L’Amministrazione Finanziaria non potrà più avvalersi del redditometro come strumento di rideterminazione della pretesa erariale

L’amministrazione Finanziaria non potrà più far uso dello strumento redditometrico per rideterminare la pretesa erariale. È di qualche giorno fa la pubblicazione in GU del Decreto Correttivo recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»  d. lgs. numero 108 del 5 agosto 2024 .

L'articolo 5 del predetto decreto rubricato “Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche” ha abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 38, d.P.R. numero 600/1973. Quest'ultimo prescriveva la possibilità per l'Ufficio di recuperare le somme dovute dal contribuente mediante l'utilizzo di indici di capacità contributiva fissati annualmente con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze e tenendo in considerazione le cd. categorie a rischio. Si tratta del cd. Redditometro, il quale conteneva una serie di indici di capacità contributiva possesso di automobili, di immobili, abbonamenti wi-fi, etc. . Il redditometro era funzionale a individuare il lifestage di ciascun contribuente sottoposto a controllo. In concreto il redditometro consentiva di collegare un certo importo alla disponibilità di beni o servizi in capo al contribuente che moltiplicato per un coefficiente consentiva di individuare il valore del reddito del soggetto, secondo criteri presuntivi e considerando anche le somme investite per il mantenimento dei suddetti beni o servizi. Qualche mese fa maggio 2024 il MEF aveva emanato il redditometro 2024 il precedente, invece, era stato emanato nel 2021, post emergenza sanitaria prevedendo diversi indici di capacità contributiva, tra cui vi rientravano anche le somme investite per l'acquisto di calzature e abbigliamento, nonché le somme sostenute per l'acquisto di elettrodomestici, gli abbonamenti ai mezzi di trasporto, etc. Il provvedimento da subito era stato ritenuto pregiudizievole ed eccessivamente invasivo della sfera giuridica del contribuente. Il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era arrivata la sospensione da parte del MEF, in attesa di apportare alcune modifiche all'articolo 38, d.P.R. numero 600/1973 sul punto sia consentito un rinvio ad un contributo pubblicato il 24 maggio su questa Rivista dal titolo “Il nuovo redditometro e la sospensione degli effetti da parte del MEF”, D. Mendola . La scelta è stata, allora, quella di eliminare lo strumento redditometrico, senza intaccare, tuttavia, l'accertamento sintetico, che resta in uso, il quale si fonda sul presupposto spesa-reddito, operando, quindi, un ragionamento a ritroso. L'Ufficio è legittimato ad emettere un avviso di accertamento sintetico, però, solo in caso di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato pari al 20% e «purché lo scostamento sia superiore almeno dieci volte l'importo di un assegno sociale annuo il cui valore è aggiornato per legge ogni due anni sulla base degli indici di adeguamento Istat» tale limite è stato introdotto dal Decreto Correttivo numero 108/2024 . Si punta, ancora una volta, sull'analisi del rischio indirizzando i controlli verso contribuenti per i quali vi siano concreti indizi di una condotta fiscalmente rilevante. Non qualunque scostamento, dunque, ma solo quello qualificato legittima l'uso del metodo sintetico. Probabilmente il redditometro non era più compatibile con la nuova visione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, fondato sulla “reciproca collaborazione”. Il controllo sullo “stile di vita” del contribuente rappresentava un retaggio di quel potere imperativo che la riforma fiscale ha tentato di ridimensionare, ridefinendo il ruolo del contribuente nel corso del procedimento amministrativo tributario, attribuendogli un ruolo attivo.