in proposito, non si può escludere che un atto privo di espresse “istanze e conclusioni” sia valutabile come ficta partecipazione all'udienza si deve ritenere che il codice di rito, proprio per l'impostazione in termini di fictio, abbia considerato ancora centrale il ruolo dell'udienza e si debba procedere quindi ad un'interpretazione rigorosa di quanto integra il realizzarsi della fattispecie sostitutiva dell'udienza tuttavia, non può a ben vedere dirsi che l'accaduto sia assolutamente inequivoco, proprio perché tutto si riduce al mero deposito di una sentenza, non solo priva di qualsiasi espressa richiesta, neanche per relationem, ma senza alcun riferimento né all'udienza, né ai termini concessi per il deposito di “note e conclusioni” prendendo atto del fatto che il ricorrente fa riferimento ad un accordo di abbandono del processo - che INFN, non depositando controricorso ma solo atto di costituzione, non ha neppure smentito - la menzionata equivocità dell'atto in sé considerato fa ritenere al collegio di dover valorizzare, come già avvenuto in altri precedenti Cass. 31 maggio 2023, numero 15311 , la necessità di recupero dei possibili contenuti dialogici dell'udienza in luogo di un rigore formalistico che può allontanare il processo dalla sua effettiva realtà l'udienza, come luogo dell'incontro fisico tra le parti ed il giudice o di riscontro tangibile dell'assenza delle parti consente di chiarire senza equivoci gli intenti e l'assetto processuale reale ciò significa che in presenza di una situazione dubbia del rito c.d. cartolare, non va avallato il procedere comunque sulla base di dati formali in qualunque modo interpretati, ma va dato corso a richiesta di chiarimenti, che poi altro non sono che l'espressione tangibile del contraddittorio, il quale, come già si disse nel precedente citato, va inteso «non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell'esercizio pubblico dell'attività giudiziaria» detto altrimenti, il processo non può orientarsi, anche allorquando le sue regole siano semplificate, verso una decisione purchessia, al solo fine definitorio, dovendosi privilegiare invece, specie a fronte dell'introduzione di forme sostitutive dell'udienza “fisica”, in cui sono più naturali chiari accertamenti sugli intenti delle parti, un approccio che sia rispettoso di un procedere non puramente formalistico 2.5 si deve pertanto ritenere che, nel caso concreto e stanti gli elementi di dubbio, quello fosse il percorso processuale da seguire, con richiesta di chiarimenti alle parti, attraverso fissazione di udienza destinata a quello specifico fine, in forme ancora cartolari o “fisiche” in mancanza, ne deriva un vizio di nullità che, ponendosi in nesso causale diretto rispetto alla successiva definizione del grado di giudizio con la pronuncia di merito, comporta parimenti e per derivazione l'invalidità in rito della sentenza in proposito, è vero che il processo non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma ad eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa, ma quando il vizio afferisce direttamente alla fase decisionale ed ai suoi stessi requisiti e presupposti di svolgimento, essa assume la connotazione di una «lesione dei diritti processuali essenziali ai contraddittorio e alla difesa giudiziale», poiché la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante così Cass., Sez. U., 25 novembre 2021, numero 36596 3. la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, la quale riprenderà il processo dal momento del verificarsi del vizio, procedendo a verificare, nella nuova udienza da fissarsi, l'effettivo intento processuale delle parti di insistere per la definizione o abbandonare il giudizio 4. può anche sintetizzarsi il seguente principio «in mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, delle espresse “istanze e conclusioni” attraverso cui si realizza la fictio impostata dall'articolo 127-ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un'integrale interpretazione dell'atto nel contesto processuale, l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta o, se sia al contrario già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, disporre ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.» P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.