È stato pubblicato in GU del 24 agosto, numero 198, il decreto del Ministero della Giustizia del 5 luglio 2024 inerente le misure e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, l. numero 14/2024, concernente «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché' norme di coordinamento con l'ordinamento interno».
Tale decreto è stato emesso in seguito al Protocollo tra il Governo italiano e la Repubblica di Albania, firmato a Roma il 6 novembre 2023, il quale concede all'Italia l'uso gratuito di determinate aree per la costruzione di strutture destinate alle procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti non autorizzati a entrare o rimanere nel territorio italiano. Secondo l'articolo 4, comma 5, l. numero 14/2024, l'avvocato del migrante, assistito a spese dello Stato, può recarsi in Albania per svolgere il suo incarico se non può partecipare all'udienza in Italia senza compromettere i tempi del procedimento. In tal caso, sia l'avvocato che l'interprete possono ricevere un rimborso per le spese di viaggio e soggiorno, fino a un massimo di 500 euro ciascuno. Il decreto in questione chiarisce che sono rimborsabili solo i costi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree indicate nel Protocollo e per tornare in Italia. Le spese di soggiorno comprendono solo i costi documentati per l'alloggio e il cibo durante il viaggio. Per richiedere il rimborso, sia l'avvocato che l'interprete devono presentare una richiesta separata al giudice che ha presieduto l'udienza. Nella richiesta, devono specificare in dettaglio le spese di viaggio e soggiorno e fornire la documentazione comprovante le spese sostenute.
Decreto 5 luglio 2024 in G.U. del 24 agosto 2024, numero 198