Il discrimen tra contratto di appalto di servizi di trasporto e il contratto di trasporto

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, in data 2 settembre 2024 ha pubblicato un’interessante ordinanza con la quale individua i tratti distintivi tra il contratto di appalto di servizi di trasporto e il contratto di trasporto nonché la differenza tra le due figure contrattuali.

Nel caso di specie, in contestazione la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra la società ricorrente e la società incaricata dei servizi di trasporto, inadempiente all'obbligo contributivo nei confronti dei propri dipendenti. La Corte territoriale, nel respingere l'impugnazione e, quindi, nel confermare la decisione di primo grado con la quale veniva rigettata l'azione di accertamento negativo del credito vantato dall'INPS e fondato sul presupposto della responsabilità solidale ex articolo 29 d.lgs. numero 276/2003, ha ritenuto sussistente il credito dell'Ente, riconducendo la concreta vicenda negoziale nell'ambito dello schema astratto del contratto di appalto di servizi e non in quello del contratto di trasporto come sostenuto dalla società ricorrente. Quest'ultima infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articolo 29 del d.lgs. numero 276/2003 e articolo 1678 c.c., sotto il profilo «dell'erronea qualificazione della fattispecie» poiché appunto, la fattispecie negoziale veniva qualificata dalla Corte distrettuale come appalto di servizi di trasporto e non già come contratto di trasporto con conseguente applicazione del vincolo di solidarietà verso l'INPS in relazione alle omissioni contributive compiute. La sezione lavoro adita, ha ritenuto infondato il ricorso fornendo gli elementi per individuare i tratti distintivi tra le due figure contrattualiin esame. La Corte di legittimità ha osservato come «il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore». Ciò premesso, prosegue la Corte «ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo». Alla luce di quanto esposto, si evince, dunque, il discrimine individuato dal Collegio tra appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto caratterizzato dalla sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione.

Presidente Berrino - Relatore Marchese Rilevato che 1. la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'impugnazione dell'odierna società ricorrente e, quindi, confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'azione di accertamento negativo del credito vantato dall'INPS e fondato sul presupposto della responsabilità solidale ex articolo 29 D.Lvo nr. 276 del 2003 2. in contestazione la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra la società ricorrente e la società incaricata dei servizi di trasporto, inadempiente all'obbligo contributivo nei confronti dei propri dipendenti OMISSIS s.r.l. , la Corte territoriale ha ricondotto la concreta vicenda negoziale nell'ambito dello schema astratto del contratto di appalto di servizi e non in quello del contratto di trasporto, come sostenuto dalla OMISSIS S.p.A. 3. ha, pertanto, ritenuto sussistente il credito dell'Ente 4. ha chiesto la cassazione della sentenza la parte in epigrafe, con un motivo. Ha resistito l'INPS, con controricorso 5. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. Considerato che 6. con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 29 D.L.vo nr. 279 del 2003 e 1678 cod.civ., sotto il profilo «dell'erronea qualificazione della fattispecie» avendo la Corte di appello ritenuto che, tra M. S.p.A. e OMISSIS s.r.l., fosse intercorsa la fattispecie negoziale dell'appalto di servizi di trasposto e non già del contratto di trasporto con conseguente applicazione del vincolo di solidarietà verso l'INPS in relazione alle omissioni contributive compiute dal vettore 7. il motivo è infondato 8. come affermato anche da questa Corte, il vincolo di solidarietà ex articolo 29 D.L.vo nr. 279 del 2003 sussiste in relazione al contratto di appalto di servizi di trasporto e non anche in relazione al contratto di trasporto Cass. nr. 21386 del 2023 . Di qui, l'interesse della ricorrente alla diversa qualificazione del rapporto intercorso con il vettore 9. nell'individuare i tratti distintivi tra le due figure contrattuali, la Corte di legittimità tra le altre, Cass. nr. 6449 del 2020 sulla scia di Cass. nr. 14670 del 2015 e di Cass. numero 20413 del 2019 ha osservato come il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore v. anche Cass. numero 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati . A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo così, in motivazione, Cass. nr. 18751 del 2018, punto 12 10. in definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione Cass. nr. 9126 del 2023, in motivaz., punto 5.2 11. dei criteri enucleati da questa Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Ai fini della qualificazione del rapporto controverso in termini di contratto di appalto di servizi di trasporto, ha valorizzato non solo la continuità e sistematicità della collaborazione che parte ricorrente assume essere, da sola, criterio equivoco ma, altresì, le modalità del corrispettivo predeterminato ed unitario e la peculiarità dell'organizzazione del servizio, calibrato alle specifiche esigenze della committente con predisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzione di quest'ultima, come mezzi di trasporto con scritte che riproducevano il marchio della committente 12. il ricorso va, pertanto, respinto, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 13. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.