La sentenza penale di assoluzione spiega la sua efficacia anche nel giudizio tributario

Il nuovo articolo 21-bis, d.lgs. numero 74 del 2000, conferisce alla sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, efficacia di giudicato nel processo tributario a carico del medesimo soggetto e riguardante gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione.

Il provvedimento oggetto di approfondimento trae origine dall'indagine, effettuata su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, dalla Guardia di Finanza, nei confronti di un contribuente emittente di un certo numero di fatture relative a operazioni inesistenti nei confronti di tre operatori commerciali. Dalle indagini scaturiva un processo verbale di constatazione che diede origine a un procedimento penale presso il Tribunale di Como. In contemporanea, l'Agenzia delle Entrate procedeva a una ripresa Irpef e Iva nei confronti dell'indagato, deducendo, nell'avviso di accertamento, la simulazione delle forniture di servizi e mano d'opera così da abbattere la base imponibile dei redditi dichiarati e detrarre indebitamente l'Iva dovuta all'erario. Gli avvisi venivano quindi, impugnati dinnanzi al giudice tributario che in primo grado accoglieva il ricorso ma, su appello dell'Agenzia delle Entrate, in secondo grado riformava integralmente la sentenza. Il contribuente ricorreva così in Cassazione e, in allegato alla memoria difensiva, produceva la sentenza del Tribunale penale di Como, munita di attestazione di passaggio in giudicato, di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione adita ha rilevato, in via pregiudiziale che, in simultaneità con la data fissata per la decisione della causa veniva emanato il d.lgs. numero 87 del 2024 pubblicato sulla G.U. numero 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui articolo 1, comma 1, lett. m , il quale introduceva, nel corpo del d.lgs. numero 74 del 2000, il nuovo articolo 21-bis rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione». La norma prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione con formula ampia, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. Inoltre, la stessa può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. La Corte precisa che tale ius superveniens si applica anche ai casi, come quello in oggetto, in cui «la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso ». Da tale statuizione consegue la cassazione del provvedimento impugnato poiché la sentenza penale di assoluzione, spiegando efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio in esame con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali comporta, anche con riferimento al giudizio tributario, l'insussistenza di tali fatti.

Presidente Napolitano - Relatore Napolitano Rilevato che In seguito ad una indagine effettuata tra il 2012 e il 2013 su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, la GdF denunciò OMISSIS titolare della ditta individuale OMISSIS per il reato di cui all'articolo 8 del d.lgs. numero 74 del 2000, avendo emesso un certo numero di fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti di tre operatori commerciali. In particolare, il OMISSIS emise 31 fatture tra l'1/1/2006 e il 31/12/2010 nei confronti di OMISSIS d'ora in avanti, anche il contribuente o il ricorrente . Dalle indagini della GdF scaturì un processo verbale di constatazione che diede origine, a carico di varie persone tra cui l'odierno contribuente, ad un procedimento penale presso il Tribunale di Como. Sulla base del citato pvc, l'Agenzia delle Entrate procedette ad una ripresa Irpef e Iva nei confronti del OMISSIS deducendo sostanzialmente nell'avviso di accertamento che egli aveva simulato con il OMISSIS delle forniture di servizi e mano d'opera per abbattere la base imponibile dei redditi dichiarati e per detrarre indebitamente l'iva dovuta all'erario. Impugnati i quattro avvisi di accertamento notificati al contribuente in relazione alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, la C.T.P. di Milano accolse il ricorso. Su appello dell'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Lombardia riformò integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il sostituto P.G., dott. Fulvio Troncone, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza del ricorso. Il contribuente ha depositato una memoria difensiva in vista dell'adunanza camerale, allegando la sentenza del Tribunale penale di Como, munita di attestazione di passaggio in giudicato, di assoluzione del OMISSIS perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 c.p.c. nonché 2697, 2729, 2728 e 2727 c.c. in relazione all'art 360 numero 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto , il contribuente impugna la sentenza d'appello perché avrebbe violato una serie di princìpi e di norme applicabili al processo tributario e mutuati dal processo civile, attraverso l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. numero 546 del 1992. In particolare, l'Agenzia delie Entrate avrebbe dovuto provare l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture emesse dalla ditta OMISSIS a carico della ditta OMISSIS . Senonché, secondo il contribuente l'Agenzia delle Entrate si sarebbe appiattita sulle conclusioni del pvc della Guardia di Finanza, fondando gli avvisi di accertamento su delle presunzioni semplici rispetto alle quali il OMISSIS non avrebbe fornito la prova contraria. Secondo il contribuente, la C.T.R., nel riformare totalmente la sentenza di primo grado, avrebbe attribuito valore di prova presuntiva a fatti privi di valenza inferenziale il pagamento quasi sempre in contanti delle fatture emesse dal OMISSIS l'importo delle fatture emesse negli anni dal 2006 al 2010 esorbitante rispetto alle capacità operative del OMISSIS l'inesistenza di contratti scritti tra il OMISSIS e il OMISSIS la estrema genericità delle indicazioni contenute in fattura l'essere stato personalmente il OMISSIS per un lasso di tempo nel periodo in esame, nell'impossibilità di svolgere la sua attività economica l'avere il OMISSIS occultato le scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del suo volume d'affari l'avere il OMISSIS omesso, tranne che per il 2009, di presentare le dichiarazioni fiscali e gli elenchi clienti-fornitori l'emersione, durante le attività di verifica, di fatture emesse dal OMISSIS anche nei confronti di altri operatori economici . 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli articolo 36 e 61 del d.lgs. numero 546 del 1992, nonché dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. oltre che dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione , in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa pronuncia della motivazione, o per motivazione solo apparente , il contribuente censura la sentenza impugnata per avere, senza adeguata motivazione, raggiunto una conclusione opposta rispetto a quella del giudice di primo grado senza adeguatamente valutare le prove contrarie anche fotografiche offerte dal contribuente. La sentenza impugnata, dunque, è criticata non solo per avere fondato le presunzioni semplici su elementi di fatto privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, ma anche per avere trascurato l'esame del corredo probatorio offerto dal contribuente. Con la memoria difensiva, in cui il contribuente ha ribadito i due motivi di ricorso, è stata depositata la sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Como che ha assolto ex articolo 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste il OMISSIS dai capi di imputazione fondati sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. In seguito all'adunanza camerale originariamente fissata per la decisione della causa è stato emanato il decreto legislativo numero 87 del 2024 in esecuzione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge numero 111 del 2023 , pubblicato sulla G.U. numero 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui articolo 1, comma 1, lett. m ha introdotto, nel corpo del d.lgs. numero 74 del 2000, il nuovo articolo 21 bis, rubricato ”Efficacia delle sentenze penati nel processo tributario e nel processo di Cassazione , che così dispone, per quel che in questa sede interessa 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. Tale ius superveniens si applica anche ai casi come quello per cui è causa in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo numero 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso . Orbene, nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Como munita di attestato di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata agli atti del giudizio di cassazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base degli avvisi di accertamento impugnati siano gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale dalla quale il contribuente è stato definitivamente assolto. Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del citato ius superveniens, la causa deve essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. 4. La portata dirimente, ai fini della decisione della causa, dello ius superveniens consiglia la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal contribuente ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.