La Compagnia di assicurazione non può spedire l’assegno per posta ordinaria

Per la I sezione civile della Suprema Corte, non si può spedire un assegno bancario per posta ordinaria, soprattutto se questo viene sottratto e incassato da un soggetto che non è intestatario.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio sopra espresso, già più volte statuito dalla Suprema Corte, nell’ordinanza emessa nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 e pubblicata il successivo 30 agosto. Il caso La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di Appello di Milano, che dichiarava la responsabilità della Assicurazione nell’aver utilizzato il servizio di posta ordinaria per aver inviato un assegno di risarcimento, in applicazione dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione numero  9769/20 , configurando la condotta di UnipolSai come antecedente causale dell’evento danno concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla Banca nell’identificazione del presentatore dei titoli all’incasso. In primo grado, la domanda di Unipol nei confronti della Banca, per aver effettuato il pagamento a un soggetto terzo e sconosciuto alla banca stessa, peraltro di un titolo palesemente contraffatto, era stata integralmente accolta. Propose quindi appello Deutsche Bank S.p.a., riproponendo le domande formulate in primo grado cui si opponeva UnipolSai Assicurazioni S.p.a. chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Come detto, la sentenza di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando la responsabilità della compagnia assicurativa per aver inviato l’assegno per posta ordinaria, anziché con mezzi tracciabili. La sentenza, notificata il 22 settembre 2020, veniva poi impugnata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui la Deutsche Bank S.p.a. ha resistito con controricorso. Uno dei motivi che in questa sede interessa meno veniva accolto, poiché riguardava la mancata concessione dei termini per le comparse conclusionali, ex articolo 190 c.p.c., a seguito di fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente aveva denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver ritenuto sussistente la responsabilità della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la spedizione degli assegni non trasferibili per posta ordinaria. Secondo la Suprema Corte, il motivo è inammissibile, avendo la sentenza della corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. civ. numero 9769/20 9770/20  10079/20 e l’esame dei motivi non avendo offerto elementi per mutare l’orientamento. Ad avviso della ricorrente l’utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporterebbe una maggiore sicurezza di recapito al destinatario rispetto alla posta ordinaria e il tracciamento non avrebbe alcuna utilità pratica, atteso che l’incasso dell’assegno avviene poco dopo il suo trafugamento. Tali argomentazioni, secondo l’ordinanza in commento, non hanno alcuna idoneità a far mutare l’orientamento della Suprema Corte, che ha osservato che pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico «consentono al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni» Cass. civ. numero 9769/20 . Ne consegue, secondo l’ordinanza, che è da confermare il principio affermato dalla Cassazione numero  9769/20 secondo cui «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore». Di conseguenza, l’ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso sul punto, confermando la parziale responsabilità della compagnia assicurativa.

Presidente Cesare - Relatore Garri Fatti di causa 1. Con atto di citazione OMISSIS S.p.A. conveniva in giudizio OMISSIS S.p.a. lamentando il pagamento di quattro assegni bancari non trasferibili per l'importo complessivo di € 7.040,00 tratti sul proprio conto corrente a soggetto diverso dai legittimi prenditori che aveva contraffatto i predetti titoli sostituendo il proprio nome a quello degli originari legittimi prenditori. Pertanto, OMISSIS S.p.a. aveva reiterato i pagamenti per i medesimi importi a favore dei legittimi creditori. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità della banca e la restituzione di quanto pagato a soggetto diverso dal beneficiario, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale di Milano accoglieva integralmente la domanda. OMISSIS S.p.a. interponeva appello riproponendo le domande formulate in primo grado cui si opponeva OMISSIS S.p.a. chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva svolta con note a trattazione scritta senza concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c., previa rimessione della causa sul ruolo per mutamento del relatore successivamente alla scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica già depositate da entrambe le parti. La Corte di Appello di Milano in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale confermava la responsabilità dell'operatore bancario sulla scorta di numerosi elementi che unitariamente valutati consentivano di ritenere negligente la condotta dell'operatore bancario. In particolare, si evidenziava come la condotta del falso prenditore fosse da ritenersi anomala ed invero, ad avviso della corte territoriale, il soggetto era sconosciuto alla banca presso cui aveva incassato i titoli, quali uniche operazioni sul conto corrente di corrispondenza contestualmente aperto ai soli fini dell'incasso. Inoltre, il giudice di appello rilevava la evidente contraffazione dei titoli alla luce delle alterazioni accertate dal giudice di prime cure. Ciò posto, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello accertando la responsabilità della Assicurazione nell'aver utilizzato il servizio di posta ordinaria, in applicazione dell'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione 9769/2020 , configurando la condotta di OMISSIS come antecedente causale dell'evento danno concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla Banca nell'identificazione del presentatore dei titoli all'incasso. La sentenza, notificata il 22/09/2020, è stata impugnata da OMISSIS S.p.A., con ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui la OMISSIS S.p.a. ha resistito con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso OMISSIS S.p.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 Corte d'Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo e fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, non avrebbe erroneamente concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., in violazione del diritto di difesa. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della espressa richiesta di termini da parte della difesa della ricorrente in considerazione dell'intervento medio tempore della sentenza delle Sezioni Unite numero 9769/2020 in tema di corresponsabilità per utilizzo del sistema di posta ordinaria per la trasmissione di assegni non trasferibili, con violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato concesso alle parti di dedurre e sviluppare difese a seguito di tale novità giurisprudenziale. Ritiene la Corte il primo motivo di ricorso fondato, atteso che la difesa della ricorrente non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa con l'assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex articolo 190 c.p.c Pertanto, la Corte territoriale, a fronte della mancata rinuncia ai termini, avrebbe dovuto necessariamente concederli al fine di consentire alle parti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, non rilevando, peraltro, la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l'intervento medio tempore della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sent. numero 9769/20 9770/20 10079/20 . Va al riguardo premesso, infatti, che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo Sez. U - , Sentenza numero 36596 del 25/11/2021 . Alla luce del superiore principio si ritiene che la Corte d'Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo, già trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c., per la sostituzione di un nuovo giudice relatore e fissato nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020 per la precisazione delle conclusioni, non ha, erroneamente, concesso ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c , in violazione del diritto di difesa della odierna parte ricorrente che non aveva in sede di precisazione delle conclusioni rinunciato alla concessione di termini in questione, a nulla rilevando i motivi indicati dalla ricorrente nella esigenza di dover dedurre sulla novità giurisprudenziale appena intervenuta afferente specificamente la domanda di concorso colposo della Assicurazione ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, c.c 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità della OMISSIS S.p.A. per la spedizione degli assegni non trasferibili per posta ordinaria. Ritiene la Corte il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c. avendo la sentenza della corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sent. numero 9769/20 9770/20 10079/20 e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento. Al riguardo, la ricorrente sottopone a critica le sentenze delle Sezioni unite nella parte in cui sostengono la maggiore sicurezza dei sistemi di trasmissione per posta raccomandata o assicurata rispetto a quella ordinaria. Ad avviso della ricorrente l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporterebbe una maggiore sicurezza di recapito al destinatario rispetto alla posta ordinaria e il tracciamento non avrebbe alcuna utilità pratica, atteso che l'incasso dell'assegno avviene poco dopo il suo trafugamento. Tali argomentazioni non hanno alcuna idoneità a far mutare l'orientamento di questa Corte che ha osservato che pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico “consentono al mittente a differenza dell'ipotesi di spedizione per posta ordinaria , in caso di ritardo prolungato nella consegna di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni” Cass. numero 9769/2020 . Pertanto, è priva di pregio la tesi di parte ricorrente finalizzata a togliere rilevanza alla modalità di spedizione che, invece, rimane un elemento fondamentale nella individuazione del concorso colposo nel danno. Ciò soprattutto nel caso in cui l'assegno contenuto nel plico sia compilato con inchiostro non indelebile e senza le generalità complete del beneficiario, come accertato dal giudice di merito. Ne consegue che è da confermare il principio affermato dalla Cassazione 9769/2020 secondo cui La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore . In conclusione, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rimessione alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche con riferimento al regolamento delle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara l'inammissibilità del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per il regolamento delle spese della presente fase.