Il comune deve limitare la diffusione di dati personali

Se riceve una sanzione per eccesso di velocità un personaggio noto è opportuno che il primo cittadino limiti le comunicazioni con gli organi di stampa. In particolare, sui punti patente sottratti e altri dati personali dell’automobilista.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento numero 376 del 20 giugno 2024. Un parlamentare incappato come altri cittadini in una serie di infrazioni stradali accertate automaticamente in un comune ha presentato reclamo all’Autorità in riferimento ad alcuni articoli di stampa riportanti dichiarazioni del sindaco contenenti anche dati personali del trasgressore. La vicenda è particolarmente movimentata. Sul lago di Garda un misuratore automatico di velocità ha scatenato la rabbia di molti trasgressori e l’attenzione della cronaca. Dall’istruttoria del Garante risulta accertato «che, contrariamente a quanto lamentato nel reclamo, la diffusione a mezzo stampa non è da imputare al sindaco, bensì alle diverse testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia il sindaco non ha diffuso informazioni durante un convegno pubblico. Dall’accertamento dei fatti come ricostruiti nell’ambito dell’istruttoria, il sindaco si è limitato a rispondere ad alcune domande poste telefonicamente dal giornale il Corriere di Verona, in relazione alla vicenda delle sanzioni per eccesso di velocità irrogate alla reclamante e già diffuse dalla stampa. Il trattamento effettuato dal sindaco è consistito, quindi, nella comunicazione di alcune precisazioni alla giornalista, la quale era già a conoscenza del fatto che la reclamante aveva ricevuto diverse sanzioni per eccesso di velocità rilevate dal dispositivo autovelox oggetto di contestazione da parte dell’utenza e dell’interrogazione parlamentare presentata dalla stessa reclamante». Nel corso della successiva intervista invece il primo cittadino «ha comunicato informazioni in parte rese pubbliche dalla stessa reclamante nelle interviste e iniziative promosse a contrasto dell’attività dell’amministrazione locale, nonché alcune indicazioni aggiuntive. Non può, dunque, condividersi quanto dichiarato nel corso dell’istruttoria in relazione al fatto che il trattamento effettuato dal sindaco sia collegato solo casualmente al ruolo che omissis svolge, essendo tale trattamento posto in essere per fini strettamente connessi a tale ruolo, e, pertanto, imputabile al comune di omissis e non al soggetto persona fisica che ricopre il ruolo di rappresentante dell’ente. Da ultimo, non possono essere ritenute sufficienti per giustificare la comunicazione dei dati personali del reclamante le circostanze per cui la vicenda e alcune informazioni fossero già note nell’ambito della comunità locale e riportati da alcuni organi di stampa a livello locale. Come chiarito in numerose decisioni dal Garante, infatti, i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo ove consentito dal quadro giuridico di riferimento, a nulla rilevando che i medesimi dati siano eventualmente stati resi di pubblico dominio altrove per altre finalità. Così circoscritta la condotta, con riferimento a tali informazioni aggiuntive risulta, pertanto, che il trattamento è stato effettuato in assenza di una base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e minimizzazione». In conclusione, il collegio ha dichiarato illecita la condotta tenuta dal comune, limitandosi ad ammonire il titolare del trattamento.

Provvedimento del 20 giugno 2024, numero 346