Non è abnorme il provvedimento del giudice che dispone l'archiviazione parziale per infondatezza della notitia criminis

Secondo la Suprema Corte «non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art.131-bis c.p.,disponga l'archiviazione parziale per infondatezza della notitia criminis in ordine ad una parte della contestazione provvisoria, accogliendo poi nel resto la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, atteso che la verifica implicita della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità».

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, all'esito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis c.p. avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di M. R. e G. Z., indagati per il delitto di violenza privata in danno di T.R. disponeva l'archiviazione per tenuità del fatto, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa, dopo aver rilevato che l'unico episodio di rilievo penale fosse quello accaduto li 7 maggio 2020, allorchè M.R. spinse fuori dal cancello della abitazione in comproprietà la sorella T.R., con il concorso morale della madre G. Z., anche comproprietaria. Escludeva invece il GIP la rilevanza penale della ulteriore condotta pure provvisoriamente contestata, consistita nella sostituzione della serratura dell'abitazione da parte della Z., ritenendo la stessa vantare il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. Avverso l'ordinanza, la persona offesa a mezzo del proprio difensore, proponeva reclamo ex articolo 410-bis c.p.p. Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, però, rilevava come la reclamante lamentasse l'abnormità del provvedimento e non una delle cause tipizzate dall'articolo 410-bis, così riqualificando il reclamo in ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 568 comma 5 c.p.p. La persona offesa deduceva un unico motivo di doglianza, ovvero, abnormità funzionale e strutturale in merito all'abnormità funzionale, l'ordinanza impugnata avrebbe determinato la stasi del procedimento, in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa fuori dai casi consentiti dalla legge e avrebbe assunto le fattezze di un provvedimento definitorio. quanto all' abnormità strutturale, lamentava la ricorrente che la contestazione provvisoria consisteva nella violenza privata continuata, conseguente a due episodi in contestazione il GIP, però, escludendo una delle due condotte in continuazione, si sarebbe posto fuori del sistema processuale, essendo la sua cognizione esclusivamente limitata alla valutazione della particolare tenuità del fatto, non essendogli consentita l'archiviazione nel merito di una parte della condotta e per l'altra la valutazione di tenuità ex articolo 131-bis c.p.   Il Pubblico Ministero depositava requisitoria e conclusioni scritte con le quali chiedeva di dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando come l'abnormità funzionale da stasi del procedimento non sussiste in quanto l'ordinanza di archiviazione è ordinariamente superabile con la riapertura delle indagini quanto all'abnormità strutturale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, Sez. U. Scarlini, ribadiva come tale vizio potesse derivare da un difetto di potere in astratto, nel caso in esame insussistente, in quanto il GIP ha il potere di disporre l'archiviazione ovvero di una carenza di potere in concreto, che la giurisprudenza di legittimità non rinviene nella consentita decisione di una archiviazione determinata da insussistenza del reato. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Difatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ric. Toni numero 25957 del 26/03/2009 , sentenza da ultimo richiamata anche da Sez. U., n . 37502 del 28/04/2022, Scarlini, l'area dell'abnormità, ricorribili e per Cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'articolo 606, comma 1, c.p.p., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. In particolare nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, ambito ora in esame, l'abnormità strutturale è riconoscibile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale carenza di potere in astratto , ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite carenza di potere in concreto . L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» Sez. U. numero 25957 del 26/03/2009, Toni, rv. 243590 . Pertanto, il provvedimento del GIP che archivia per infondatezza della notizia di reato a fronte della richiesta della tenuità del fatto, non è abnorme, non potendosi affermare che esso non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento o che vada a determinare una stasi processuale non superabile al contrario esso è l'espressione e il risultato del potere di controllo demandato al GIP che, investito della richiesta di archiviazione, ha il dovere di vagliare e apprezzare tutti i requisiti necessari al suo accoglimento attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto posta al suo vaglio, infatti, si presenta peculiare rispetto alle altre figure indicate dagli articolo 408 e 411, c.p.p., ove si consideri che l'istituto della irrilevanza per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale proprio la necessaria esistenza di un fatto tipico tra i requisiti necessari alla configurazione dell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , importa che la richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis, c.p. implichi per il GIP l'esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che si presenta come il presupposto ineludibile del successivo apprezzamento volto a stabilire se il fatto pur sussistente sia tuttavia non punibile per la particolare tenuità. Ne consegue che il GIP, nel rilevare l'infondatezza della notitia criminis opera un legittimo esercizio del proprio potere di controllo, essendo tenuto a verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'esame della richiesta di archiviazione che gli è stata affidata dal pubblico ministero e ove si consideri che una richiesta siffatta -proprio per la peculiarità che la connota suppone che l'organo d'accusa ritenga che l'accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, che li fatto sia previsto dalla legge come reato, che vi sia la condizione di procedibilità eventualmente richiesta e che il reato non si sia estinto. La Cassazione Sez. 2, Cappello, richiama anche la necessità di soddisfare ragioni di economia processuale, in quanto tali ragioni sono sottese sia alla stessa richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto per come già evidenziato , sia dell'archiviazione in generale, li cui precipuo compito «sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà» nel senso che «limite implicito alla stessa obbligatorietà [dell'azione penale numero d.e.], razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo» Corte cost., sent. numero 88 del 1991 . Alla luce dei principi di diritto enunciati la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna per la ricorrente a sostenere le spese processuali, nonché il versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Presidente Catena – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, all'esito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. penumero   avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di Ro.Ma. e Za.Gi., indagati per il delitto di violenza privata in danno di Ro.Ta. disponeva l'archiviazione per tenuità del fatto, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa, dopo aver rilevato che l'unico episodio di rilievo penale fosse quello accaduto il 7 maggio 2020, allorchè Ro.Ma. spinse fuori dal cancello della abitazione in comproprietà la sorella Ro.Ta., con il concorso morale della madre Za.Gi., anche comproprietaria. Escludeva invece il G.i.p. la rilevanza penale della ulteriore condotta pure provvisoriamente contestata, consistita nella sostituzione della serratura dell'abitazione da parte della Za.Gi., ritenendo la stessa vantare il diritto di abitazione ex articolo 540 cod. civ. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo ex articolo 410-bis cod. proc. penumero  il difensore della persona offesa. Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, rilevava come la reclamante lamentasse l'abnormità del provvedimento impugnato e non una delle cause di nullità tipizzate dall'articolo 410­bis, così riqualificando il reclamo in ricorso per cassazione ex articolo 568, comma 5, cod. proc. penumero  e disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa Ro.Ta. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 3. Il motivo deduce vizio di abnormità funzionale e strutturale. Quanto al primo vizio l'ordinanza impugnata avrebbe determinato la stasi del procedimento, in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa fuori dai casi consentiti dalla legge e avrebbe assunto le fattezze di un provvedimento definitorio. Quanto alla abnormità strutturale, lamenta la ricorrente che la contestazione provvisoria consisteva nella violenza privata continuata, conseguente a due episodi in contestazione il G.i.p., però, escludendo una delle due condotte in continuazione, si sarebbe posto fuori del sistema processuale, essendo la sua cognizione esclusivamente limitata alla valutazione della particolare tenuità del fatto e non essendogli consentita l'archiviazione nel merito di una parte della condotta e per l'altra la valutazione di tenuità ex articolo 131-bis cod. penumero Con la memoria depositata al Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, la ricorrente evidenziava anche come la sola pluralità di episodi contestati in continuazione doveva ritenersi ostativa al riconoscimento della tenuità del fatto, integrandosi così la permanenza del reato. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'articolo 23, comma 8, D.L. numero 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'articolo 7, comma 1, D.L. numero 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del D.Lgs. lO ottobre 2022 numero 150, come modificato dall'articolo 5-duodecies D.L. 31 ottobre 2022, numero 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, numero 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, numero 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, numero 18. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tomaso Epidendio, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'articolo 23 comma 8, D.L. 127 del 2020 con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando come l'abnormità funzionale da stasi del procedimento non sussista in quanto l'ordinanza di archiviazione è superabile con la riapertura delle indagini quanto alla abnormità strutturale, richiamando Sez. U, Scarlini, ha evidenziato come tale vizio possa derivare da un difetto di potere in astratto, nel caso in esame insussistente, in quanto il G.i.p. ha il potere di disporre l'archiviazione, ovvero di una carenza di potere in concreto, che la giurisprudenza di legittimità non rinviene nella consentita decisione di una archiviazione determinata da insussistenza del reato. 6. Il difensore della persona offesa, avvocato Giorgio Weil, ha rappresentato con memoria conclusiva come l'ordinanza di archiviazione integri una violazione di legge in relazione all'articolo 131-bis cod. penumero , in quanto difettano l'occasionalità della condotta e la cessazione della stessa. 7. Il difensore degli indagati, avvocato Roberto Casucci, ha chiesto con memoria conclusiva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con liquidazione delle spese, rappresentando come la querelante non abbia contestato che il fatto sia di lieve entità e rappresentando la estraneità ai fatti della Za.Gi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che l'articolo 411, con l'inserimento del comma 1-bis, a mezzo dell'articolo 2, comma 1, lett. b , D.Lgs. 16 marzo 2015, numero 28, delinea un autonomo procedimento, modulato in relazione alla peculiare pronuncia conseguente alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Come osservato in dottrina la disciplina ordinaria per l'archiviazione dovrà trovare applicazione in quanto compatibile . A riprova della peculiarità della disciplina, è stato affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'articolo 411, comma 1, cod. proc. penumero , è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli articolo 408 e ss. cod. proc. penumero  idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. penumero   Sez. 6, numero 10455 del 14-02-2018, Massida, rv. 272247 -01 conto numero 36857 del 2016 rv. 268323 -01, numero 40923 del 2017 rv. 271010 -01 . La disciplina sollecita, a ben vedere, un contraddittorio argomentativo preliminare rispetto all'udienza camerale, che resta evenienza anche eventuale. Infatti, il pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, sia alla persona offesa che all'indagato, i quali possono presentare opposizione all'archiviazione, indicando le ragioni del dissenso, che devono essere connotate per entrambi dai requisiti di concretezza e pertinenza previsti per contestare sia la sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'articolo 131-bis Sez. 5, numero 49046 del 17-07-2017, Cargnoni, rv. 271478 -01 sia l'insussistenza del reato Sez. 3, numero 14740 del 19-12-2019, dep. 2020, Terzo, rv. 279380 -01 , il che rileva per il caso in esame. Nell'ipotesi in cui il giudice argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione potrà disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio Sez. 6, Massida, cit. . Altrettanto dovrà fare il Gip nel caso in cui non sia intervenuta alcuna opposizione, data l'indubbio senso letterale dell'articolo 411, comma 1-bis, terzo e quarto periodo In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5 . Pertanto, l'udienza camerale ai sensi dell'articolo 409, comma 2, cod. proc. penumero , sancita dal procedimento 'ordinario' in tema di archiviazione, è prevista solo a richiesta di una delle parti interessate, attraverso l'atto di opposizione ammissibile, spettando al Gip il vaglio di ammissibilità sulle ragioni di dissenso. Se l'opposizione manca o è inammissibile l'udienza non deve essere tenuta. 3. Tanto premesso, le doglianze della ricorrente si fondano sulla prospettata abnormità del provvedimento. A riguardo va evidenziato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ric. Toni numero 25957 del 26-03-2009 , sentenza da ultimo richiamata anche da Sez. U, numero 37502 del 28-04-2022, Scarlini, l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'articolo 606, comma l, cod. proc. penumero , quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. In particolare nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, ambito ora in esame, l'abnormità strutturale è riconoscibile soltanto nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale carenza di potere in astratto , ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite carenza di potere in concreto . L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rileva bile nel corso futuro del procedimento o del processo Sez. U. numero 25957 del 26-03-2009, Toni, rv. 243590 -01 conto da ultimo Sez. U, numero 20569 del 18-01-2018, Ksouri, rv. 272715 . Le Sezioni Unite Ksouri hanno avuto modo di distinguere l'ambito concettuale della abnormità, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità. In questa situazione la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi Sez. U, numero 33 del 22-11-2000, Boniotti , perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'articolo 568, comma 1, cod. proc. penumero Sez. U, numero 20569 del 18-01-2018, Ksouri, in motivazione . 4. Tanto premesso, il ricorso lamenta per un verso abnormità funzionale da stasi del procedimento. A tal riguardo deve rilevarsi come correttamente la Procura generale abbia evidenziato che a fronte del potere di archiviazione attribuito al G.i.p. il provvedimento di accoglimento che ne consegue è sempre suscettibile di superamento per riapertura delle indagini ex articolo 414 cod. penumero Non a caso, Sez. 4, numero 1557 del 28-11-2013, dep. 2014, p.o. in proc. c ignoti, rv. 258562 -01 ha escluso l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell'inesistenza della querela, poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini conf. Sez. 2, numero 39153 del 27-09-2012, Nicastro, rv. 252982 -01 . Va anche evidenziato che il potere di domanda ex articolo 414 cod. proc. penumero  attribuito al pubblico ministero in via esclusiva, è suscettibile di una iniziativa sollecitatoria da parte della persona offesa, tanto che si è affermato che il rigetto da parte del pubblico ministero della sollecitazione della persona offesa a presentare una richiesta di riapertura delle indagini, ai sensi dell'articolo 414 cod. proc. penumero , non preclude il diritto della medesima persona offesa a presentare il ricorso per cassazione contro il già adottato provvedimento di archiviazione, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 409, comma sesto, cod. proc. penumero   Sez. 6, numero 44410 del 17-10-2013, Antonino, rv. 256970 -01 in motivazione la Corte ha precisato che la sollecitazione della parte offesa rivolta al P.M. non può essere considerata come rinuncia implicita a far valere eventuali nullità verificatesi nel procedimento che ha portato all'archiviazione . Pertanto, il motivo sul punto della abnormità funzionale è infondato in quanto il provvedimento non ha il carattere della definitività non rimediabile. 5. Quanto alla denunciata abnormità strutturale, correttamente la Procura generale evidenzia come il G.i.p. sia titolare del potere in astratto attribuitogli dall'ordinamento di archiviare il procedimento. In ordine al deficit di potere in concreto deve evidenziare questa Corte come la censura sia inammissibile, a fronte del provvedimento del G.i.p. che accoglieva la richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis, previa declaratoria di insussistenza di una delle due condotte di violenza privata. Si tratta di un potere quello di valutare e ritenere l'infondatezza della notizia di reato anche a fronte di una richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis che è attribuito al G.i.p. A ben vedere, alla richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis consegue, proprio per la peculiarità del procedimento, il contraddittorio eventuale, come anticipato, in ragione della opposizione dell'indagato e-o della persona offesa. È evidente che le ragioni della richiesta di archiviazione presuppongano che il pubblico ministero abbia valutato la sussistenza del fatto in sé, nei termini della fondatezza della notizia di reato che consenta di formulare una ragionevole previsione di condanna articolo 408, comma 1, cod. proc. pen ciò spiega la ragione per la quale la persona offesa, che voglia opporsi alla richiesta di archiviazione, non debba farlo nelle forme previste dall'articolo 410, comma 1, cod. proc. penumero , quindi con l'indicazione delle indagini suppletive a pena di inammissibilità, come accade per una richiesta di archiviazione ex articolo 408 per infondatezza della notizia di reato. Tra gli altri casi di archiviazione, l'articolo 411, comma 1, cod. proc. penumero  indica anche quella per tenuità del fatto e prevede l'applicazione tout court anche dell'articolo 410 cod. proc. penumero tale richiamo, come anticipato, deve essere inteso nel senso della compatibilità delle norme generali dell'archiviazione con lo speciale procedimento delineato dal comma 1-bis della stessa norma processuale. Cosicchè il rinvio all'articolo 410 cod. proc. penumero  non può essere inteso come riferito anche alle ragioni di inammissibilità dell'opposizione ordinaria della persona offesa alla richiesta di archiviazione. In sostanza l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto non deve contenere a pena di inammissibilità le indicazioni delle indagini suppletive, ma certamente può contenerle, in quanto anche la fondatezza o meno della notizia di reato fa parte del giudizio sulla tenuità come antecedente logico. Difatti, fin dall'applicazione della nuova disciplina in tema di tenuità, fu osservato con condivisibile motivazione che gli opponenti alla richiesta di archiviazione debbano indicare le ragioni del dissenso , ovvero contestare la sussumibilità della condotta nell'ipotesi di particolare tenuità prevista dell'articolo 131-bis c.p.p. attività ben diversa da quella richiesta dall'articolo 410 c.p.p. alla parte offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Stante il diverso titolo della richiesta di archiviazione ex articolo 411 c.p.p, rispetto a quella per infondatezza della notitia criminis prevista dall'articolo 408 c.p.p., la persona offesa non deve dunque porre a fondamento dell'opposizione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata con l'indicazione di indagini suppletive e dei relativi mezzi di prova, come prescritto dall'articolo 410 c.p.p ma deve controdedurre in merito alla sussistenza della speciale causa di non punibilità posta dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione Sez. 4, numero 8384 del 22-12-2015, dep. 01-03-2016, Popirlan, Rv. 266227 -01 solo sulla diversità delle opposizioni della persona offesa e sulla ammissibilità di quella ex articolo 411, comma 1-bis, anche senza indicazione delle indagini suppletive, vedi Sez. 4, numero 10402 del 29-11-2017, dep. 07-03-2018, Nucu, Rv. 272237 -01 Sez. 5, numero 49046 del 17-07-2017, Cargnoni, Rv. 271478 -01 . Tanto premesso deve evidenziarsi come nel caso in esame, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero per tenuità del fatto ha introdotto il contraddittorio camerale, nelle forme dell'articolo 409, comma 5, cod. proc. penumero L'ambito della decisione all'esito della camera di consiglio è stata correttamente ritenuta coinvolgente anche la fondatezza o meno della notizia di reato, in linea con quanto già affermato da questa Corte che ha escluso l'abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis cod. penumero , disponga invece archiviazione per infondatezza della notitia criminis nella specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità Sez. 2, numero 41104 del 13-09-2019, Cappello, Rv. 277044 -01 in motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le prerogative della parte offesa, che, ex articolo 411, comma 1-bis, cod. proc. penumero , può prendere visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione . Tale principio deve ritenersi oltremodo condivisibile, in quanto la circostanza che a fronte della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto la persona offesa non debba, a pena di inammissibilità, indicare nuove indagini, ma solo esprimere le ragioni di dissenso, non impedisce alla stessa persona offesa, come evidenziato nelle richiamate pronunce sul tema, di introdurre anche ragioni relative alla necessità di approfondimenti investigativi ulteriori o di richiedere la formulazione dell'imputazione coatta, anche in sede di udienza camerale, tenendo in conto che il thema decidendum dell'udienza camerale ex articolo 411, comma 1-bis e 409, comma 5 è definito anche dagli epiloghi possibili, vale a dire dai provvedimenti che il giudice per le indagini preliminari può assumere all'esito dell'udienza camerale l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero di archiviazione per tenuità del fatto, il rigetto della stessa, con trasmissione degli atti al pubblico ministero, al quale possono aggiungersi l'ordine di formulare l'imputazione coatta o di svolgere ulteriori indagini, in ragione della previsione dell'articolo 411, comma 1-bis, ultima parte, in modo simmetrico a quanto previsto per l'udienza camerale a seguito di opposizione 'ordinaria' ex articolo 410 cod. proc. penumero Tale dinamica palesa come anche l'epilogo della archiviazione per infondatezza della notizia di reato sia possibile, quale definizione compatibile con il procedimento speciale indicato, sia per il rinvio letterale dell'articolo 411, comma 1, anche in caso di archiviazione per tenuità del fatto, all'articolo 409 cod. proc. penumero  che regola i provvedimenti conseguenti alla richiesta di archiviazione 'ordinaria', sia anche perché il contraddittorio esclude che l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato conduca a soluzioni 'a sorpresa' per le parti. D'altro canto, Sez. 2, Cappello offre argomenti oltremodo convincenti allorchè, per un caso analogo a quello in esame, osserva che il provvedimento del G.i.p., che archivia per infondatezza della notizia di reato a fronte della richiesta per tenuità del fatto, non è abnorme, non potendosi affermare che esso non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero che determini una stasi processuale non altrimenti superabile, per come richiesto per potersi ritenere configurata l'abnormità al contrario esso è l'espressione e il risultato del potere di controllo demandato al G.i.p. che, investito della richiesta di archiviazione, ha il dovere di vagliare e apprezzare tutti i requisiti necessari al suo accoglimento attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto posta al suo vaglio, infatti, si presenta peculiare rispetto alle altre figure indicate dagli articolo 408 e 411, cod. proc. penumero , ove si consideri che l'istituto della irrilevanza per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale proprio la necessaria esistenza di un fatto tipico tra i requisiti necessari alla configurazione dell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , importa che la richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis, cod. penumero  implichi per il G.i.p. l'esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che si presenta come il presupposto ineludibile del successivo apprezzamento volto a stabilire se il fatto pur sussistente sia tuttavia non punibile per la particolare tenuità ne consegue che il G.i.p., nel rilevare l'infondatezza della notitia criminis opera un legittimo esercizio del proprio potere di controllo, essendo tenuto a verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'esame della richiesta di archiviazione che gli è stata affidata dal pubblico ministero e ove si consideri che una richiesta siffatta proprio per la peculiarità che la connota suppone che l'organo d'accusa ritenga che l'accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, che il fatto sia previsto dalla legge come reato, che vi sia la condizione di procedibilità eventualmente richiesta e che il reato non si sia estinto. Sez. 2, Cappello richiama anche la necessità di soddisfare ragioni di economia processuale, in quanto tali ragioni sono sottese sia alla stessa richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto per come già evidenziato , sia dell'archiviazione in generale, il cui precipuo compito sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà nel senso che limite implicito alla stessa obbligatorietà dell'azione penale numero d.e. , razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo Corte cost., sento numero 88 del 1991 . Ciò vale ancor più a seguito del vaglio più penetrante richiesto al g.i.p. a seguito dell'intervento di modifica dell'articolo 408 cod. proc. penumero  da parte dell'articolo 22 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, con il riferimento ai soli elementi acquisiti nel corso delle indagini e alla esclusione di una ragionevole previsione di condanna la Procura generale richiama la pronuncia di questa Corte che ha escluso l'abnormità, per carenza di potere in concreto, del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 408 cod. proc. penumero  dall'articolo  22 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato Sez. 5, numero 32936 del 12-07-2023, Fontana, rv. 284989 ­01, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, sulla base della valutazione della piattaforma conoscitiva, insuscettibile di acquisizioni ulteriori, ha escluso l'esistenza di espressioni lesive della reputazione dell'opponente . Tale condivisibile pronuncia esclude quindi che, nel caso in esame, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone, nell'escludere la sussistenza di una delle condotte della provvisoria contestazione, abbia esorbitato dai propri poteri. Infine, deve anche evidenziare questa Corte come la soluzione sostenuta dalla ricorrente, che impedisce al G.i.p. di poter archiviare per infondatezza della notizia di reato, risulti in vero contrastare con il principio della ragionevole durata del processo, come già evidenziato, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale sent. numero 111 del 2022 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 568, comma 4, c.p.p., quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale ha infatti ribadito che la nozione di ragionevole durata del processo in particolare penale è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici e tra loro confliggenti interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa ex plurimis, sento numero 260 del 2020, numero 124 del 2019, numero 12 del 2016 e numero 159 del 2014 . La Corte costituzionale, anche richiamando la sentenza numero 317 del 2009, osservava anche che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, Un processo non giusto , perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto articolo 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'articolo 24, secondo comma, Cost. diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'articolo 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo . Ma nel caso in esame, per le ragioni esposte, a fronte del contraddittorio che consente alla persona offesa di far valere tutte le proprie ragioni, l'interpretazione che limiti i poteri del G.i.p. alla sola valutazione di sussistenza della tenuità o meno del fatto risulta irragionevole causa di un prolungamento dei tempi del procedimento. Deve pertanto escludersi ogni abnormità dell'ordinanza impugnata. 6. In ordine alla violazione di legge sostanziale, denunciata con la memoria da parte della difesa della ricorrente, che costituisce sviluppo del reclamo ex articolo 410-bis cod. proc. penumero , non di meno deve osservarsi che Sez. 3, numero 5454 del 27-10-2022, dep. 2023, Pandolfi, rv. 284139 -01, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 411, comma 1-bis, cod. proc. penumero  per contrasto con l'articolo 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 410-bis, comma 2, cod. proc. penumero , essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilità per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost. Ciò vale anche in relazione alla persona offesa. Quello proposte dalla ricorrente, quali violazione di legge in relazione all'articolo 131-bis cod. proc. penumero , sono però doglianze relativamente al vincolo della continuazione e alla non occasionalità della condotta che risulterebbe permanere assolutamente aspecifiche, in quanto non si confrontano con il provvedimento impugnato, che ha ritenuto sussistere una unica condotta di violenza privata, dal che i riferimenti alla continuazione, alla reiterazione, alla permanenza dei reati, risultano non confrontarsi con la valutazione del G.i.p. 7. Deve pertanto affermarsi che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis cod. penumero , disponga l'archiviazione parziale per infondatezza della notitia criminis in ordine ad una parte della contestazione provvisoria, accogliendo poi nel resto la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, atteso che la verifica implicita della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità. Confermano tale conclusione il rinvio dell'articolo 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. penumero  all'articolo 409 cod. proc. penumero , quanto alle decisioni finali, il contraddittorio fra le parti conseguente all'opposizione e la facoltà per la persona offesa di interloquire suggerendo anche ulteriori indagini e opponendosi alla archiviazione, che il G.i.p. può accogliere stante il possibile esito decisorio ex articolo 409, commi 4 e 5, nonché il principio di ragionevole durata del processo. 8. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9. Va disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.