La Cassazione torna sui confini tra reato di stalking e revenge porn

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 364/2024, ha evidenziato come «integra il reato previsto dal comma secondo dell'articolo 612-ter c.p., la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito - anche dalla stessa persona ritratta, come accaduto nel caso di specie - immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso della persona rappresentata e con li dolo specifico di recarle nocumento [ ]».

«[ ] nella specie, rappresentato dalla volontà di minarne la reputazione aggredendone la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito, informandoli, altresì, della relazione extraconiugale tra lei e l'imputato ». Il caso T.G proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, , avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la sua condanna a pena di giustizia per i reati di atti persecutori articolo 612-bis c.p., contestato nel primo capo d'imputazione e diffusione illecita d'immagini o video sessualmente espliciti articolo 613-ter c.p., di cui al secondo capo d'imputazione , commessi ai danni di G.C., già legata all'imputato da una relazione sentimentale extraconiugale. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, T. insofferente alla decisione della vittima di troncare il rapporto sentimentale, ha preso a molestare e minacciare ripetutamente l'incolumità di costei e a ingiuriarla, nonché a prospettare di rivelare tutto ai suoi due figli e al marito, attuando il proposito, con l'invio ai primi, oltre che di messaggi offensivi nei confronti della madre, di foto dai contenuti sessualmente espliciti una la ritraeva, a seno nudo, nell'atto di mimare un bacio definito erotizzante , foto trasmessa tramite messaggistica telefonica anche ad un'amica della donna . Da tale comportamento è derivato un grave stato d'ansia della persona offesa e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita, con l'interruzione della convivenza matrimoniale e la necessità per la vittima del reato di andare a vivere dalla madre. Con sentenza del 22 febbraio 2023 la sezione quinta di questa Corte rigettava il ricorso. Avverso detta sentenza, il difensore di G.T. ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, esponendo che il ricorso per cassazione a sua firma, pur tempestivamente presentato in data 23 novembre 2022, non era stato preso in considerazione dalla sezione quinta, né nella relativa sentenza si ravvisava l'indicazione della presenza di un secondo difensore dell'imputato che, infatti, non aveva neppure ricevuto l'avviso per l'udienza . Ha precisato, inoltre, che i motivi svolti nel proprio atto di ricorso non erano sovrapponibili a quelli esaminati, né si trattava di questioni da reputarsi assorbite da quanto oggetto di decisione. Ha, dunque, concluso chiedendo la revoca della sentenza e la valutazione dei motivi del proprio atto di ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 10 gennaio 2024, ha chiesto la revoca della sentenza della sezione quinta e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Con sentenza in data 1° febbraio 2024 questa sezione prima, ritenuto fondato il ricorso straordinario, ha revocato la sentenza oggetto di ricorso e rinviato per il giudizio rescissorio all'udienza odierna. Il difensore di T.G, in data 11 marzo 2023, ha depositato memorie difensive. Il ricorso straordinario è fondato, ma in esito al giudizio rescissorio la Corte rigettava il ricorso di T.G. Le motivazioni della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione con una ampia e puntuale motivazione con la quale censura i motivi di doglianza del difensore si sofferma sulla questione relativa al discrimen tra reato di stalking e revenge porn, in relazione all' eccezione difensiva con la quale l'avvocato di T.G sosteneva l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, evidenziando come «la condotta attuata assume senza dubbio i caratteri di tipicità del delitto di atti persecutori, poiché si tratta di evidenti manifestazioni di molestia continuata da parte del ricorrente, ai danni della vittima e dei suoi familiari anche, accompagnate dalla minaccia ripetuta nel tempo e poi realizzata, di un male ingiusto costituito dalla rivelazione della relazione extraconiugale al marito ed ai figli della persona offesa, funzionale a danneggiare l'immagine della persona offesa del resto, i messaggi, anche quelli con i quali venivano accompagnate le foto, contenevano tutti ingiurie ed epiteti offensivi per l'onore della vittima e a rovinare la sua vita familiare». Quanto agli eventi del reato, come noto, il delitto di cui all'articolo 612-bis c.p. si configura e consuma al verificarsi anche di uno solo degli eventi alternativi previsti dalla disposizione incriminatrici, eventi ciascuno dei quali è idoneo a realizzare il reato cfr. Sez. 5, numero 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231 Sez. 5, numero 29782 del 19/5/2011, L., Rv. 250399 Sez. 5, numero 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412 e che disegnano la tipicità oggettiva della fattispecie di stalking e si realizzano per accumulo di condotte reiterate, le quali integrano minacce e molestie verso taluno, tanto da provocargli un grave stato d'ansia o di paura, ovvero da ingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero ancora da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La Suprema Corte ribadisce come «integra li reato previsto dal comma secondo dell'articolo 612-ter c.p. la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito - anche dalla stessa persona ritratta, come accaduto nel caso di specie - immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso della persona rappresentata e con li dolo specifico di recarle nocumento nella specie, rappresentato dalla volontà di minarne la reputazione aggredendone la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito, informandoli, altresì, della relazione extraconiugale tra lei e l'imputato ». In ultimo la Corte osserva  «l'articolo 612-bis c.p. si atteggerebbe a reato complesso, contenente oltre ai reati di minaccia continuata o di molestie continuate, anche il delitto di revenge porn continuato, sempre ove si verifichi almeno uno degli eventi richiesto dalla citata norma incriminatrice. Il fatto contestato nel secondo capo d'imputazione, pertanto, sarebbe interamente contenuto nel più ampio e grave reato di atti persecutori, rappresentando un elemento della serie di atti persecutori attuati dal reo». Per tutte le ragioni suesposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Presidente Rocchi – Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. T.G. proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Maria Antonietta Cestra, avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la sua condanna a pena di giustizia per i reati di atti persecutori articolo 612-bis cod. penumero , contestato nel primo capo d'imputazione e diffusione illecita d'immagini o video sessualmente espliciti articolo 613-ter cod. penumero , di cui al secondo capo d'imputazione , commessi ai danni di G.C., già legata all'imputato da una relazione sentimentale extraconiugale. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, T.G., insofferente alla decisione della vittima di troncare il rapporto sentimentale, ha preso a molestare e minacciare ripetutamente l'incolumità di costei e a ingiuriarla, nonché a prospettare di rivelare tutto ai suoi due figli e al marito, attuando il proposito, con l'invio ai primi, oltre che di messaggi offensivi nei confronti della madre, di foto dai contenuti sessualmente espliciti una la ritraeva, a seno nudo, nell'atto di mimare un bacio definito erotizzante , foto trasmessa tramite messaggistica telefonica anche ad un'amica della donna . Da tale comportamento è derivato un grave stato d'ansia della persona offesa e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita, con l'interruzione della convivenza matrimoniale e la necessità per la vittima del reato di andare a vivere dalla madre. Con sentenza del 22 febbraio 2023 la Sezione Quinta di questa Corte rigettava il ricorso. 2. Avverso detta sentenza, l'avv. Silvio Casciotti, difensore di T.G., ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, esponendo che il ricorso per cassazione a sua firma, pur tempestivamente presentato in data 23 novembre 2022, non era stato preso in considerazione dalla Sezione Quinta, né nella relativa sentenza si ravvisava l'indicazione della presenza di un secondo difensore dell'imputato che, infatti, non aveva neppure ricevuto l'avviso per l'udienza . Ha precisato, inoltre, che i motivi svolti nel proprio atto di ricorso non erano sovrapponibili a quelli esaminati, né si trattava di questioni da reputarsi assorbite da quanto oggetto di decisione. Ha, dunque, concluso chiedendo la revoca della sentenza e la valutazione dei motivi del proprio atto di ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 10 gennaio 2024, ha chiesto la revoca della sentenza della Sezione Quinta e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 4. Con sentenza in data 1° febbraio 2024 questa Sezione Prima, ritenuto fondato il ricorso straordinario, ha revocato la sentenza oggetto di ricorso e rinviato per il giudizio rescissorio all'udienza odierna. 5. L'avv. Casciotti, in data 11 marzo 2023, ha depositato memorie difensive. Considerato in diritto 1. Il ricorso straordinario è fondato, ma - in esito alla celebrazione del giudizio rescissorio - il ricorso di T.G. dev'essere rigettato, per le ragioni che si espongono di seguito. 1.1. Preliminarmente non è superfluo ribadire quanto già chiarito dal Collegio in occasione della sentenza, relativa alla fase rescindente, in data 1° febbraio 2020, in merito all'errore percettivo che ha determinato la pronuncia di rigetto del ricorso da parte della Sezione Quinta. La situazione fattuale risultante dalla documentazione allegata al ricorso straordinario e da quella in atti risulta è esattamente quella dedotta e documentata dal ricorrente l'atto di ricorso a firma dell'avv. Casciotti, tempestivamente depositato allo Sportello Unico penale della Corte di appello di Roma in data 23 novembre 2021, è pervenuto presso questa Corte di cassazione in data 11 aprile 2022 come da relativo timbro impresso , dopo che era stato già svolto l'esame preliminare da parte della Sezione competente in data 8 aprile 2022 e non è stato preso in considerazione nella sentenza emessa dalla Sezione Quinta. 1.2. Com'è noto, ai fini dell'individuazione dell'errore di fatto di cui all'articolo 625-bis c.p.p., tale deve ritenersi solo quello che sia costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità e connotato dall'influenza esercitata sulla decisione, in tal senso viziata , dall'inesatta percezione di dati processuali Sez. U., numero 16103 del 27.3.2002, Basile, Rv. 221284 . Si è chiarito che, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della invenzione ovvero dell' omissione - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Per ciò che qui interessa, la prevalente giurisprudenza di questa Corte afferma che, in linea generale la mancata considerazione di un motivo di ricorso non integra un errore di fatto, né determina l'incompletezza della motivazione quando, pur in assenza di un'espressa disamina, la censura debba considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza, oppure implicitamente disattesa perché incompatibile con il complessivo ordito motivazionale del provvedimento, nonché con le premesse logiche e giuridiche che sintetizzano la ratio deciderteli della sentenza stessa ex muitis, Sez. 1, numero 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 Sez. 5, numero 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 Sez. 2, Sentenza numero 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 . L'omesso esame di un motivo di ricorso è, invece, inquadrabile nella categoria dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista oppure da una disattenzione di carattere percettivo che abbia erroneamente fatto ritenere l'inesistenza della censura, la cui presenza sia, al contrario, rilevabile obbiettivamente e con immediatezza in base ad un semplice controllo del contenuto del ricorso così, in motivazione, Sez. 6, Sentenza numero 4195 del 08/10/2014, dep. 28/01/2015, Canzonieri, Rv. 262048 in senso conforme, Sez. 4, numero 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263443 Ancora più chiaramente, si è condivisibilmente affermato che «In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'articolo 625-bis cod. proc. penumero ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata» Sez. 2, numero 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925 . 1.3. Nella vicenda processuale in esame l'errore percettivo è pacifico, poiché non è stato considerato l'intero atto di ricorso a forma dell'avv. Casciotti. Inoltre, si è espressamente dedotto che la mancata disamina del ricorso dell'avv. Casciotti è stata decisiva, essendosi rappresentato che dal confronto tra i motivi di ricorso dell'avv. Cestra, quelli dell'avv. Casciotti e l'ordito motivazionale della sentenza della Sezione Quinta per un verso non emerge una totale coincidenza delle questioni poste allo scrutinio della Corte, per altro verso non si tratta di questioni che possono reputarsi assorbite rispetto a quanto deciso. Segnatamente, come si dirà meglio appresso, nella sentenza della Sezione Quinta non vi è motivazione, neppure implicitamente inferibile dal complessivo ragionamento motivazionale, sul terzo motivo di ricorso dell'atto a firma dell'avv. Casciotti, con cui si denuncia l'omessa delibazione della richiesta di assorbimento del reato di cui all'articolo 612-ter cod. penumero in quello di cui all'articolo 612-bis cod. penumero Si tratta di un motivo di ricorso non manifestamente infondato e di potenziale rilevanza ai fini del decidere. La sentenza oggetto di ricorso straordinario dev'essere, dunque, revocata e dalla revoca della stessa discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio. 1.4. Sul punto il Collegio ribadisce di condividere la linea interpretativa che, a partire da Sez. U., numero 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221284, una volta apprezzata l'esistenza di un errore percettivo, consente una modalità bifasica di definizione del ricorso straordinario « la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali» Sez. U. cit., in motivazione . Com'è stato recentemente chiarito Sez. 1, numero 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 Sez. 6 numero 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Laurendi, Rv 225247 «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento di correzione, nel caso in cui sia richiesto l'esame, in precedenza omesso, di un motivo di ricorso in funzione della sostituzione della decisione inficiata dall'errore, deve articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione» Sez. 1, numero 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 . Si tratta di un orientamento che, alla presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare, si è condivisibilmente chiarito, che «quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone la riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa dell'inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza» Sez. 1, Pieraccini, Rv. 285792, citata . Principio, a fortiori valido nell'ipotesi - come quella che ci occupa - in cui l'errore percettivo ha riguardato un atto di ricorso. 2. Venendo al merito del giudizio rescissorio, va detto che le censure contenute nel ricorso dell'avv. Cestra e il relativo scrutinio svolto dalla Sezione Quinta, incontestate, possono essere richiamate in questa sede, siccome autonomamente vagliate e integralmente condivise dal Collegio. 2.1. L'avv. Cestra ha, invero, articolato quattro motivi di censura. 2.1.1 Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge sul rigetto, da parte della Corte d'Appello, della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia informatica sui telefoni cellulari dell'imputato, sull'erroneo presupposto di condividere la motivazione del giudice di primo grado circa il fatto che si trattasse di una prova non integrativa, incompatibile con la scelta del rito abbreviato. Il ricorrente, nel motivo di ricorso, in realtà, deduce l'insufficienza del quadro indiziario a suo carico, in particolare per il reato di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , e ribadisce la necessità che si assumesse la perizia sui dati informatici telefonici, per accertare l'esistenza di messaggi tra lui, la vittima ed i familiari ed amici di costei. 2.1.2. Il secondo argomento difensivo denuncia violazione di legge riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , in violazione del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. La tesi difensiva è che non vi sarebbe certezza probatoria del fatto che sia stato T.G. diffondere la foto a seno nudo della vittima, inviandola ai figli e ad un'amica di lei, e che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero precise né avrebbero attendibilità certa inoltre, non sono stati sentiti entrambi i figli di costei, ma solo uno di loro. Il motivo si concentra, poi, sulla ricostruzione di canoni interpretativi per la valutazione degli indizi e della prova dichiarativa in generale. 2.1.3. La terza eccezione difensiva denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, sulla base dei risultati della prova dibattimentale, avuto riguardo al mancato verificarsi degli eventi del reato contestati la vittima non sarebbe caduta in uno stato d'ansia grave non avrebbe avuto timore per la sua incolumità né avrebbe cambiato abitudini di vita in ragione del comportamento dell'imputato. La denuncia della persona offesa è generica e imprecisa rispetto a fatti concreti addebitabili al ricorrente e non idonea a consolidare, insieme alle altre prove in atti, la sua colpevolezza per il delitto di stalking, sulla base dei canoni interpretativi stilati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1.4. Un ulteriore, quarto motivo di censura affronta nuovamente il tema dell'insufficienza della prova relativa al fatto che il ricorrente sia colui il quale ha diffuso la foto sessualmente esplicita della vittima, inviandola a terze persone i figli di lei ed una sua amica . In particolare, si sottolinea che non è stato accertato documentalmente in dibattimento l'invio di tale foto ai figli della persona offesa poiché il telefono della donna era stato distrutto dal marito ed il figlio L. l'aveva subito cancellata e che l'invio all'amica di lei, M.T., era stato fatto dalla sorella di quest'ultima e non direttamente dall'imputato. Inoltre, la relazione del consulente tecnico della difesa ha dimostrato che la fotografia era stata inviata spontaneamente dalla vittima al ricorrente ricorre, quindi, la seconda ipotesi dell'articolo 612-ter cod. penumero , che incrimina chi riceve o comunque acquisisce da altri immagini o video a contenuto sessualmente esplicito solo se con l'intento di recare nocumento alle persone rappresentate nei video o nelle fotografie destinati a rimanere privati è necessario, dunque, un dolo specifico, che nella specie non risulta. Inoltre, il ricorrente non ha voluto far circolare l'immagine della vittima, ma l'ha solo inviata al figlio della donna, nella consapevolezza che questi mai ne avrebbe proseguito la divulgazione. Infine, a giudizio del ricorrente, una foto a seno nudo di una donna, che mimi il gesto di un bacio serrando le labbra, non può ritenersi oggettivamente di contenuto sessualmente scandaloso o lascivo per immagini sessualmente esplicite, in altre parole, dovrebbero intendersi soltanto quelle raffiguranti atti sessuali ovvero organi genitali. 2.1.5. Sono stati depositati motivi aggiunti dal difensore dell'imputato, con i quali si ribadiscono le ragioni del ricorso e si risponde al PG. 2.2. Il ricorso dell'avv. Cestra è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2.2.1. Il primo motivo di censura che propone la difesa del ricorrente, centrato sulla mancata adesione alla richiesta di perizia integrativa del rito abbreviato, volta ad analizzare i contenuti dei telefoni cellulari del ricorrente, sul presupposto della loro rilevanza ai fini della decisione, è manifestamente infondato ed anche formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, sia per l'orizzonte decisorio evocato - che attinge valutazioni di merito non consentite in sede di giudizio di legittimità, riguardo alla consistenza del quadro probatorio derivante dall'accesso al rito abbreviato, senza che possa essere rilevata una qualche aporia motivazionale della sentenza impugnata - sia per la genericità delle deduzioni proposte, aspecifiche riguardo alla decisività della prova richiesta. E difatti, quanto a tale secondo aspetto di verifica, il Collegio evidenzia che, dalle sentenze di primo e secondo grado, conformi e ampiamente e più che adeguatamente motivate in particolare, la decisione del GIP di Latina, in esito al rito abbreviato, si distingue per la precisione logico-ricostruttiva , emerge un tessuto di prova del reato costruito intorno alle prove dichiarative, molteplici e coerenti tra loro, valutate attendibili e reciprocamente riscontratesi, che il ricorso non scalfisce nella loro valenza, ma delle quali tende a prospettare una inammissibile rivalutazione, attraverso l'argomento incidentale della perizia tecnica rigettata, perizia che neppure si spiega precisamente cosa avrebbe dovuto provare a confutazione dei risultati delle dichiarazioni precise e concordanti in atti, risolvendosi in una richiesta esplorativa di validazione di dette dichiarazioni. Peraltro, è lo stesso ricorso che, a pag. 27, finisce con l'ammettere l'oggetto centrale della richiesta di perizia, vale a dire l'invio con relativi tempi e modalità , ai figli della persona offesa da parte dell'imputato, di foto che ritraevano la madre, tra l'altro, a seno nudo ciò facendo nel tentativo di sostenere la tesi dell'invio non finalizzato alla diffusione e di evitare l'affermazione di colpevolezza per il delitto di cui all'articolo 612-ter cod. penumero Infine, il motivo mal si confronta con la giurisprudenza di legittimità in tema di possibilità di richiedere prova integrativa nell'ambito del giudizio abbreviato, che, anzitutto, come ben interpretato dalla sentenza impugnata, afferma, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, che la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio così, Sez. 2, numero 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990 Sez. 5, numero 600 del 14/11/2013, dep. 2014, V., Rv. 258676 Sez. 6, numero 11558 del 23/1/2009, Trentadue, Rv. 243063 . Del resto, rimane ancora valido il canone valutativo di ammissibilità dettato dalle Sezioni Unite, sia pur in tempi non recenti, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda Sez. U, numero 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 da ultimo, conforme Sez. 1, numero 10016 del 13/7/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 . Inoltre, è altrettanto consolidato il principio di diritto secondo cui la finalità di economia processuale rapportate al giudizio ordinario dibattimentale, come rammentano le Sezioni Unite Wajib costituisce un ulteriore parametro di verifica della ammissibilità della prova integrativa richiesta, in coerenza con gli obiettivi del rito alternativo previsto dagli articolo 438 e ss. cod. proc. penumero in tal senso si muovono, toccando ulteriori, più specifici profili, le decisioni Sez. 3, numero 3993 del 1/12/2020, dep. 2021, Trapanese, Rv. 280873 Sez. 3, numero 7961 del 13/1/2011, Troiani, Rv. 249387 Sez. 1, numero 5942 del 26/11/2008, dep. 2009, Malku, Rv. 243344 . Orbene, la Corte d'Appello, e prima ancora il giudice del Tribunale, hanno orientato la loro decisione, riguardo alla richiesta difensiva, in coerenza ai richiamati caratteri di novità, decisività e rispetto della finalità di economia processuale che sovrintendono all'ammissibilità della prova integrativa nel giudizio abbreviato. Si legge, invero, nelle ragioni argomentative dell'analogo motivo di censura, e della nuova richiesta istruttoria, proposti in appello la prova richiesta non risultava una prova meramente integrativa ponendosi in una logica di apertura di una fase dialettica tipica del dibattimento del tutto incompatibile con la scelta del rito abbreviato. In particolare, attraverso la perizia sul cellulare si intende da parte dell'appellante introdurre la prova della correttezza dei rapporti tra le parti, dell'assenza di un tenore e contenuto ingiurioso ed offensivo delle conversazioni con la persona offesa ovvero raggiungere la prova che ribalterebbe il quadro probatorio acquisito durante le indagini attraverso le dichiarazioni della persona offesa e riscontri acquisiti alle sue dichiarazioni Per tali ragioni, ed anche in considerazione della esaustività del quadro probatorio, deve essere rigettata la richiesta di perizia informatica avanzata dall'appellante. . Una simile motivazione corrisponde alle verifiche di ammissibilità della prova integrativa da abbreviato condizionato già enunciate così come corretto, alla luce di tali premesse, appare l'esito cui le decisioni di merito sono giunte, tanto più che - come pure è stato messo in risalto - i contenuti della perizia ripercorrono dati di prova già certi ed inequivoci, per la presenza di plurime dichiarazioni reciprocamente riscontrantesi e di documenti in atti gli screenshot dei telefoni, ad esempio, che cristallizzano i contenuti dei messaggi e le foto , mentre, sotto il profilo del reato di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , la stessa ammissione da parte della persona offesa di aver inviato lei stessa i selfie poi purtroppo da lui diffusi in modo malevolo, come si preciserà di qui a poco, rende oltremodo evidentemente inutile la perizia per la verifica di circostanze già acquisite anche nel senso auspicato dalla difesa. Il motivo, pertanto, all'esito dell'analisi ermeneutica condotta, è inammissibile sotto più aspetti manifesta infondatezza e genericità , nonché, conclusivamente, poiché la motivazione della sentenza impugnata con cui si è rigettata nuovamente la richiesta di prova integrativa del rito abbreviato, vista la sua logicità e doviziosa ragione argomentativa, è insindacabile in sede di legittimità. Il Collegio aderisce, invero, all'orientamento secondo cui la valutazione sull'inammissibilità dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato, verificati i presupposti dell'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e della prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata cfr. Sez. 2, numero 5229 del 14/1/2009, Massaroni Gabrieli, Rv. 243282, con cui si è precisato che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato che prevede una decisione allo stato degli atti Sez. 2, numero 43329 del 18/10/2007, Mirizzi, Rv. 238833 con efficace sintesi, il principio è espresso, dalla massima della citata Sez. 6, numero 11558 del 23/1/2009, Trentadue, secondo cui in tema di rito abbreviato, le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. 2.2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che prospettano l'insussistenza degli elementi di prova per giungere all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, rispetto a entrambi i reati contestatigli sono anch'essi inammissibili, poiché manifestamente infondati, oltre che meramente rivalutativi della prova in atti e costruiti secondo logiche di censura in fatto , non consentite in sede di legittimità. Si è già anticipato, invero, che sono precluse alla Cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito cfr., tra le più recenti, Sez. 6, numero 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Sez. 6, numero 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 . Nel caso di specie, la Corte d'Appello, coerentemente a quanto affermato dal giudice di primo grado, sicché il sindacato di legittimità s'innesta su una doppia pronuncia perfettamente conforme nei contenuti e nell'esito, ha ampiamente e soddisfacentemente argomentato, quanto al reato di atti persecutori, in particolare, sull'attendibilità della persona offesa, in termini di chiarezza, precisione ed assenza di interesse economico all'accusa, non essendosi costituita neppure parte civile nel processo le sue dichiarazioni, peraltro, sono riscontrate in tutte le parti essenziali dai figli, coinvolti nelle condotte delittuose dell'imputato e da reputarsi, allo stesso modo, assolutamente attendibili nel contesto dato come del tutto convincentemente ha pure sottolineato la sentenza impugnata dall'amica M.T. e dagli screenshot dei messaggi offensivi inviati dall'imputato. La vicenda, in conformità a tali prove, è chiaramente ricostruita la vittima, nel marzo 2019, ha iniziato una relazione extraconiugale con l'imputato che poi ha deciso di interrompere definitivamente intorno alla fine di settembre dello stesso anno il ricorrente, non accettando la decisione unilaterale di interrompere la relazione, ha messo in campo una serie di condotte di ingiuria e minaccia tramite messaggi telefonici insistenti ed ossessivi, in particolare prospettando di rendere nota ai suoi familiari la relazione extraconiugale e di rovinare la vita familiare alla vittima, tanto che costei ha bloccato il contatto con la sua utenza telefonica il ricorrente, a quel punto, ha coinvolto nella campagna persecutoria anche i figli della vittima, uno dei quali, all'epoca minorenne, inviando loro, via messaggistica telefonica e tramite Facebook, frasi offensive sulla madre e sul padre, nonché alcune foto tra queste, una che riprendeva la donna a seno nudo infine, l'imputato si è appostato anche un giorno presso l'azienda agricola della persona offesa che ha raccontato di essere rimasta fortemente turbata da ciò ed ha contattato il marito, più volte, svelandogli il tradimento, tanto che questi ha invitato la moglie a lasciare la dimora familiare. Le foto a seno nudo, peraltro, sono state inviate dal ricorrente, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, anche alla sorella di M.M.T., che poi le aveva girate a costei, per informarla di quanto stava accadendo. La condotta attuata assume senza dubbio i caratteri di tipicità del delitto di atti persecutori, poiché si tratta di evidenti manifestazioni di molestia continuata da parte del ricorrente, ai danni della vittima e dei suoi familiari anche, accompagnate dalla minaccia, anche questa ripetuta nel tempo e poi realizzata, di un male ingiusto costituito dalla rivelazione della relazione extraconiugale al marito ed ai figli della persona offesa, funzionale a danneggiare l'immagine della persona offesa del resto, i messaggi, anche quelli con i quali venivano accompagnate le foto, contenevano tutti ingiurie ed epiteti offensivi per l'onore della vittima ed a rovinare la sua vita familiare. Quanto agli eventi del reato, come noto, il delitto di cui all'articolo 612-bis cod. penumero si configura e consuma al verificarsi anche di uno solo degli eventi alternativi previsti dalla disposizione incriminatrici, eventi ciascuno dei quali è idoneo a realizzare il reato cfr. Sez. 5, numero 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231 Sez. 5, numero 29782 del 19/5/2011, L., Rv. 250399 Sez. 5, numero 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412 e che disegnano la tipicità oggettiva della fattispecie di stalking e si realizzano per accumulo di condotte reiterate, le quali integrano minacce e molestie verso taluno, tanto da provocargli un grave stato d'ansia o di paura, ovvero da ingenerare fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero ancora da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Ebbene, la persona offesa ha chiaramente descritto le condotte vessatorie subite morbosamente e ossessivamente dall'imputato offese ripetute, indirizzate anche ai suoi figli e al marito, e minacce di interferire con la vita familiare della vittima, per turbarne la tranquillità esistenziale con la stessa precisione e trasparenza narrativa ha descritto le conseguenze di tali condotte l'esasperazione e la paura, il grave stato d'ansia e lo squilibrio psicologico riportati dalla vicenda. Peraltro, secondo la pacifica opzione della giurisprudenza questa Corte di legittimità - il realizzarsi di uno degli eventi alternativi descritti dalla fattispecie di atti persecutori è evincibile in ogni caso anche dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente per come risulta accertata, senza neppure che sia necessario che la vittima prospetti tali eventi espressamente o li descriva con esattezza Sez. 5, numero 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086 Sez. 5, numero 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530 . Ed è indubbio che il complessivo snodarsi della vicenda attesti l'idoneità oggettiva dei comportamenti realizzati dall'imputato a realizzare gli eventi suddetti, costituiti da un numero rilevantissimo di messaggi molesti e offensivi ma anche telefonate all'indirizzo della vittima, particolarmente provata psicologicamente da tali condotte, così come fortemente turbati e prostrati erano i suoi due figli, destinatari anche loro di messaggi analoghi la motivazione della sentenza impugnata e quella di primo grado mostrano la condizione dei ragazzi, sottolineando che avevano dovuto bloccare il contatto dell'imputato. Di sicura valenza oggettiva, ai fini della configurabilità degli eventi del reato, le chiamate al marito della persona offesa, per informarlo della relazione extraconiugale e raccontargli particolari, cui è seguito l'allontanamento dalla casa familiare della vittima. Alla luce dell'evidenza probatoria in atti, si riducono a mere asserzioni apodittiche le affermazioni difensive secondo le quali la vittima non sarebbe caduta in uno stato d'ansia grave non avrebbe avuto timore per la sua incolumità né avrebbe cambiato abitudini di vita in ragione del comportamento dell'imputato. 2.2.3 Quanto ai motivi il secondo, ma anche la prima parte del quarto dedicati a sostenere che non sia stato l'imputato a inviare le foto ai figli e all'amica della vittima, ai fini della sua inammissibilità, valgano le stesse considerazioni sull'attendibilità della prova dichiarativa in atti già svolte al paragrafo precedente e, in aggiunta, si consideri l'evidente formulazione generica, oltre che in fatto, del motivo di ricorso, con cui si enunciano orientamenti ermeneutici sulla valutazione della prova indiziaria, evocando il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio senza confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, che hanno accertato la assoluta affidabilità della ricostruzione processuale con cui si è attribuita al ricorrente la condotta rilevante ai fini dell'articolo 612-ter cod. penumero , né rileva la distruzione del telefono della vittima, da parte del marito. 2.2.4. Il quarto argomento di censura riprende, in parte, le questioni già sollevate con il secondo motivo di ricorso e punta a sostenere la non configurabilità, nel caso di specie, del delitto previsto dall'articolo 612-ter cod. penumero Le ragioni difensive, tuttavia, non hanno fondamento. Collegando le motivazioni dei due provvedimenti decisori di merito, emerge che il ricorrente è stato condannato per l'ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'articolo 612-ter cod. penumero , - che punisce chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento - con l'indicazione degli esatti presupposti di fattispecie in particolare, nella sentenza di primo grado, cui quella d'appello si richiama espressamente quanto alle giuste e corrette considerazioni in diritto cfr. pag. 3 . La disposizione, introdotta dalla legge 10 luglio 2019, numero 69, prevede, al primo comma, il reato di chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso delle persone rappresentate, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, dopo averli realizzati o sottratti, e, al secondo comma, estende l'area di rilevanza penale anche alle condotte di chi, avendo solo ricevuto o comunque acquisito, magari anche dalla persona direttamente protagonista come accaduto nel caso di specie, in cui la ricezione pur si innesta su di un rapporto sentimentale esistente tra vittima e autore del reato , le immagini e/o i video predetti, pone in essere le medesime azioni diffusive , sempre senza il consenso di coloro i quali sono ritratti nelle immagini o video e, altresì, con l'espressa richiesta della finalità di recare loro nocumento , che suggella la proiezione del legislatore verso la necessità di richiedere, per la fattispecie di reato prevista all'articolo 612-ter, comma secondo, cod. penumero , il dolo specifico. Fatta tale premessa e segnalata l'ampiezza del presupposto oggettivo del reato, che fa riferimento a chi abbia anche solo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito poi diffusi in cui può rientrare, dunque, anche la fattispecie in esame , le eccezioni del ricorrente, riferite alla possibilità o meno di ritenere configurabile l'ipotesi delittuosa da ultimo citata - in qualche modo evocata anche rispetto al tema dell'acquisizione tramite invio volontario da parte della stessa vittima, aspetto che, tuttavia, non costituisce spunto per motivi specifici di ricorso - si risolvono essenzialmente nella posizione di tre questioni a se l'invio della foto al figlio rectius ai figli della vittima abbia una connotazione diffusiva , visto che l'imputato, inoltrandogliela, aveva la certezza che questi non l'avrebbe a sua volta diffusa b se sussista, nel caso di specie, il dolo specifico di aver agito con la finalità di recare nocumento alla persona offesa c se possa essere ricompresa nella categoria delle immagini a contenuto sessualmente esplicito la foto che ritrae la vittima a seno nudo, mentre mima un bacio serrando le labbra, che, secondo la difesa, non rientra nella tipicità penale, che ricomprenderebbe soltanto le immagini che raffigurano organi genitali ovvero atti sessuali. Ebbene, nessun pregio ha la prima delle questioni poste, manifestamente infondata, anzitutto, poiché è evidente che integra un invio rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 612-ter cod. penumero quello che venga effettuato verso chiunque , purché senza il consenso della persona ritratta, da parte di chi, in qualsiasi modo - fatte salve le condotte che rientrano nella sfera di operatività del primo comma della disposizione - abbia acquisito l'immagine o il video a contenuto sessualmente esplicito. Il reato, infatti, è configurabile come istantaneo, secondo la lettera normativa, e si consuma nel momento in cui avviene il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti, non importa se diretto a familiari della vittima, che possano, eventualmente, avere interesse a non alimentare una successiva diffusione. In realtà, con il primo invio, la diffusione è già avvenuta, per quanto stabilito dalla disposizione incriminatrice, che non fa questione di reiterazione della condotta diffusiva né quantifica o qualifica in alcun modo la diffusione lesiva del bene protetto il reato è inserito tra quelli a tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera d'intimità personale e della privacy, intesa quale diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un'ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale. Nella specie, peraltro, il motivo di ricorso è anche in parte generico, poiché, come si è già evidenziato, oltre che ai figli della vittima, la foto che ritraeva costei in parte nuda e nell'atto di mimare un bacio, qualificato come erotizzato con le labbra serrate dalla sentenza impugnata, è stata diffusa anche a una terza persona raggiungendo l'imputato, un'amica della vittima . La seconda questione posta, strettamente collegata alla prima, è priva di fondamento il dolo specifico del reato previsto dal secondo comma dell'articolo 612-ter cod. penumero è stato diffusamente richiamato, in fatto, dalla sentenza impugnata e da quella conforme di primo grado e, in parte, è ammesso dallo stesso ricorso, poiché risulta accertato che l'invio della foto a seno nudo della vittima è stato effettuato dall'imputato evidentemente senza il suo consenso, proprio con la finalità di provocarle un nocumento, costituito dal minarne la reputazione aggredendone la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito, informandoli della relazione extraconiugale tra lei ed il ricorrente, mosso, nel suo agire, per di più, nel caso di specie, da quel finalismo ulteriore e tipico del cd. revenge porne, dato dalla vendetta nei suoi confronti ed integrato dal movente di punirla per aver deciso unilateralmente di interrompere il rapporto tra loro finalismo che è parte preponderante, a monte, della scelta legislativa di nuova criminalizzazione. E quanto la condotta abbia nuociuto alla vita della persona offesa, diventata dapprima impossibile e poi del tutto naufragata nella fine del rapporto coniugale e nella perdita della serenità familiare, è evidentemente richiamato nelle decisioni di merito. In conclusione, può affermarsi che integra il reato previsto dal comma secondo dell'articolo 612-ter cod. penumero la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito - anche dalla stessa persona ritratta, come accaduto nel caso di specie - immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso della persona rappresentata e con il dolo specifico di recarle nocumento nella specie, rappresentato dalla volontà di minarne la reputazione aggredendone la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito, informandoli, altresì, della relazione extraconiugale tra lei e l'imputato . 2.2.5 Infine, è infondato anche il quesito circa il contenuto sessualmente esplicito della foto al centro della contestazione di cui all'articolo 612-ter cod. penumero Il ricorrente intende limitare la nozione di contenuti sessualmente espliciti soltanto alle immagini o ai video che ritraggano organi genitali - e dunque non ricomprendendo il seno femminile tra questi, ancorché nudo - ovvero atti sessuali veri e propri. La prospettiva ermeneutica da cui muove il ricorso non è esatta, invece, poiché il testo normativo non pone esplicite riserve in tal senso, né l'interpretazione giurisprudenziale mostra accenti contrari, in materie analoghe sulle quali già questa Corte regolatrice ha avuto modo di pronunciarsi laddove non vi sono ancora affermazioni di principio sui presupposti di configurabilità del reato di nuovo conio . Anzitutto, si osserva che la locuzione normativa a contenuto sessualmente esplicito non rimanda evidentemente e necessariamente alla diffusione di video o immagini di un organo proprio dell'apparato sessuale-riproduttivo in senso medico-scientifico, né tantomeno allude solo ad un atto sessuale vero e proprio sulla cui nozione, complessa, molto ci si interroga ai fini dell'integrazione delle diverse fattispecie penali nelle quali essa viene inserita , essendo evidente che la sessualità di una persona, vittima del reato, può essere evocata in maniera manifesta anche soltanto attraverso la proposizione di parti del suo corpo erogene diverse dagli organi genitali, eppure capaci di richiamare, per il contesto e le condizioni concrete nelle quali vengono ritratte, l'istinto sessuale tali zone erogene possono essere il seno e i glutei, ancor più se nudi ovvero in condizioni di contesto che richiamino il sesso. Sicché, qualora la diffusione avvenga senza il consenso della persona offesa, si stabilizzerà una violazione della libertà di autodeterminazione della sua sfera sessuale complessivamente intesa, rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 612-ter cod. penumero se, come si è più volte precisato, accompagnata dal dolo specifico di recare nocumento alla persona le cui immagini o video vengano diffusi. Inoltre, seguendo le declinazioni interpretative della disciplina penale della pornografia minorile, nella quale egualmente viene in gioco il tema della sessualità e del significato sessuale d'immagini, si è conferito rilievo sessuale alla nudità in quanto tale Sez. 3, numero 39685 del 1/12/2017, dep. 2018, C., Rv. 273960 ovvero anche a movimenti e atteggiamenti, ancorché inconsapevoli o involontari Sez. 3, numero 42964 del 10/6/2015, B., Rv. 265157 in cui si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del materiale prodotto non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente . Specificamente, poi, il seno è stato inserito nel novero delle zone erogene e si è chiarito, sempre in tema di pornografia minorile, che il riferimento alla rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto di cui all'ultimo comma dell'articolo 600-ter cod. penumero ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei Sez. 3, numero 9354 del 8/1/2020, C., Rv. 278639 vedi anche Sez. 3, numero 549 del 15/11/2005, dep. 2006, Beraldo, Rv. 233115 . Deve affermarsi, quindi, che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità. Nella fattispecie all'esame del Collegio, l'immagine diffusa, che ritrae la vittima a seno nudo, in un contesto intimo e nell'atto di mandare un bacio erotizzante , mimato da un particolare atteggiamento delle labbra serrate, descritto nelle sentenze di merito ed anche nel ricorso , entra senza dubbio nel novero di quelle a contenuto sessualmente esplicito . 3. Dev'essere, ora, valutato il ricorso dell'avv. Casciotti. 3.1. Con l'atto di ricorso sono dedotte quattro censure. 3.1.1. La prima denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 612-bis cod. penumero e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di uno degli eventi alternativamente previsti dalla disposizione normativa per la configurabilità del delitto di stalking. L'affermazione della Corte di appello concernente il «mutamento delle abitudini di vita» della persona offesa è meramente affermata, in assenza di dati fattuali a conforto, con riferimento alla generica locuzione dello «stato d'ansia», mero espediente retorico. 3.1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'articolo 612-ter cod. penumero , in punto di ritenuta natura erotica dell'immagine oggetto di diffusione. La Corte di appello non ha chiarito in quali termini il nudo femminile, peraltro limitato al mezzobusto, realizzi quel contenuto sessualmente esplicito richiesto dalla norma penale incriminatrice. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la prima riguarda «immagini a contenuto sessualmente esplicito relativamente ai rapporti sessuali intrattenuti» con la persona offesa, mentre l'invio ha riguardato la menzionata fotografia. 3.1.3. Il terzo motivo, ripreso articolatamente anche nella memoria depositata, lamenta l'omessa valutazione dell'ipotesi del concorso tra il reato di stalking e quello di revenge pornumero Secondo il ricorrente la sentenza dovrebbe essere annullata limitatamente al secondo capo d'imputazione, relativo al reato di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , con conseguente rideterminazione della pena, poiché l'articolo 612-bis cod. penumero si atteggerebbe a reato complesso, contenente oltre ai reati di minaccia continuata o di molestie continuate, anche il delitto di revenge porn continuato, sempre ove si verifichi uno degli eventi alternativamente richiesti da tale ultima norma. 3.1.4. Con il quarto motivo si lamenta l'inosservanza degli articolo 121,233 e 234 cod. proc. penumero , in punto di mancato vaglio da parte della Corte di appello della relazione tecnica allegata all'impugnazione. Tale documento, secondo il ricorrente, lungi dall'introdurre dati nuovi, rappresenterebbe la stampa, in formato intellegibile, dei dati informatici presenti nei dispositivi cellulari e, dunque, avente natura documentale e pienamente valutabile. 3.2. Anche il ricorso dell'avv. Casciotti dev'essere complessivamente rigettato. 3.2.1. Valgono per il primo e il secondo motivo, le cui censure sono sostanzialmente coincidenti con il terzo e quarto motivo dell'atto di ricorso dell'avv. Cestra, le considerazioni svolte ai § 2.2.2. e 2.2.4, che qui si richiamano. 3.2.2. E' infondato il terzo motivo di ricorso, ulteriormente articolato nella memoria, che lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto i reati contestati avvinti dal vincolo della continuazione, dovendosi invece ritenere il reato di revenge porn assorbito in quello di stalking. L'articolo 612-bis cod. penumero si atteggerebbe a reato complesso, contenente oltre ai reati di minaccia continuata o di molestie continuate, anche il delitto di revenge porn continuato, sempre ove si verifichi almeno uno degli eventi richiesto dalla citata norma incriminatrice. Il fatto contestato nel secondo capo d'imputazione, pertanto, sarebbe interamente contenuto nel più ampio e grave reato di atti persecutori, rappresentando un elemento della serie di atti persecutori attuati dal reo. Si richiama, a conforto, il ragionamento in tema di reato complesso svolto in Sez. U, numero 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 e si assume che l'articolo 612-ter sanzionerebbe i singoli episodi di diffusione illecita, mentre l'articolo 612-bis c.p. riguarderebbe le condotte reiterate di persecuzione della persona offesa che possono concretizzarsi, in tutto o in parte, in condotte di revenge pornumero Ne conseguirebbe che, nei casi di diffusione reiterata d'immagini a contenuto sessualmente esplicito, anche se accompagnati da altri atti di persecuzione della vittima, sarebbe configurabile il solo reato di stalking, in quanto idoneo a contenere tutte le condotte moleste. La tesi del ricorrente è ancorata alle seguenti argomentazioni i la presenza della clausola di sussidiarietà presente nell'articolo 612-ter cod. penumero e il contemporaneo l'innalzamento della pena prevista per il reato di stalking ii la collocazione sistematica dell'articolo 612-ter cod. penumero , tra i reati a tutela della libertà morale, di seguito al reato di stalking iii la circostanza che, prima dell'introduzione dell'articolo 612-ter cod. penumero , le condotte ivi descritte erano considerate alla stregua di atti persecutori dalla giurisprudenza di legittimità. Detta tesi, ad avviso del collegio, non può essere condivisa e la decisione della Corte di appello di ritenere i reati unificati ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, cod. penumero è corretta. Muovendo da quanto, da ultimo, ribadito da Sez. U numero 38402, Magistri in occasione dello scrutinio di questione giuridica affatto differente, ovverosia «Se, in caso di omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 5.1 cod. penumero concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell'articolo 84, comma primo, cod. penumero » , l'articolo 84, primo comma, cod. penumero esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti sul concorso formale di reati e sul reato continuato e ritiene sussistente il reato complesso quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato». Dunque, condizione imprescindibile per configurare il reato complesso è l'interferenza fra le norme incriminatrici su un fatto oggettivo, comune agli ambiti applicativi delle stesse situazione, ad avviso del Collegio, non sussistente nel caso che ci occupa. Ciò perché il confronto tra fattispecie astratte - unico criterio idoneo a riconoscere o negare il concorso apparente di norme Sez. U, numero 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 Sez. U, numero 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269688 Sez. u, numero 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv. 248722 Sez. U, numero 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giodano Sez. u, numero 16568 del 19/04/2077, Carchivi, Rv. 235962 Sez. U, numero 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - rende ragione del fatto che si verte nell'ipotesi del concorso di reati. I due reati differiscono, in primo luogo, per ciò che riguarda le condotte incriminate, costituite nell'articolo 612-bis da comportamenti minacciosi o molesti e nell'articolo 612-ter cod. penumero nella diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito in assenza del requisito della violenza o della minaccia . In secondo luogo sono diversi gli eventi, ravvisabili per lo stalking nell'induzione nella vittima di stati di ansia, paura o timore per l'incolumità propria o di congiunti, ovvero nella costrizione della persona offesa all'alterazione delle proprie abitudini di vita eventi all'evidenza non richiesti per la configurabilità del revenge pornumero Sono altresì differenti i beni giuridici tutelati. Nonostante, invero, i due reati siano collocati nel codice penale tra quelli che ledono la libertà morale, l'articolo 612-ter si atteggia quale reato plurioffensivo, incidendo anche sulla privacy della persona offesa come impone di ritenere l'inciso «destinati a rimanere privati» , nonché sulla sfera sessuale, a causa del carattere «sessualmente esplicito dei materiali diffusi». Dirimente, quanto all'esclusione dell'ipotesi del reato complesso, è poi la considerazione che, affinché si realizzi tale fattispecie, il fatto deve essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale elemento necessario della relativa fattispecie astratta, non essendo rilevante l'eventuale sua ricorrenza, nel caso concreto, quale occasionale modalità esecutiva della condotta. Nel caso che ci occupa, nel ricorso si assume che tra le condotte di stalking vi fosse anche quella del revenge porn, ma si tratta di un'occasionale modalità esecutiva della condotta e non un elemento necessario della fattispecie astratta. Stante, dunque, l'obiettiva diversità tra il fatto idoneo a integrare ciascuno dei due delitti dei quali, peraltro, il primo ha natura abituale e l'altro è reato istantaneo , non può assumere rilievo il riferimento, svolto nel ricorso, alla clausola di riserva contenuta nell'articolo 612-ter, primo comma, cod. penumero «salvo che il fatto costituisca più grave reato», presente anche nel reato di stalking , che sembra piuttosto evocare altre fattispecie incriminatrici ad es. il reato di estorsione . Non coglie nel segno neppure l'argomento, evocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, sull'innalzamento della pena per il reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero , posto che tale dato non è in alcun modo riconducibile all'intenzione del legislatore ricomprendervi le condotte di cui all'articolo 612-ter cod. penumero , ma che risponde a scelte di politica criminale affatto differenti. Da ultimo, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che, sebbene con riferimento al rapporto intercorrente tra il delitto di stalking e altre fattispecie criminose, ha chiarito che «Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'articolo 612-bis cod. penumero » Sez. 5, numero 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559 Sez. 5, numero 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636 . 3.2.3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso. Sul punto, vanno richiamate le argomentazioni svolte al § 2.2.1., cui è appena il caso di aggiungere che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che la relazione tecnica di sviluppo delle Chat, allegata all'atto di appello, costituisse atto estraneo al compendio probatorio del giudizio abbreviato su cui la sentenza di primo grado è stata fondata, laddove la sua natura di documento meramente ricognitivo e la sua decisività è meramente, genericamente dedotta dal ricorrente. 4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposto che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003, poiché imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.