La Corte di Cassazione condivide l’orientamento sposato dalla sentenza c.d Falco Cass. penumero , sez. I, numero 2629/2023 , in cui si è ritenuto, sulla base della natura sostanziale delle disposizioni che incidono sul decorso del tempo di prescrizione dei reati che, la disciplina dettata dalla legge numero 103/2017 trovi applicazione ai fatti commessi dalla sua entrata in vigore sino al 31 dicembre 2019, si sensi dell’articolo 2 c.p., in quanto più favorevole rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 161-bis c.p.
La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, condannava l'imputato per essersi posto alla guida dell'autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,33 g/l alla prima prova e 1,28 g/l alla seconda prova. Avverso tale provvedimento, l'appellante proponeva ricorso per cassazione. Il motivo d'interesse, tra i vari enunciati, riguarda la presunta violazione di legge compiuta dalla Corte territoriale, la quale avrebbe dovuto, a parere della difesa, dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'imputazione in quanto, alla data della pronuncia 27 marzo 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione, spirato il 19 agosto 2013, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 161-bis c.p. di nuova introduzione. La causa di estinzione del reato, sottolineava il ricorrente, interveniva prima del decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 23 febbraio 2024. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il suddetto motivo poiché non maturata la prescrizione della contravvenzione, né prima della pronuncia impugnata come ha opinato il ricorrente, né dopo, con il decorso del tempo successivo alla pronuncia della sentenza di appello «il reato contravvenzionale di cui all'imputazione è stato commesso il 19 agosto 2018 per cui trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 11, lett. b , l. 23 giugno 2017, numero 103 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall'articolo 544 c.p.p., ossia nel caso in esame dal 6 aprile 2023, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 27 marzo 2024, per un periodo complessivo di undici mesi e ventuno giorni». Il Collegio infatti, dichiara di non condividere il recente e opposto principio espresso dalla c.d. sentenza Campanella Cass. penumero , sez. III, numero 18873/2024 , ma di aderire all'orientamento antecedente, ripetutamente espresso dalla Corte. Nel caso di specie, ci si trova al cospetto di un fenomeno di successione di leggi penali specificamente relativo all'incidenza sul decorso del termine di prescrizione della pronuncia della sentenza di primo grado che vede, come termini di paragone, l'articolo 159, comma 2, c.p. introdotto con l. 103/2017 e l'articolo 161-bis c.p., introdotto con l. 134/2021. L'articolo 159, comma 2, c.p. com'è noto, dopo una serie di modifiche, è stato definitivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, lett. a della c.d. Riforma Cartabia, la quale ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis c.p., a norma della quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Secondo quanto espresso dalla giurisprudenza con la sentenza Guerzoni Cass. penumero , sez. IV, numero 39170/2023 , l'articolo 159, comma 2, c.p., così come modificato dall'articolo 1, l. 23 giugno 2019, numero 103, è disciplina più favorevole sia rispetto a quella introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l'articolo 1, comma 1, lett. e numero 1 della l. 9 gennaio 2019, numero 3, successivamente abrogato, sia rispetto alla disciplina odierna introdotta dalla riforma Cartabia. Secondo la Corte però, dall'effetto abrogativo della norma non può derivare l'ultrattività della disciplina previgente alla legge numero 103/2017 cioè la legge ex Cirielli, in quanto l'articolo 159, comma 2, c.p. abrogato non è la disposizione introdotta con la legge Orlando numero 103/2017 , ma la disposizione che l'aveva modificata, introdotta con la c.d. legge Bonafede numero 3/2019 , in vigore dal 1 gennaio 2020. Per gli ermellini da tale premessa consegue che, per i fatti commessi nel vigore della legge Orlando, il criterio di prevalenza della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo, mantiene come termine di paragone la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge numero 103/2017 l'articolo 161-bis c.p. per il quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, è certamente norma meno favorevole rispetto al regime di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge Orlando. La disciplina dettata dalla legge 103/2017 dunque, trova applicazione ai fatti commessi sino al 31 dicembre 2019. Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato cosicché per il caso in esame, alla luce della tesi sopra espressa, trova applicazione la disciplina dettata dalla legge Orlando, la quale permette alla Corte di non ritenere maturata la prescrizione della contravvenzione e infondato il motivo del ricorso.
Presidente Piccialli - Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente F.G., con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, il 6 aprile 2023, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, sostituendo la pena con quella del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di OMISSIS per la durata di mesi quattro e giorni dieci in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b e 2 sexies cod. strada l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna e, precisamente, alle ore 04,50 circa, mentre la contestata di cui al comma 2-bis dell'avere causato il sinistro è stata esclusa già dal giudice di prime cure sul rilievo che il sinistro è stato provocato dall'altro automobilista , per essersi posto alla guida del veicolo mod. Mini Cooper, tg. Compilata scheda OMISSIS in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,33 g/l alla prima prova e 1,28 g/l alla seconda prova. A OMISSIS in data OMISSIS 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il F.G., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, co. 1, disp. att., cod. proc. penumero Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge laddove la Corte territoriale, come sollecitata dal difensore con la memoria depositata il 20.3.2024, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'imputazione in quanto alla data della pronuncia 27.3.2024 era decorso il termine massimo di prescrizione, spirato il 19.8.2013, non potendo trovare applicazione nel caso che ci occupa la disciplina di cui all'articolo 161-bis cod. proc. penumero di nuova introduzione. La causa di estinzione del reato - sottolinea il ricorrente - era intervenuta prima del decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 23.2.2024. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in ragione della nullità del decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi del novellato articolo 601, comma 5, cod. proc. penumero , come pure richiesto con la già citata memoria difensiva del 20.3.2024. Il ricorrente fa presente di essere a conoscenza di decisioni contrastanti sul punto, ma di condividere l'orientamento espresso dalle sentenze 49644/2023 e 48056/2023 in base al quale il nuovo termine a comparire di 40 giorni di cui al novellato articolo 601, comma 3 cod. proc. penumero è vigente e decorre dal 30.12.2022 sulla base del combinato disposto del d.lgs. 150/2022, dell'articolo 16, comma 1, del d.l. 228/2021 nonché in applicazione del disposto di cui all'articolo 6 del d.l. numero 162/2022 convertito con modificazioni in legge 199/2022. Pertanto, il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 23.2.2024 e notificato in data 26.2.2024 con fissazione dell'udienza per il 27.3.2024 è nullo ex articolo 601 cod. proc. penumero per inosservanza del nuovo termine minimo a comparire di giorni 40, nullità di carattere generale, ex articolo 178, lettera c , e 180 cod. proc. penumero , rilevabile d' ufficio, e dedotta dalla difesa prima della deliberazione della sentenza di appello con la memoria di replica depositata in data 20.03.2024. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione agli specifici motivi di appello nnumero 1 e 2 e a quanto specificato con la memoria di replica 20.03.2024. Soprattutto con quest'ultima il difensore ricorda di avere sollevato in via preliminare la questione, rilevabile d'ufficio, della nullità del decreto di citazione del giudizio di appello per mancato rispetto del nuovo termine a comparire di 40 giorni. Su tale rilievo si lamenta che la Corte territoriale nulla motivi. Con la medesima memoria, la difesa sollevava altresì la questione, rilevabile d'ufficio, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E anche su tale rilievo la Corte nulla motiva. Infine, nel merito, con la medesima memoria la difesa replicava alle conclusioni del Procuratore Generale sottolineando la non applicabilità al caso concreto del precedente giurisprudenziale citato di cui alla sentenza 46841/2021, dovendosi ritenere assolto dalla difesa nel corso del dibattimento l'onere di allegazione rispetto ai legittimi dubbi sulla regolarità della certificazione di omologazione del modello di alcoltest Drager Safety 71 10/MK3 utilizzato per gli accertamenti sulla persona del F.G La Corte territoriale anche in questo caso - ci si duole - avrebbe omesso di confrontarsi compiutamente sul punto, non essendo contestato dalla difesa il buon funzionamento in concreto dell'apparecchio, quanto l'inutilizzabilità degli esiti in virtù della irregolarità della certificazione di omologazione ai sensi degli articolo 379 e 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Irregolarità della certificazione di omologazione per il modello di alcoltest utilizzato modello Drager Safety 711 OIMK3 dichiarata dal Giudice del Tribunale di Bologna come da sentenza numero 1088 del 20.05.2020 prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado come da verbale d'udienza 06.04.2024 di cui si chiede la trasmissione ai sensi dell'articolo 165 bis, comma 2, norme di att. c.p.p . Su tale rilievo, inerente appunto non il buon funzionamento dell'apparecchio, ma la regolarità della certificazione di omologazione e del rispetto del Regolamento di attuazione del codice della strada per tale modello di etilometro, la Corte nulla motiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che non è maturata la prescrizione della contravvenzione per cui si procede, né prima della pronuncia impugnata, come opina il ricorrente, né dopo, con il decorso del tempo successivo alla pronuncia della sentenza di appello. Ed invero, il reato contravvenzionale di cui all'imputazione è stato commesso il 19/8/2018 per cui trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 11 lett. b , legge 23 giugno 2017 numero 103 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. penumero per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 6 aprile 2023, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 27 marzo 2024, per un periodo complessivo di undici mesi e ventuno giorni. Ed invero, pur essendo a conoscenza del non condivisibile ed opposto orientamento espresso da Sez. 3, numero 18873 del 27/02/2024, Campanella, di cui si dirà in seguito, il Collegio ritiene di aderire e rafforzare l'orientamento ripetutamente espresso da questa Corte cfr. Sez. 4, numero 24579 del 21/05/2024, Randazzo, non mass. Sez. 4 numero 24570 del 14/5/2024, Urso, non mass. Sez. 1, numero 23879 del 5/3/2024, Durak, non mass. Sez. 1, numero 23526 del 20/2/2024, Cantaffa, non mass., Sez. 1, numero 23531 del 02/02/2024, Cuccù, non mass. Sez. 1, numero 22998 del 24/01/2024, Ciarletti, non mass. Sez. 1, numero numero 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01 Sez. 4, numero 39170 del 28/06/2023, Guerzoni non mass. vedasi anche Sez. 7 nnumero 6674/2024, Fina 9567/2024, Longhi 11919/2024, Montavano 11918/2024, Di Bella 12594/2024, Savallo 15729/2024, De Vizzi 24231/2024, Samoila . La c.d. legge Orlando, com'è noto, aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, cod. proc. penumero , e introdotto la sospensione del corso della prescrizione a dal termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. penumero per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi b dal termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. penumero per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L'articolo 159, comma 2, cod. proc. penumero , così come introdotto dalla legge suindicata, era stato riformulato dall'articolo 1, comma 1, lett. e numero 1 della legge 9 gennaio 2019 numero 3 c.d. legge Bonafede , che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. L'articolo 159, comma 2, cod. penumero è stato, infine, definitivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, lett. a della legge 27 settembre 2021 numero 134 la c.d. Riforma Cartabia , che ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis cod. penumero , a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto all'articolo 344 bis cod. proc. penumero , solo per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 cod. proc. penumero eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 disp. att. cod. proc. penumero , termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'articolo 344 bis, comma 4, cod. proc. penumero 2.1. Orbene, Sez. 4, numero 39170 del 28/06/2023, Guerzoni, in motivazione, ha condivisibilmente ritenuto l'operatività dell'articolo 159, comma 2, cod. penumero , così come modificato dall'articolo 1, legge 23 giugno 2017, numero 103, quale disciplina più favorevole sia rispetto alla disciplina introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l'articolo 1, comma 1 lett. e numero 1, legge 9 gennaio 2019, numero 3, successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1 lett. a , legge 27 settembre 2021, numero 134, sia rispetto alla disciplina introdotta con quest'ultima legge c.d. riforma Cartabia . Va chiarito, ad avviso del Collegio, che dall'effetto abrogativo della norma da ultimo citata non potrebbe derivare l'ultrattività della disciplina previgente la legge numero 103/2017 c.d. legge ex Cirielli in quanto l'articolo 159, comma 2, cod. penumero abrogato non è la disposizione introdotta con la c.d. legge Orlando numero 103/2017 ma la disposizione che l'aveva modificata, introdotta con la c.d. legge Bonafede numero 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Da ciò consegue che, per i fatti commessi nel vigore della legge Orlando, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, il criterio di prevalenza della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo previsto dall'articolo 2, comma 4, cod. penumero mantiene come termine di paragone la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge numero 103/2017. Ritiene il Collegio che l'articolo 161 bis cod. proc. penumero , a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, è certamente norma meno favorevole rispetto al regime di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge Orlando tale nuova disposizione è strettamente collegata sia all'effetto abrogativo dell'articolo 159, comma 2, cod. penumero introdotto dalla legge Bonafede sia al regime dell'improcedibilità dettato dall'articolo 344 bis cod. proc. penumero con riguardo ai reati commessi dal 1 gennaio 2020. Si è, dunque, al cospetto di un fenomeno di successione di leggi penali specificamente relativo all'incidenza sul decorso del termine di prescrizione della pronuncia della sentenza di primo grado che vede, come termini di paragone, l'articolo 159, comma 2, cod. penumero introdotto con legge numero 103/2017, e l'articolo 161 bis cod. penumero , introdotto con legge numero 134/2021. Il Collegio condivide, dunque, l'orientamento sposato anche dalla sentenza Sez. I numero 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, in cui si è ritenuto, sulla base della natura sostanziale delle disposizioni che incidono sul decorso del tempo di prescrizione dei reati Corte Cost. sentenza numero 278 del 2020 , che la disciplina dettata dalla legge numero 103/2017 c.d. riforma Orlando trovi applicazione ai fatti commessi dall'entrata in vigore di tale legge, ossia dal 3 agosto 2017, sino alla data in cui la legge Orlando non era più vigente, ossia il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2 cod. penumero in quanto più favorevole rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 161 bis cod. penumero Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare, come già chiarito in precedenti pronunce a. per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli articolo 157 e ss. cod. penumero , così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 numero 251 c.d. legge ex Cirielli per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 numero 103 c.d. legge Orlando , con i periodi di sospensione previsti dall'articolo 159, comma 2, cod. penumero nel testo introdotto da tale legge per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli articolo 157 e ss. cod. proc. penumero , senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159, comma 2, cod. penumero , essendo stata tale norma abrogata dall'articolo 2, comma 1, lett. a , legge numero 134/2021 e sostituita con l'articolo 161 bis cod. penumero c.d. riforma Cartabia , e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. 2.2. Come si anticipava, il Collegio non condivide e, dunque, non può aderire al diverso orientamento espresso da Sez.3, numero 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01 in cui si è, invece, ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge numero 103/2017, in quanto abrogata dalla legge numero 134/2021, abbia fatto rivivere la disciplina previgente ai sensi dell'articolo 2, comma 4, cod. penumero in quanto più favorevole c.d. legge ex Cirielli . Si ritiene, infatti, che tale impostazione non abbia considerato che l'abrogazione dell'articolo 159, commi 2 e 4, cod. penumero esplicitamente prevista dalla legge numero 134/2021 non ha ad oggetto la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge numero 103/2017 bensì l'articolo 159, comma 2, cod. penumero come sostituito dalla disposizione dell'articolo 1 legge numero 3/2019, ossia la disposizione che aveva previsto che il termine di prescrizione rimanesse sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definiva il giudizio. Tale orientamento ermeneutico sembra, in particolare, trascurare che all'abrogazione di tale specifica disposizione si è affiancata l'introduzione dell'articolo 161 bis cod. penumero , in forza del quale la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, comporta non più la sospensione ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione. Ed essendo pacifico che quest'ultima disposizione sia meno favorevole rispetto a quella disciplinata dalla legge Orlando, l'effetto abrogativo non può essere considerato separatamente dalla definitiva cessazione del corso della prescrizione in quanto nella comparazione di due discipline va individuata la norma più favorevole in concreto previa comparazione dei due sistemi in astratto, non essendo consentita l'applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato ma occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina Sez.5, numero 26801 del 17/04/2014, Cappetti, Rv. 260228-01 Sez. 5, numero 43343 del 05/10/2010, Poi, Rv. 248783 - 01 . In definitiva, ritiene il Collegio che la disciplina della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando sia più favorevole rispetto alla disciplina sopravvenuta che, pur avendo abrogato la sospensione del corso della prescrizione, ne ha tuttavia contemporaneamente introdotto la cessazione definitiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo il regime della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo esclusivamente ed espressamente per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. 3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La questione con la quale si deduce la nullità del decreto di citazione in appello per violazione del termine a comparire ritenendosi applicabile l'articolo 601, comma 3 cod. proc. penumero introdotto dall'articolo 34, comma 1, lett. g , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 27/06/24 nel procedimento numero 35543/2023 ric. H.N. di cui allo stato si conosce la sola notizia di decisione. Al Supremo Collegio, al fine di dirimere il contrasto incorso tra le sezioni semplici ricordato dal ricorrente, era stato chiesto se la disciplina dell'articolo 601, comma 3, cod. proc. penumero , introdotta dall'articolo 34, comma 1, lett. g , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, fosse applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024. Ebbene, ha prevalso l'orientamento secondo il quale l'articolo 601, come riformato dal d.lgs. numero 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, deve ritenersi applicabile solo alle impugnazioni proposte a partire dal 1 luglio 2024, in quanto sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni così in precedenza Sez. 2, numero 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01 Sez. 5, numero 5347 del 02/02/2024, Pedata, Rv. 285912 4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente ritiene che con l'atto di appello aveva introdotto elementi per dubitare del buon funzionamento dell'etilometro con cui era stato controllato il F.G. sul rilievo che i risultati ottenuti con lo stesso modello di etilometro erano stati ritenuti inattendibili con altra sentenza di merito del Tribunale di Bologna numero 1088 del 20.5.2020 Il tema devoluto era nel senso che, ancorché il verbale di accertamento urgente che riportava il numero di matricola dell'etilometro lo indicasse come debitamente omologato non c'erano ulteriori dati conoscitivi di tale omologazione. Con tutta evidenza il devoluto - che poteva solo essere meglio specificato con la successiva memoria cfr. Sez. 3, numero 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare conf. Sez. 1, numero 46950 del 2/11/2004, Sisic, Rv. 230281 - era in tal senso e la Corte territoriale pagg. 3-4 ha fornito una risposta operando un buon governo dei principi di legittimità richiamati avendo già il giudice di primo grado, con puntuale ed adeguata motivazione, chiarito la non rilevanza del precedente di merito citato dalla difesa in quanto attinente ad una vicenda nella quale erano emerse specifiche ragioni per ritenere il malfunzionamento dello strumento di misurazione, circostanza non verificatasi invece nel caso in esame. Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità cfr. ex multis, Sez. 4 numero 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 numero 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass. Sez. 4, numero 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937 Sez. 4 numero 517 dell'11/2/2021, Guiducci, non mass. oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 numero 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass, e Sez. 4 numero del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass. hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'articolo 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, numero 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale numero 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex articolo 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest così Sez. 4, numero 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189 , fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 numero 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032 , che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. Peraltro, come evidenziato dai giudici di merito lo stato di alterazione del F.G. risultava comunque corroborato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l'alito vinoso e lo stato di agitazione non essendovi dunque dubbi in punto di responsabilità. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.