Con nota prot. 6273/2024/U, la S.C. ha chiesto «se nelle cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato -articolo 9, comma 1-bis e 76 del d.P.R. numero 115 del 2002 , eventuali mutamenti “in peius” delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento, siano rilevanti agli effetti dell’articolo 13, comma 1-quater, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia».
Secondo il Dirigente del Collegio, «eventuali mutamenti in peius delle condizioni economiche del ricorrente, intervenute successivamente al deposito del ricorso, non incidono sull'obbligo di pagare il doppio contributo» previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, nel caso in cui l'impugnazione sia respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Per poter rispondere al suddetto quesito, il Ministero della Giustizia ricorda a riguardo che l'articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. cit. stabilisce che «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego è dovuto il pagamento del contributo unificato per le parti che siano titolari di un reddito imponibile, “risultante dall'ultima dichiarazione”, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo testo unico». Ne consegue che «nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa». Quindi, «laddove sia stato pagato o fosse comunque dovuto il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002».