E’ competente il Tribunale per i minorenni sulla richiesta di modifica del cognome proposta nell’interesse del minore

«L’interesse della minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l'istanza debba presentarsi al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 262 c.c., nel contesto di un procedimento che garantisce la tutela dei precipui e prevalenti interessi della minore».

Il caso, giunto dinnanzi al Consiglio di Stato, trae origine dall'istanza di cambiamento del cognome, con sostituzione di quello paterno con quello materno, proposta, appunto, da una madre, la quale esercitava in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore dopo che il padre veniva dichiarato decaduto con decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli, contro il quale non proponeva reclamo. L'istanza veniva presentata alla Prefettura di Caserta «non nel suo proprio interesse, consistente nel voler attribuire alla piccola anche il proprio cognome per averla successivamente riconosciuta, ma nell'unico interesse della figlia, che non ha mai avuto alcun rapporto significativo con il padre e che, anche grazie alla frequentazione della scuola materna, inizia ad intessere rapporti sociali, per cui le risulta difficile essere conosciuta con un cognome che non corrisponde al mondo delle relazioni familiari ed affettive che la circondano». La Prefettura, con provvedimento, dichiarava irricevibile l'istanza poiché materia di competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli ex articolo 262 c.c. e, successivamente, anche il TAR adito rigettava il ricorso della donna. Il Consiglio di Stato, condividendo le motivazioni fornite dalla Prefettura e dal Tribunale territoriale, ha fornito importanti chiarimenti circa la delicata materia sottesa al caso di specie. L'articolo 89 del d.P.R. 396/2000, invocato dall'appellante e rubricato “Modificazioni del nome o del cognome” indica il Prefetto quale autorità preposta a decidere e le ipotesi previste dall'articolo 262 c.c., “Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio”, richiamate dal Prefetto prima e dal TAR poi, individuano il giudice come colui che deve decidere circa l'assunzione del cognome del genitore, coesistono nel nostro ordinamento poiché basati su presupposti differenti a tutela di esigenze diverse. La valutazione del Prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante con l'interesse «pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale», rispetto alla quale «la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza». E' pacifico dunque, che l'articolo 89 del d.P.R. 396/2000 consenta a qualunque cittadino maggiorenne di chiedere la modifica del proprio cognome motivando espressamente le ragioni della domanda e dimostrando che l'interesse tutelato sia quello di evitare di portare un cognome anche solo perché rivelatore dell'origine del rapporto di filiazione. L'art 262 c.c. invece, non prevede istanze di cambiamento motivate dall'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli derivando dal carattere ridicolo o vergognoso del cognome o dall'origine del rapporto di filiazione l'unica ragione giustificativa del mutamento risiede nel riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori naturali, nel contestuale bilanciamento degli interessi del figlio, da un lato, che vuole avere il cognome dei genitori, e, dall'altro, degli stessi genitori, che intendono attribuire al figlio il proprio cognome. Nel caso in esame, infatti, sottolinea il Consiglio, la domanda è stata proposta nell'esclusivo interesse della minore, la quale non ha nessun rapporto con il padre, decaduto dalla responsabilità genitoriale cosicché, alla luce della sopraesposta interpretazione degli articoli in analisi, è possibile dichiarare competente il Tribunale per i minorenni. Il discrimen infatti, tra le due discipline, è l'interesse sotteso alla richiesta di cambiamento del cognome, non riconducibile alla fattispecie normativa di cui all'articolo 89 del d.P.R. 396/2000. Nella domanda presentata alla Prefettura, l'appellante ha motivato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta, per conto della figlia minore, a chiedere il cambiamento e che riguardano «non il riconoscimento della madre dopo il padre ma l'origine naturale della minore, che non ha mai avuto rapporti con quest'ultimo, al punto che ne è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza che l'interessato abbia proposto reclamo». Proprio l'interesse della minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l'istanza debba presentarsi al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 262 c.c., nel contesto di «un procedimento che garantisce la tutela dei precipui e prevalenti interessi della minore».

Presidente D'Angelo Estensore Di Raimondo Fatto e diritto 1. Con appello notificato il 21 febbraio 2024 e depositato il 29 febbraio successivo, la signora -OMISSIS-nella qualità di genitore unico esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. -OMISSIS con cui Tar Campania-Napoli ha respinto il suo il suo ricorso per l'annullamento “a del provvedimento prot. numero -OMISSIS del 14 settembre 2023 con cui il Dirigente dell'Area II della prefettura di Caserta ha dichiarato la propria incompetenza a ricevere l'istanza di cambiamento del cognome presentata dalla ricorrente nell'interesse della minore -OMISSIS e, conseguentemente, ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza stessa b di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente”. Deduce l'appellante che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS nata il 17 giugno 2029, dopo che il padre, signor -OMISSIS è stato dichiarato decaduto con decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli 20 dicembre 2022, numero -OMISSIS-, contro il quale non è stato proposto reclamo in data 21 marzo 2023, ha presentato alla Prefettura di Caserta istanza di cambiamento del cognome, con sostituzione di quello paterno con quello materno, non nel suo proprio interesse, consistente nel voler attribuire alla piccola anche il proprio cognome per averla successivamente riconosciuta, ma nell'unico interesse della figlia -OMISSIS-, che non ha mai avuto alcun rapporto significativo con il padre e che, anche grazie alla frequentazione della scuola materna, inizia ad intessere rapporti sociali, per cui le risulta difficile essere conosciuta con un cognome che non corrisponde al mondo delle relazioni familiari ed affettive che la circondano con provvedimento numero prot. -OMISSIS del 14 settembre 2023, impugnato in prime cure, la Prefettura interessata ha dichiarato irricevibile l'istanza, sul presupposto che dovesse essere presentata al Tribunale per i Minorenni di Napoli ex articolo 262 c.c., non sussistendo in materia la competenza del Prefetto ai sensi dell'articolo 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, numero 396 il Tar ha rigettato il suo ricorso con sentenza numero -OMISSIS-. 2. Contro tale pronuncia ha proposto appello la signora -OMISSIS-nella qualità indicata, affidando il proprio gravame ad unico motivo di censura, con il quale lamenta “1. Error in iudicando.” secondo la signora -OMISSIS-, la sentenza sarebbe erronea perché il Tar, pur muovendo nel suo percorso argomentativo dal corretto rilievo che la richiesta di mutamento del cognome fosse stata presentata nell'esclusivo interesse della minore -OMISSIS-, ha poi ritenuto infondato il gravame, confondendo l'ambito di applicazione dell'articolo 262 c.c. con quello previsto dall'articolo 89 d.P.R. 396/2000. 3. L'Amministrazione appellata si è costituita con atto di stile depositato il 12 marzo 2024 e alla camera di consiglio del 26 marzo 2024 è stato disposto l'abbinamento al merito della domanda cautelare. 4. All'udienza del 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 5. L'appello non può trovare accoglimento. Il Tribunale territoriale ha condivisibilmente ritenuto legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione ha dichiarato la propria incompetenza ed irricevibile la domanda di cambiamento del cognome, non ritenendo applicabile l'articolo 89 del d.P.R. 396/2000, invocato dall'appellante con l'istanza del 21 febbraio 2023, acquisita al protocollo prefettizio 0039042 del 21 marzo 2023. In effetti, le ipotesi previste rispettivamente dall'articolo 262 c.c. e dall'articolo 89 coesistono nel nostro ordinamento, richiedendo la sussistenza di presupposti differenti e rispondendo ad esigenze diverse. Secondo il Tar, deve essere considerato che “la richiesta di modifica del cognome è stata presentata dalla ricorrente, -OMISSIS-nell'interesse della figlia minore -OMISSIS circostanza che riveste un rilievo decisivo”, poiché “in siffatte ipotesi, vige la previsione di cui all'articolo 262, comma 4, c.c. secondo cui < Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.> ”, come precisato dal Ministero dell'interno con la nota numero prot. 7516 del 12 luglio 2023, concernente un caso analogo a quello per cui è causa. Obietta al riguardo l'appellante che una corretta valutazione del diverso ambito di applicazione delle disposizioni indicate articolo 262 c.c. e articolo 89 del d.P.R. 396/2000 conduce a ritenere illegittimo l'atto impugnato. Secondo la signora -OMISSIS-, tutto l'impianto normativo recato dall'articolo 262 c.c. porta a ritenere che le modifiche al cognome lì disciplinate siano esclusivamente quelle effettuate filiationis causa, vale a dire quelle che si rendono necessarie in funzione del successivo riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori naturali. Prova ne sia che la norma del codice civile in esame non prevede istanze di cambiamento motivate dall'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli derivando dal carattere ridicolo o vergognoso del cognome o dall'origine del rapporto di filiazione l'unica ragione giustificativa del mutamento risiede nel riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori naturali, nel contestuale bilanciamento degli interessi del figlio, da un lato, che vuole avere il cognome dei genitori, e, dall'altro, degli stessi genitori, che intendono attribuire al figlio il proprio cognome. La norma di cui all'articolo 89, comma 1, d.P.R. 396/2000 prevede, a sua volta, quanto segue “1. salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.” Con motivazione che il Collegio condivide e dalla quale non rinviene ragioni per discostarsi, la Sezione ha osservato, con riguardo ad un'istanza presentata da un soggetto maggiorenne, che “da tale disposizione si evince la correttezza dei principi esposti dall'Amministrazione nella parte introduttiva dell'atto di appello la valutazione del Prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta” , con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale”, rispetto alla quale “la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, numero 6462 , tenuto conto che – a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, numero 5021 Sez. IV, 26 aprile 2006, numero 2320 Sez. IV, 27 aprile 2004, numero 2752 .” cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 19 settembre 2023, numero 8422 e i richiami giurisprudenziali ivi operati, anche con riguardo ai precedenti della Corte Costituzionale . La disposizione consente, pertanto, a qualunque cittadino maggiorenne di chiedere il cambiamento del proprio cognome, motivando espressamente le ragioni della domanda e dimostrando che l'interesse tutelato sia quello di evitare di portare un cognome anche solo perché rivelatore dell'origine del rapporto di filiazione. Nel caso all'esame della Sezione, la domanda è stata proposta nell'esclusivo interesse della minore di appena cinque anni, che non intenderebbe assumere il cognome del padre, con cui non ha mai intessuto rapporti e che, addirittura, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale Tribunale per i minorenni. Ne deriva che l'istanza di cambiamento del cognome presentata in suo nome dalla madre deve essere presentata dinanzi al Tribunale per i minorenni competente. In altre parole, l'interesse sotteso alla richiesta di cambiamento del cognome della minore -OMISSIS non era riconducibile alla fattispecie normativa di cui all'articolo 89 del d.P.R. 396/2000, alla luce del quale è possibile presentare l'istanza anche il cognome“perché rivela l'origine naturale”, considerato che, a differenza del all'esame della Sezione, può rilevarsi che” le motivazioni addotte dalla richiedente sono indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale ed il cognome che le è stato attribuito, che costituisce espressione di un vincolo familiare con il padre, che nella realtà non vi è stato dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio emerge in modo palese il solo legame della ricorrente con la madre, unica figura di riferimento che le ha consentito di formarsi un'identità personale, della quale ha chiesto il riconoscimento formale attraverso l'acquisizione del relativo cognome.” Consiglio di Stato, Sezione III, cit. . Nella domanda presentata alla Prefettura, come ampiamente argomentato nel presente giudizio, l'appellante ha motivato in ordine alle ragioni che l'hanno indotta, per conto della figlia minore, a chiedere il cambiamento e che riguardano non il riconoscimento della madre dopo il padre ma l'origine naturale della minore, che non ha mai avuto rapporti con il signor Statile, al punto che ne è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza che l'interessato abbia proposto reclamo. Proprio l'interesse della minore a vedere accolta la domanda di cambiamento del cognome impone di ritenere che l'istanza debba presentarsi al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 262 c.c., nel contesto di un procedimento che garantisce la tutela dei precipui e prevalenti interessi della minore. 6. In base alle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, numero 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, numero 26242 , tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, numero 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, numero 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, numero 6209, 13 settembre 2022, numero 7949, e 18 luglio 2016, numero 3176 . . 7. Anche in considerazione della ridotta attività difensiva dell'Amministrazione appellate sussistono adeguate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso numero r.g. 1692/2024 , come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.