Rapporti tra privati: quando le immissioni sonore superano la soglia di tollerabilità?

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame. In particolare, il ricorso origina dalla richiesta di cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo, oltre al risarcimento dei danni, da parte di alcuni cittadini al Tribunale di Modena nello specifico, i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello di Bologna ha totalmente disatteso l'accertato superamento del limite di rumorosità, fissato dall’articolo 2 del DPCM del 14 novembre 1997 e dell’articolo 844 c.c. La doglianza è fondata. La Suprema Corte, infatti, ricorda che i criteri dettati dall’articolo 4 del DPCM del 14 novembre 1997, nell’ambito della legge quadro numero 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore, e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo. Nei rapporti tra privati, invece, vige la disciplina dell'articolo 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse ex multis, Cass. numero 6223/2002 . Ne consegue che «i parametri dettati dall’articolo 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'articolo 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti». La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Fatti di causa F.B., C.T. e C.B. domandarono al Tribunale di Modena la condanna del Comune di omissis e della Polisportiva omissis alla cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo, oltre al risarcimento dei danni. All'esito dei giudizi di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ritenne che le immissioni non superassero la normale tollerabilità, sulla base delle conclusioni del CTU, che aveva fatto riferimento ai parametri previsti dal DPCM 14.11.1997. Gli attori ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi Il Comune di omissis e la Polisportiva omissis resistono con distinti controricorsi. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c., la violazione degli articolo 324 c.p.c. e 2909 c.c., per violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza penale pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna il 23.1.19, passata in giudicato il 23.3.19, che, pur avendo dichiarato estinto il reato di cui all'articolo 659 c.p. nei confronti di G.S., già Sindaco del Comune di omissis per morte del reo, e di C.A., già Presidente della Polisportiva omissis per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili. La sentenza penale farebbe stato nel giudizio civile in ordine all'accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni e, nonostante o ricorrenti avessero eccepito il giudicato esterno all'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte d'appello avrebbe omesso ogni statuizione sul punto. Il motivo è infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 26 gennaio 2011, numero 1768, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente, la disposizione di cui all'articolo 652 cod. proc. penumero , cosi come quelle degli articolo 651, 653 e 654 c.p.c., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima , pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale. Secondo le Sezioni Unite, a nulla rileva che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente sicchè il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione v. anche più di recente Sez. 2, Ordinanza numero 3613 del 2024 . Nemmeno la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione implica un accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del quantum la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito Cass. Civ., Sez. III, 4.11.2014, numero 23429 . Le uniche ipotesi di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile sono, pertanto, tassativamente previste dagli articolo 651 e 652 c.p.p., le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Certamente, il giudice civile, nel rivalutare il fatto in contestazione, può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale ed anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale Cass. Civ., Sez. II, 3.7.2018, numero 17316 2 Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del DPCM numero 1675900 del 14.11.1997, del D.P.C.M. numero 218600 del 1.3.1991, della legge quadro in tema di inquinamento acustico l. 447/1995 , e dell'articolo 844 c.c. i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello di Bologna ha totalmente disatteso l'accertato superamento del limite di rumorosità, fissato dall'articolo 2 del DPCM 14.11.1997, in 50 dB. Dalla CTU risulterebbe, infatti, che in orario diurno, le immissioni sonore provenienti dal campo da calcetto fossero pari a 50,01 dB e, pertanto, superiori al limite previsto dalla normativa vigente inoltre, in tutte le misurazioni effettuate, il CTU avrebbe rilevato che la differenza fra il rumore di fondo e quello complessivamente misurato c.d. criterio differenziale era sempre stato superiore a 10 dB, con superamento del differenziale di 3 dB, assunto come parametro di riferimento dalle Sezioni Unite con sentenza numero 4848 del 27.2.2013. 3 Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione della sentenza per non aver valutato che il campo di calcetto da cui provenivano le immissioni sonore era stato realizzato senza la preventiva valutazione di impatto acustico, e dunque in violazione dell'articolo 8 della l. 447/95. Il secondo motivo è fondato. I criteri dettati dall'articolo 4 del DPCM del 14.11.1997, nell'ambito della Legge quadro N.447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo Cass. Sez. 2, Sentenza numero 28386 del 22/12/2011 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 26738 del 13/12/2006 . Nei rapporti tra privati vige, invece, la disciplina dell'articolo 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse Cass. Sez. 2, Sentenza numero 6223 del 29/04/2002 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 2319 del 01/02/2011 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 10735 del 03/08/2001 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 5697 del 18/04/2001 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 939 del 17/01/2011 . Nei rapporti tra privati, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicchè la valutazione ex articolo 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa Cass. Civ., Sez. II, 20.1.2017, numero 1606 . In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6-ter del d.l. numero 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. numero 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'articolo 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione Sez. 3 - , Sentenza numero 20198 del 07/10/2016 Rv. 642613 - 01 . Ne consegue che l'accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM numero 1675900 del 14.11.1997, nell'ambito della Legge quadro N.447/1995, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza Sez. 3, Sentenza numero 26899 del 19/12/2014 . La Corte di merito ha accertato l'intollerabilità delle immissioni avendo come parametro di riferimento le norme amministrative, che perseguono finalità di interesse pubblico ed operano tra i privati e la Pubblica amministrazione sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'articolo 844 c.c., che regolano i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini. La pronuncia è in tal modo incorsa nel vizio di denunciato di violazione di legge poichè il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi c.d. criterio comparativo , ragione per la quale la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata Cass. 17051/2011 Cass. 3438/2010 . Il ricorso deve, pertanto, essere accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che applicherà il seguente principio di diritto “I parametri dettati dall'articolo 4 del DPCM del 14.11.1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'articolo 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.” È logicamente assorbito il terzo motivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.