Entrano in vigore le disposizioni del Decreto Sanzioni: la proporzionalità tra i principi cardine

L'articolo 20, della legge delega del 9 agosto 2023, numero 111, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale”, ha prescritto un intervento riformistico per la revisione del sistema sanzionatorio.  In risposta a tale input è stato adottato il decreto del 14 giugno 2024, numero 87 che esprime a pieno il nuovo ruolo della finanza pubblica “preventiva-giustiziale-collaborativa”. 

  Tra le diverse e molteplici novità si ravvisano l’istituzionalizzazione del principio di proporzionalità e il cumulo giuridico.  L’articolo 3-bis del decreto numero 87/2024 fa espresso riferimento ai principi di proporzionalità ed offensività come cardine del sistema sanzionatorio. La proporzionalità richiama il principio eurounitario del minimo sacrificio, ovvero la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto commesso.  L’inserimento della proporzionalità tra i principi cardine del sistema sanzionatorio è in linea con la normativizzazione del principio di proporzionalità all’articolo 10-ter, della legge numero 212/2000 che fa riferimento all’esercizio dei poteri istruttori .   Come anticipato, l’articolo 3-bis si riferisce anche al principio di offensività, di chiara matrice penalista, il quale impone di sanzionare una condotta laddove sia stata procurata una offesa ad un bene giuridico. Assume, pertanto, rilevanza il pregiudizio effettivamente arrecato all’ordinamento giuridico.  Il decreto è, poi, intervenuto sul cumulo giuridico delle sanzioni sicché, qualora con una sola azione/omissione si violino più disposizioni anche riguardanti tributi diversi e in tal caso si parla di concorso formale , ovvero con più azioni o omissioni si violino la stessa disposizione concorso materiale , l’amministrazione finanziaria deve irrogare la sanzione più grave con un aumento da un quarto al doppio. Una ulteriore novità riguarda il regime sanzionatorio delle violazioni commesse in più periodi di imposta, anche incidenti su più tributi. Se la violazione riguarda lo stesso tributo ma è commessa in più periodi di imposta, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Assume particolare rilievo anche la riduzione dal 30 al 25% delle sanzioni base, in caso di omesso o ritardato pagamento. Contano anche i tempi del “ravvedimento” se i versamenti vengono effettuati entro novanta giorni, infatti, il contribuente potrà beneficiare di una riduzione della sanzione pari al 50%.   Sono stati introdotti benefici anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, sicché la sanzione scende dal 240% al 120%. La disciplina del cumulo giuridico, inoltre, si applica anche alle ipotesi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso.  Le predette novità, che sono divenute operative nella giornata di ieri 1° settembre, comprovano la lenta trasformazione del fisco di cui iniziano ad intravedersi dei tratti umani. È un fisco più vicino al contribuente che limita la sanzione laddove il soggetto dimostri di voler collaborare. È, altresì, espressione di quella finanza pubblica che vuole indurre il contribuente all’adempimento “spontaneo”, passando da una funzione impositivo-repressiva a funzione preventiva.