Di seguito è riportato un estratto delle specifiche tecniche pubblicate in data 7 agosto 2024 e delle relative modifiche a PCT e PPT. Per una consultazione degli articoli integrali si rimanda al testo. Il provvedimento acquista efficacia dal 30 settembre 2024.
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, numero 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010 numero 24. Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico articolo 15 L'atto del procedimento civile o penale in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti a è in formato PDF o PDF/A b è privo di elementi attivi c è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini d è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti e è privo di protezione di password f nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5 esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata g nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi. La struttura del documento firmato è PAdES-BES o PAdES Part 3 o CAdES-BES, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 commi 2 e 3. Formato dei documenti informatici allegati articolo 16 I documenti informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei formati documenti impaginati - PDF o PDF/A .pdf , Rich-Text Format .rtf immagini raster - JPEG .jpg, .jpeg , TIFF .tif, .tiff , GIF .gif , DICOM .dcm video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 .mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg , AVI .avi Audio MP3 .mp3 , FLAC .flac , audio RAW .raw , Waveform Audio File Format .wav , AIFF .aiff, .aif testo - TXT .txt ipertesto – XML Extended markup language .xml , HTML .html,.htm posta elettronica - eml .eml , purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a a g dell'articolo 16 formato compresso è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti del medesimo articolo .zip, .rar, .arj. Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore. Trasmissione di atti attraverso il portale delle notizie di reato articolo 18 La trasmissione di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali ordinari, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di ogni altro pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato, avviene attraverso il PNR, accessibile all'indirizzo portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home.do. L'abilitazione dei referenti interni agli uffici del pubblico ministero avviene tramite la Procedura descritta nel medesimo articolo 18. L'atto in forma di documento informatico contenente la comunicazione della notizia di reato e gli atti contenenti le note informative successive, rispettano i rispettano i requisiti di cui all'articolo 15. Gli allegati, in forma di documento informatico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 16. Gli atti e gli allegati possono avere una dimensione massima complessiva di 60 Megabyte. Le tipologie di firma ammesse sono CAdES e PAdES. Gli atti e gli allegati sono trasmessi secondo la procedura del PNR. Comunicazioni e notificazioni per via telematica articolo 21 Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi di cui agli articolo 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8 la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4 . La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 12, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico. La comunicazione o la notificazione che contiene categorie particolari di dati personali è effettuata per estratto articolo 22 . Notificazioni per via telematica a cura degli UNEP articolo 23 Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro, oppure tramite posta elettronica certificata. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articolo 17, 18 e 19 e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo 23. Richiesta di copie di atti e documenti nel procedimento civile articolo 24 Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento da parte dei soggetti non abilitati è disponibile, sul punto di accesso e sul PST, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del Regolamento e dell'articolo 23-bis del CAD articolo 25 . Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati articolo 26 Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF o PDF/A. Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato articolo 27 Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'articolo 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, numero 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'articolo 4 del d.l. 29 dicembre 2009, numero 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, numero 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all'articolo 17. Fonte IUS/Processo telematico
Specifiche tecniche_ex articolo 34 d.m. numero 44_2011_ 7 agosto 2024