Nel caso di specie, il Comune di Milano ha autorizzato una società telefonica ad installare e operare un impianto/stazione radio base con una potenza superiore a 20 Watt in un edificio milanese. Alcuni condomini hanno contestato questa autorizzazione, chiedendo la sua sospensione.
I condomini in questione hanno sostenuto che l'installazione dell'impianto, oggetto di causa, violava diverse normative statali e regionali riguardanti le telecomunicazioni e la costruzione degli impianti. Il tutto sostenuto dalla legge della Lombardia numero 11 del 2001 che vieta l'installazione di impianti per le telecomunicazioni vicino ai parchi giochi, a meno che la potenza non superi i 7 Watt, limite che in questo caso, secondo gli attori, è stato superato. Tuttavia, l'ARPA Lombardia ha emesso un parere favorevole riguardo all'impianto, sostenendo il rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica stabiliti dalla normativa statale, sostenendo, così, il Comune di Milano. Inoltre, l'autorizzazione per l'installazione dell'impianto non richiedeva ulteriori approvazioni edilizie specifiche, poiché gli impianti come quello in oggetto sono generalmente compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. I condomini, ricorrendo presso il TAR Lombardia, hanno anche contestato, invano, la rappresentazione sommaria dello stato dei luoghi da parte della società telefonica nei documenti presentati, sostenendo che non avevano individuato correttamente il parco giochi nelle vicinanze. Ma, sia la società “incriminata” sia ARPA hanno eseguito tutte le valutazioni necessarie. Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dai condomini, confermando che l'installazione dell'impianto radio base era conforme alla normativa vigente.
Presidente Russo – Estensore Zucchini Fatto Con provvedimento numero 21/2019 dell'11.10.2019 il Comune di Milano autorizzava la società I. Spa di seguito anche solo “I.” all'installazione ed all'esercizio di un impianto/stazione radio base SRB con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt sull'immobile sito in … . Gli esponenti sono condomini del Condominio “ … ” di via … , posto nelle vicinanze dell'impianto di cui sopra in particolare la SRB è collocata a ridosso di un parco giochi formato da un'area per bambini, da un campo da calcetto e da uno per la pallacanestro. Gli stessi condomini, unitamente al Condominio in persona dell'Amministratore, impugnavano il citato provvedimento comunale numero 21/2019, chiedendone la sospensiva. Si costituivano in giudizio il Comune ed I., concludendo entrambi per il rigetto del gravame. In esito all'udienza in camera di consiglio del 23.6.2020 l'istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione numero 860/2020, per insussistenza del fumus del ricorso. Alla successiva pubblica udienza del 7.5.2024 la causa era discussa e trattenuta in decisione. Diritto 1. La complessiva infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di I. nella memoria del 16.4.2024 e dalla difesa comunale nel corso della discussione orale all'udienza pubblica. 2.1 Con il provvedimento ivi gravato cfr. il docomma 1 dei ricorrenti il Comune di Milano ha autorizzato l'installazione di una SRB in via … nelle adiacenze di un parco giochi, di fronte al quale si erge il Condominio degli esponenti. Il parco giochi, in particolare, è stato realizzato quale opera di urbanizzazione secondaria, poi consegnata al Comune che provvede alla sua gestione cfr. il docomma 14 dei ricorrenti . Nel primo mezzo di gravame viene lamentata la violazione di una pluralità di norme di legge statali e regionali riguardanti gli impianti di cui è causa, fra cui l'articolo 87 del D.Lgs. numero 259 del 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche o anche solo “CCE”, nel testo applicabile ratione temporis , l'articolo 31 del DPR numero 380 del 2001 Testo Unico dell'edilizia o anche solo “TUE” e soprattutto l'articolo 4 della legge regionale LR della Lombardia numero 11 del 2001. I ricorrenti evidenziano che l'articolo 4 comma 8 della LR vieta l'installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza fra gli altri dei parchi-gioco, salvo che la potenza dell'impianto non sia superiore a 7 Watt e nel caso di specie la potenza supera tale limite. L'Amministrazione di Milano e l'Arpa che ha rilasciato parere favorevole cfr. il docomma 3 dei ricorrenti – così si continua nel gravame - non avrebbero effettuato le verifiche necessarie ed avrebbero così consentito l'installazione della SRB di cui è causa in palese spregio della normativa suindicata. La doglianza non merita condivisione, come del resto già messo in luce dalla scrivente Sezione nella propria ordinanza cautelare numero 860 del 2020. In tema di installazione di SRB con riguardo ai siti definiti “sensibili”, preme evidenziare che l'articolo 4 comma 8 della citata legge regionale prevedeva originariamente una distanza minima di 75 metri degli impianti dai siti sensibili. La norma regionale, laddove introduceva un limite distanziale misurato in metri lineari al pari della normativa urbanistica ed edilizia che contempla le varie ipotesi delle c.d. fasce di rispetto è stata però dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale numero 331 del 2003. La lettura della pronuncia del Giudice delle leggi è essenziale per l'esatta interpretazione della normativa statale e regionale in materia di SRB e siti sensibili. In particolare, la Corte ha rilevato che - la previsione di un limite minimo di distanza configura un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture e tale divieto non è consentito dalla legislazione statale in materia D.Lgs. numero 259 del 2003 e legge numero 36 del 2001 , che qualifica l'attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le SRB sono qualificate dal CCE come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria - per fare fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria il legislatore statale ha scelto un criterio fondato non sulla distanza lineare, bensì un criterio «basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti» così espressamente al punto 5.1 della parte in “Diritto” della sentenza della Corte - da ultimo punto 6 della parte in “Diritto” la Corte evidenzia che il divieto di installazione “in corrispondenza” di siti sensibili corrisponde sostanzialmente a quello di installare “su” tali siti. Ciò premesso, è evidente che nella presente fattispecie deve essere considerata non la distanza lineare dell'impianto dal parco giochi, quanto invece il limite di emissione elettromagnetica dell'impianto stesso, così come verificato da Arpa. Quest'ultima, nel proprio parere si veda ancora il docomma 3 dei ricorrenti, pag. 2 ha concluso nel senso che l'attivazione dell'impianto non determina il superamento dei limiti previsti dalla normativa statale in materia DPCM 8.7.2003 . Il Comune di Milano, di conseguenza, si è conformato al parere rilasciato da Arpa Lombardia. Per quanto riguarda poi le verifiche di carattere edilizio e paesaggistico, di cui si parla nel ricorso, si rileva dapprima che non risulta sull'area un vincolo paesaggistico ex D.Lgs. numero 42 del 2004, né gli esponenti adducono concrete prove in tal senso. Quanto ai profili edilizi, l'autorizzazione ivi impugnata ha carattere di autorizzazione “unica” e gli impianti come quello di cui è causa, allorché sono assentiti ai sensi del D.Lgs. numero 259 del 2003, non richiedono un ulteriore specifico titolo edilizio e sono di regola compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza numero 2253 del 2022 . In conclusione, il primo motivo deve respingersi. 2.2 Nel secondo mezzo di gravame è lamentata ancora la violazione di legge oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto I. avrebbe, nei propri documenti, rappresentato lo stato dei luoghi in maniera sommaria e senza individuare il parco giochi. Anche tale censura non pare fondata. Gli allegati alla domanda di I. evidenziano il campo giochi il quale, unitamente al Condominio, rientra nei punti di misurazione utilizzati sia da I. sia da Arpa. Si abbia riguardo, sul punto, alla relazione integrale di impatto elettromagnetico redatta da I. cfr. il docomma 9 di quest'ultima , nella quale è riportato il campo giochi si veda ad esempio la fotografia numero 3 Settore 2 a pag. 11 della relazione ed anche le altre foto a pag. 21 nella precedente pag. 20 è fatto espresso riferimento ai “ … ” di via … . Anche il più volte citato parere Arpa pone i punti di misura nelle zone del parco giochi e del Condominio cfr. ancora il docomma 3 dei ricorrenti ed in particolare la planimetria a pag. 3 . Da ultimo preme al Collegio rinviare alle fotografie ed alle rappresentazioni grafiche risultanti dalla memoria di I. del 19.6.2020 pagine da 11 a 13 per confermare che sia Arpa sia la società ivi controinteressata hanno preso in considerazione il parco giochi ed il Condominio. Arpa, inoltre, risulta avere tenuto conto delle concrete caratteristiche dell'impianto e del suo relativo impatto elettromagnetico, come si desume dalla lettura del parere stesso alle pagine numero 1 e numero 2 dove sono indicati con le lettere da “a” a “d” tutti i passaggi procedimentali compiuti da Arpa. In definitiva, devono rigettarsi il secondo motivo e quindi l'intero ricorso in epigrafe. 3. La parziale novità delle questioni affrontate e la natura delle parti coinvolte inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.