È ormai riconosciuto valore probatorio ai messaggi Whatsapp a condizione che le relative trascrizioni siano accompagnate dal supporto originale dal quale traggono origine.
Il Tribunale di Urbino ha disposto l'utilizzabilità dei messaggi Whatsapp in quanto ritiene possano assumere veste di prova. Con l'avvento delle nuove tecnologie, infatti, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, ai c.d. short messages o ad altro tipo di messaggeria. Ciò premesso è, quindi, possibile conferire ai messaggi Whatsapp valore di piena prova in conformità con quanto previsto dagli articolo 2712 c.c. e 2719 c.c. Nel caso di specie, i messaggi Whatsapp depositati non venivano disconosciuti dalla parte opponente cosicché, ai fini probatori, il Tribunale ha ritenuto necessario procedere con la perizia tecnica sul dispositivo, in armonia con l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 49016/2017, la quale ha sancito l'utilizzabilità dei messaggi Whatsapp purché vi siano i supporti informatici contenenti le conversazioni. Sulla base di tale assunto, il Tribunale territoriale ha nominato un CTU affinché, acquisito il dispositivo condizione, appunto, necessaria ai fini della qualifica dei messaggi come prova documentale, proceda alla verifica dell'autenticità delle conversazioni Whatsapp tra le parti nonché all'accertamento circa la loro collocazione temporale.
Ritenuto che parte opponente basa la propria difesa unicamente sulla eccezione di prescrizione del credito posto che i messaggi whatsapp depositati possono assumere la veste di prova in quanto, con l'avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, a Short Messages o ad altro tipo di messaggeria a tal proposito l'articolo 2712 c.c. dispone che ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità…”, ed ancora l'articolo 2719 c.c. sancisce “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. A tal stregua si collocano i messaggi whatsapp posto che parte opponente non ha disconosciuto la paternità dei messaggi whatsapp depositati ma che tuttavia è necessario procedere con la perizia tecnica sul dispositivo rilevato infatti che la Corte di Cassazione ha sancito, in merito all'utilizzabilità dei messaggi WhatsApp che essi hanno valore di prova purché vi siano i supporti informatici gli smartphone o il pc nei quali sono presenti le conversazioni, sentenza numero 49016 del 2017 . P.Q.M. NOMINA quale CTU l'Ing. omissis di omissis affinché, acquisito il dispositivo, verifichi l'autenticità delle conversazioni whatsapp tra le parti nonché la collocazione temporale dei messaggi stessi. ORDINA parte opposta al deposito in cancelleria del dispositivo telefono cellulare contenente la conversazione.