L’autocertificazione richiesta dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio può riguardare anche situazioni reddituali o economiche di terzi quali familiari conviventi, ma al giudice non è conferito il potere di richiedere ai predetti un’autonoma autocertificazione.
Il Presidente del Tribunale di Milano, con ordinanza datata 2 aprile 2024, rigettava l'opposizione avverso il decreto con il quale, il 12 gennaio 2024, il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse di un imputato. Il difensore di fiducia ha quindi, proposto ricorso per cassazione. Il rigetto si basava sulla tesi secondo cui la documentazione presentata a sostegno, datata 2021 e non, come prescritto, 2022, posto che l'imputato aveva presentato autocertificazione in cui dichiarava di non aver prodotto redditi nell'anno 2022, contrastava con le indicate previsioni del testo normativo di riferimento poiché manchevole dell'autocertificazione della madre dell'istante relativa ai redditi prodotti nel 2022. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che l'articolo 76 d.P.R. numero 115/2002, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non richiede, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, autocertificazioni relative ai redditi prodotti, sottoscritte dai componenti della famiglia dell'istante con esso conviventi, esigendo esclusivamente una dichiarazione sostitutive di certificazione del predetto, redatta a norma dell'articolo 46, comma 1, lett. o , d.P.R. numero 445/2000, con la quale si attesti la ricorrenza delle condizioni reddituale e del reddito complessivo valutabile. Ciò premesso, nella nozione di reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio possono rientrare anche le situazioni reddituali e\o economiche facenti capo ai familiari conviventi, ma questa possibilità non consente al giudice di richiedere a questi un'autonoma autocertificazione concernente la propria situazione economica e\o reddituale, non conferendogli un tale potere il menzionato dato normativo. Cosicché, la Suprema Corte ritiene che il Presidente del Tribunale di Milano, nel fondare sulla mancata allegazione di un'autocertificazione della madre relativa ai redditi prodotti nel 2022, il rigetto avverso il provvedimento del primo giudice dichiarativo dell'inammissibilità, ha erroneamente applicato l'articolo 79 d.P.R. numero 115/2002 che prevede, tra i soli requisiti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dal soggetto che ha formulato l'istanza, redatta a norma dell'articolo 46, comma 1, lett. o , d.P.R. numero 445/2000.
Presidente Dovere - Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 02/04/2024, il Presidente del Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione avverso il decreto con il quale, il precedente 12/01/2024, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nell'interesse di M.M.E.M 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M.M.E.M., avv.to Massimo Lovati, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , c ed e , cod. proc. penumero , violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli articolo 76, commi 1, 2 e 3 e 79 d.P.R. numero 115 del 2002, inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'articolo 125 cod. proc. penumero in relazione all'articolo 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova in punto di ritenuta insussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato. Sostiene, in particolare, che la decisione del Presidente del Tribunale di Milano, a termini della quale le dichiarazioni rese dai familiari conviventi non potevano essere considerate ai fini di specifico interesse perché relative all'anno 2021 e non, come prescritto, all'anno 2022, contrasterebbe con le indicate previsioni del testo normativo di riferimento e sarebbe, inoltre, caratterizzata da motivazione contraddittoria e inficiata da travisamento delle prove, posto che, a corredo dell'opposizione, il M.M.E.M. aveva presentato un'autocertificazione in cui dichiarava di non aver prodotto redditi nell'anno 2022, ad eccezione di quelli, quantificati in euro 1.500,00, derivanti da attività lavorative saltuarie la madre, M.M.G.P., aveva presentato un'autocertificazione in cui erano indicati i beni mobili e immobili dalla stessa posseduti e si dava atto che non si era provveduto al mantenimento del figlio, offrendo allo stesso solo un posto letto presso l'abitazione familiare e il padre, M.E.M., aveva presentato, a sua volta, altra autocertificazione in cui, analogamente, si dava atto che non si era provveduto al mantenimento del figlio, offrendogli solo un posto letto presso l'abitazione familiare, circostanza alla stregua della quale sarebbe, in tesi, smentita l'affermata incompletezza della documentazione allegata all'istanza di ammissione, causativa del rigetto dell'opposizione, disposto, peraltro, in esito ad un'applicazione del dato normativo non costituzionalmente orientata, dovendo essere assicurato il diritto di difesa anche ai non abbienti, in conformità al disposto degli articolo 24 Cost., 6, comma 3, lett. c , della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14, comma 3, lett. d , del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia con legge numero 881 del 1977. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'articolo 23, commi 8 e 9, del d.l. numero 137/2020, convertito dalla legge numero 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'articolo 5-duodecies del d.I. numero 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge numero 199 del 2022 e, da ultimo, dall'articolo 17 del d.l. numero 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge numero 112 del 2023. Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato nell'interesse di M.M.E.M. è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Fondato risulta l'unico motivo di tale ricorso, con cui si lamentano violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli articolo 76, commi 1, 2 e 3 e 79 d.P.R. numero 115 del 2002, inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'articolo 125 cod. proc. penumero in rapporto all'articolo 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova in punto di ritenuta insussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, sostenendo che l'ordinanza oggetto d'impugnativa risulterebbe illegittima, perché contrastante con le indicate previsioni del testo normativo di riferimento e sarebbe, inoltre, contraddittoriamente motivata, stante la natura dei documenti integrativi, in tesi, mancanti e l'avvenuta valorizzazione, ai fini della determinazione del reddito, di fattori ulteriori, insuscettibili di valutazione. Osserva al riguardo il Collegio che l'evocato articolo 76 d.P.R. numero 115 del 2002, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede testualmente, ai commi 1 e 2, che «Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Il seguente articolo 79 d.P.R. citato, rubricato Contenuto dell'istanza , prevede, invece, che «L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene a la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente b le generalità de/l'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali c una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 d l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione». Appare, pertanto, evidente che, alla stregua del trascritto dato normativo, non sono richieste, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di cui trattasi, autocertificazioni relative ai redditi prodotti, sottoscritte dai componenti della famiglia dell'istante, con esso conviventi, esigendosi esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione del predetto, redatta a norma dell'articolo 46, comma 1, lett. o , d.P.R. numero 445 del 2000, che attesti la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, con puntuale indicazione del reddito complessivo valutabile. Nella nozione di reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano, di certo, anche le situazioni reddituali o economiche facenti capo ai familiari che convivono con l'istante, avendo la Suprema Corte chiarito, da tempo, che «L'autocertificazione, che la legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio richiede all'interessato di produrre, può riguardare anche le situazioni reddituali o economiche di terzi nella fattispecie familiari conviventi , come esplicitamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b , della legge numero 217 del 1990» così Sez. 4, numero 34180 del 05/11/2002, dep. 13/08/2003, Caviglia e altri, Rv. 225611-01 . Ciò, tuttavia, non comporta che il giudice investito dell'istanza o quello competente a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento che tale istanza abbia rigettato possa richiedere ai predetti familiari o a taluno di essi un'autonoma autocertificazione concernente la propria situazione economica o reddituale, non conferendogli un tale potere il menzionato dato normativo. Consegue a quanto detto che l'ordinanza impugnata, nel fondare sulla mancata allegazione di un'autocertificazione della madre dell'istante relativa ai redditi prodotti nel 2022 il disposto rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento del primo giudice dichiarativo dell'inammissibilità della richiesta di parte e nel valorizzare, a tal fine, anche quanto dichiarato, nella propria autocertificazione, dal padre in ordine al posto letto offerta al predetto, ha fatto erronea applicazione dell'evocata disposizione di cui all'articolo 79 d.P.R. numero 115 del 2002, che include, tra i requisiti di ammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dal soggetto che ha formulato l'istanza, redatta a norma dell'articolo 46, comma 1, lett. o , d.P.R. numero 445 del 2000 e attestante la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, in ragione della puntuale indicazione del reddito complessivamente valutabile. 3. La violazione di legge evidenziata in esito allo scrutinio del ricorso presentato nell'interesse di M.M.E.M., traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero , impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame per la questione dedotta al Presidente del Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Milano.