L’amministratore deve evadere celermente e in tempi ragionevoli la richiesta di prendere visione della documentazione

La giurisprudenza ha chiarito che ciascun condomino ha un diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, che va soddisfatto in «tempi ragionevoli», decorrenti dalla richiesta.

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso ex articolo 633 c.p.c. con cui una condomina chiedeva al Tribunale di Ivrea di ingiungere l'amministratore al fine di ottenere la consegna dei registri contabili e gli estratti del conto corrente. A seguito del decreto ingiuntivo emesso, con atto di citazione l'amministratore vi si opponeva precisando che tramite convocazione aveva reso edotti i condomini che i documenti e i registri contabili sarebbero stati a loro disposizione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea e inoltre, comunicava che in occasione dell'approvazione del rendiconto aveva trasmetto le credenziali di accesso al sito condominiale per poter visionare i documenti. Non solo, gli originali erano consultabili presso il suo studio, previo appuntamento, tuttavia la condomina non si era mai presentata. Infine, produceva in giudizio tutta la documentazione richiesta in sede di ingiunzione cosicché parte convenuta, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, chiedeva pronunciarsi la cessata materia del contendere. Il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere e infondata, nel merito, la domanda dell'opponente precisava che i documenti richiesti dalla condomina non erano mai stati messi nella sua disponibilità, nonostante l'esplicita richiesta. Inoltre, non poteva ritenersi adempiuto implicitamente l'obbligo sulla base di un semplice rinvio alle convocazioni nelle quali comparivano alcuni codici. Non è mai stato specificato, infatti, che le credenziali fornite negli avvisi di convocazione dell'assemblea potevano essere utilizzati per accedere al sito condominiale anzi, le suddette lasciavano intendere che l'ostensione era subordinata all'appuntamento con l'amministratore presso il suo studio. Chiariti tali punti, il Tribunale richiama l'orientamento ormai dominante in giurisprudenza secondo cui «ciascun condomino ha questo diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionale l'esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli». Nel caso di specie, a fronte della richiesta iniziale di prendere visione dei documenti, la stessa non era stata evasa sollecitamente e nemmeno in tempi ragionevoli a causa dei continui e imprecisati rinvii e appuntamenti. Inoltre, secondo il giudice, se vi fosse stata reale intenzione di rendere prontamente visibili i carteggi, l'amministratore avrebbe potuto rammentale alla condomina le credenziali, cosa che, invece, non è avvenuta. La sentenza, così motivata, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della convenuta opposta.

Giudice Lorenzatti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex articolo 633 c.p.comma la sig.ra omissis premettendo di essere condomina del omissis amministrato dal Geom. omissis ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere al geom. omissis la consegna dei registri della contabilità condominiale a partire dall'esercizio 2019 e gli estratti conto del conto corrente condominiale a partire dal 2019, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio in favore della ricorrente. Con decreto ingiuntivo numero 578/2023, depositato in data 26.04.2023 e notificato in data 24.05.2023 a mezzo pec il Tribunale ingiungeva la consegna di detta documentazione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il geom. omissis ha spiegato opposizione avverso il predetto d.i. evocando in giudizio la sig.ra omissis fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. A sostegno della spiegata opposizione l'attore ha allegato, in sintesi -di essere amministratore del omissis , sito in Chivasso via omissis dal 2012 -di aver convocato l'assemblea in data 11.12.2019 cfr. docomma 1 con cui informava i condomini con fascicoletto esplicativo della contabilità e della gestione tenuta in allora, allegando relazione sintetica esplicativa, il rendiconto di gestione 2018/2019, il bilancio e il riparto preventivo 2019/2020, tabella consumi acqua e riscaldamento -che in detta convocazione i condomini erano stati allertati del fatto che le c.d. “pezze giustificative” fatture, ricevute nonché il registro di contabilità erano a disposizione dei condomini medesimi previo appuntamento con l'amministratore di omissis per tutti i cinque giorni precedenti l'assemblea condominiale -che approvato il bilancio consuntivo 2018/2019 i documenti in originale veniva consegnati al omissis che -di prassi li esaminava e tratteneva presso di sé per circa tre o quattro mesi -che con analogo modus operandi si era proceduto per l'approvazione del rendiconto 2019/2020-2020/2021-2021/2022 in occasione del quale il Geom. omissis in sede di convocazione doccomma 3-5 si premurava di trasmettere fascicolo e opuscolo informativo e indicava le credenziali di accesso al sito condominiale ove poter visionare in autonomia la documentazione -che all'esito delle predette assemblee nessun condomino aveva avanzato, ivi inclusa la convenuta omissis alcuna richiesta di visionare le “pezze giustificative” e/o il registro di contabilità e i documenti in originali venivano consegnati, come prassi, al condomino omissis -che, tuttavia, la sig.ra omissis reiteratamente e immotivatamente chiedeva dappoi all'amministratore di condominio, per mezzo del Dott. omissis lettera del 23.01.2023 la documentazione relativa alla gestione dell'Ente -che il geometra omissis non si era sottratto ad alcun obbligo di legge atteso che la stessa documentazione in originale -una volta riottenuta dal omissis il quale ne aveva la materiale disponibilità poteva essere visionabile presso lo studio del Geom., previa indicazione di una data consona per l'ostensione delle copie, appuntamento a cui tuttavia la dott.ssa omissis non si presentava chiedendo all'intestato Tribunale l'emissione dell'ingiunzione qui opposta. In diritto parte attrice, previo deposito integrale della documentazione richiesta con il d.i. opposto in sede di citazione, evidenziava l'operato intellegibile dell'amministratore improntato alla massima trasparenza chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Evidenziava, infatti, come la richiesta di ostensione della documentazione condominiale, da parte della sig.ra omissis fosse generica e non circostanziata e in ogni caso non giustificata dal momento che tutta la documentazione era visibile tramite l'accesso al sito internet del Condominio, senza intermediazione dell'amministratore. Sotto distinto ma connesso profilo parte attrice lamentava il fatto che non sussistesse in capo al condomino il diritto di ricevere copia ovvero trasmissione della documentazione quanto piuttosto uno speculare diritto di prendere visione e che, dunque, il geometra non poteva essere considerato inadempiente. Parte attrice chiedeva, quindi, conclusivamente la revoca del d.i. opposto. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.11.2023 si costituiva in giudizio la sig.ra omissis [ ] chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, stante il deposito della documentazione ingiunta, previa pronuncia sulla soccombenza virtuale della lite. In punto fattuale evidenziava come solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, in data 04.06.2023, il Geom. omissis avesse comunicato alla Dott.ssa omissis la credenziali per l'accesso all'area web riservata del condominio docomma 1 . Parte convenuta, inoltre, nel ripercorrere brevemente i fatti di cui è causa cui si rinvia integralmente da pagg. 2 a 9 evidenziava come l'amministratore di condominio si fosse sostanzialmente sottratto agli obblighi di legge, consegnando la documentazione in originale ad un condomino terzo omissis e non facendo mai riferimento nel carteggio epistolare intercorso fra le parti cenno alcuno alla documentazione archiviata in cloud sul sito del omissis . Evidenziava ancora parte convenuta come -ad ogni buon conto le credenziali di accesso al sito condominiale fossero state consegnate in modo incompleto e/o errato dall'attore nessuna convocazione indicava il codice PID essenziale per entrare su sito miocondominio e, soprattutto, nessuna convocazione trasmessa doccomma 1,3,5 fascomma attore avesse fatto cenno all'esistenza di detto gestionale ove poter visionare la documentazione. In conclusione, parte convenuta chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo il geom. omissis occasionato il giudizio. Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.07.2024 previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *** In primo luogo, vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, la causa è documentale e può essere decisa sulla base del corredo probatorio in atti, senza necessità di procedere all'istruttoria tenuto conto, peraltro, che le circostanze capitolate nelle memorie 171 ter numero 2 c.p.comma attengono a fatti documentali o da provarsi documentalmente. Venendo al merito della questione occorre dare atto preliminarmente dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della produzione in giudizio di tutta la documentazione richiesta in sede di ingiunzione. Come si è detto, parte convenuta, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ha chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale -la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario , una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso -in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio , l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio cfr. Sez. 2 -, Ordinanza numero 19845 del 23/07/2019 Rv. 654975 01 -la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 numero 28622 Nel caso di specie, applicando i già menzionati principi, è evidente come alla luce della copiosa documentazione prodotta in giudizio non esista più materia del contendere, atteso che l'ingiunzione richiesta con decreto monitorio qui opposta era proprio volta ad ottenere la suddetta documentazione. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” cfr. in tal senso Sez. 1 -, Ordinanza numero 26299 del 18/10/2018 Rv. 651303 01 , Cass. civile, sez. Ili, 25 febbraio 2009, numero 4483 Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, numero 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6 Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, numero 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8 Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, numero 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789 . Orbene, la domanda svolta dall'opponente-se scrutinata nel merito sarebbe stata senz'altro infondata per le ragioni di seguito espresse. Parte attrice si duole preliminarmente del fatto che durante l'approvazione dei bilanci tutti i condomini siano stati messi nella disponibilità di prendere visione della documentazione, previo appuntamento. Nel caso di specie è in contestazione non già la generica attività di ostensione dei documenti facenti capo al omissis durante le assemblee o in prossimità delle stesse, bensì la documentazione specifica che è stata vanamente richiesta dalla dott.ssa omissis anche per mezzo del dott. omissis all'amministratore del Condominio ovvero la contabilità condominiale a partire dall'esercizio 2019 e gli estratti conto del conto corrente condominiale a partire dal 2019. La predetta documentazione, rientrante nell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministratore, non è mai stata formalmente messa in disponibilità al condomino omissis dopo che questa ne ha formulato esplicita richiesta, né può ritenersi che tale obbligo sia stato correttamente adempiuto da un implicito rinvio alle convocazioni delle assemblee in atti doccomma 1,3,5 ove in alto, a sinistra, compaiono dei codici . Va, infatti, evidenziato come non vi sia stato mai alcun cenno, né nella convocazione medesima la dicitura alquanto laconica dei codici senza neanche indicazione del gestionale , né nel carteggio intercorso con la omissis al fatto che le password e le credenziali di accesso che erano stampigliate nelle lettere di convocazioni fossero da utilizzare per accedere al sito condominiale e ciò anche a tacere del fatto che le stesse risultavano incomplete e dunque non funzionanti, come allegato da parte convenuta cfr. relazione docomma 20 fascomma convenuta Ing. omissis . Non vi sono agli atti allegazioni da cui lo scrivente giudice possa ritenere che fosse un'informazione nota ai più e ai condomini. Peraltro, le stesse lettere di convocazioni doccomma 1,3,5 enunciano e fanno chiaramente intendere che l'ostensione fosse subordinata all'appuntamento con l'amministratore e che, dunque, non vi era facoltà di accesso illimitato alla documentazione archiviata in cloud da parte dei condomini. In ogni caso, le cd. credenziali complete con il c.d. PID, come comunicate effettivamente il 04.06.2023 sono state consegnate dall'allora amministratore di condominio solo dopo la notifica del d.i. qui opposto e dunque in momento postumo rispetto all'introduzione della fase monitoria, incardinatasi allorquando l'obbligo di rendicontazione non poteva dirsi correttamente evaso. La perizia di parte prodotta in seconda memoria dalla convenuta opposta non è stata contestata esplicitamente da parte attrice, di talché non è ostacolo a questo giudice porre alla base della decisione, unitamente agli elementi istruttori, la stessa perizia non contestata con il primo atto utile da parte attrice terza memoria omissis di parte attrice . Parte attrice obietta, infine, di non aver potuto adempiere con sollecitudine all'istanza di rendicontazione tenuto conto della genericità e della indeterminatezza delle richieste formulate dal omissis in spregio a quelle che sono le linee guida dettate dalla giurisprudenza per l'obbligo di rendicontazione. Per la verità tale obiezione risulta poco persuasiva dal momento che il d.i. è stato emesso circoscrivendo e ben perimetrato sia la specifica documentazione richiesta, sia le annualità di riferimento e tanto era stato già esplicitamente richiesto con la lettera del 20.01.2023 e con le successive richieste di sollecito. Non vi consta, peraltro, che tale elemento sia stato effettivamente ostativo alla messa in disponibilità della documentazione al contrario la dott.ssa omissis 2è stata rassicurata -per contro che una volta riottenuta la documentazione in originale dal condomino omissis mail omissis del 21.01.2023, prodotta sub docomma 2 , la stessa sarebbe stata visionabile presso lo studio del Geometra. Con riguardo alle modalità attraverso le quali si ritiene che tale obbligo di rendicontazione risulti adempiuto, la giurisprudenza ha chiarito che ciascun condominio ha questo diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l'esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli tre-quattro mesi non appaiono un tempo ragionevole, tenuto conto che il d.i. è stato notificato il 26.05.2024 . Orbene a fronte della richiesta inziale di presa visione della documentazione pervenuta con mail del 20.01.2023 è di tutta evidenza come la stessa richiesta non sia stata evasa celermente e neanche in tempi ragionevoli sia per i continui e non precisati rinvii e appuntamenti si allude a tutto il carteggio epistolare prodotto e sia perché la documentazione in originale si trovava nella disponibilità del omissis come allegato dalla stessa parte attrice e ciò di fatto ha rappresentato una negazione del diritto del omissis di prendere visione in ogni tempo dei documenti che riguardano la gestione e amministrazione del omissis . Ciò posto è evidente, ad avviso dello scrivente Giudice, che se vi fosse stata reale intenzione di rendere visibile sin da subito la documentazione richiesta dalla sig.ra omissis sarebbe stato agevole per l'amministratore di Condominio indicare e rammentare le password le credenziali e il c.d. PID onde consentire la presa visione dei documenti in cloud, ma ciò non è avvenuto come si evince chiaramente dal lungo carteggio epistolare in atto . In ragione della soccombenza virtuale della controversia, le spese di lite vanno dunque poste a carico di parte attrice in opposizione, che ha occasionato il giudizio, e liquidate secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 agg. al D.M. 147/2022 , valore indeterminato, complessità bassa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, oltre agli esposti documentati e le spese sostenute per la perizia di parte dell'Ing. omissis come dettagliate nella nota spese e documentate con le fatture in atti . In tema, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue Cass., Sezione II, Sentenza 18 maggio 2015, numero 10173 Cass. 3-1-2013 numero 84 Cass. 16-6-1990 numero 6056 Cass. 11-6-1980 numero 3716 . Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.comma non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave nell'introdurre il presente giudizio, ancorché sia stata fatta valere giudizialmente una pretesa che si è rivelata totalmente infondata. P.Q.M. Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede DICHIARA CESSATA la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo numero 578/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea R.G. 766/2023 CONDANNA l'opponente omissis C.F. , alla refusione delle spese di lite nei riguardi della convenuta opposta omissis C.F. che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese forf. 15%, oltre esposti documentati, oltre euro 2.500,00 spese di perizia , oltre IVA e CPA come per legge. RIGETTA e/o DICHIARA ASSORBITA ogni altra domanda formulata dalle parti.