Il CNF, con sentenza numero 107/2024, ha ricordato che gli avvocati devono comportarsi con dignità e decoro non solo durante il lavoro, ma anche nella vita privata.
Confermata la sanzione disciplinare per un avvocato che ha offeso la sua ex moglie con espressioni inappropriate, non giustificate da provocazioni esterne o da reciproca offesa. La moglie del professionista aveva presentato una denuncia all'ex marito, sostenendo che quest'ultimo aveva utilizzato termini gravemente offensivi nei suoi confronti in diverse comunicazioni scritte. Il protagonista della vicenda ha sostenuto di essere stato provocato dalla coniuge e ha ammesso di aver superato certi limiti a causa della frustrazione, ma ha negato di aver causato danni o trascurato gli obblighi verso il figlio. Dopo un'attenta valutazione, il Consiglio di Disciplina Forense ha ritenuto che il ricorrente fosse responsabile delle offese e dei comportamenti molesti, pur non procedendo per alcuni fatti contestati. Il Consiglio Nazionale Forense, respingendo il ricorso in oggetto, ha quindi sottolineato che il legale non poteva essere esente dalle responsabilità disciplinari per questioni personali legate al matrimonio, e che gli avvocati devono agire con dignità e decoro in tutte le situazioni, compresa la sfera privata. Ha ribadito che non sono inaccettabili espressioni offensive, indipendentemente dalle circostanze o dalle provocazioni esterne. Infine, è stato anche evidenziato che gli insulti e le molestie protratte per oltre due anni contro l'ex moglie erano indecorose, dimostrando la gravità e la continuità dei comportamenti scorretti.
CNF, sentenza 107/2024