«La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente “assicurazione” articolo 161 del pagamento […]».
«[…] Ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo in quanto oggetto di una valutazione prognostica è comunque riferibile in sé a quell'ammontare percentuale altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato». Il fatto processuale Il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile la domanda di concordato preventivo liquidatorio di un consorzio e di seguito ne dichiarava il fallimento su istanza del Pubblico Ministero. Secondo il Tribunale la domanda non era ammissibile, tenuto conto che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, indicata dall'impresa istante nel 14 %, fosse ostativa all'ammissione alla procedura concordataria stante la soglia fissata al 20% dall'articolo 160 l.fall. Per altro verso il Tribunale rilevava la carenza di attendibilità di alcuni dati nel piano concordatario rispetto alle segnalazioni svolte dalla Guardia di Finanza, così come la messa in atto di atti in frode e di pagamenti preferenziali ascritti al consorzio e lo stato di insolvenza irreversibile in cui nei fatti il consorzio versava. La Corte di appello di Palermo rigettava il reclamo opposto dal consorzio. Il consorzio ricorreva in Cassazione sollevando quattro motivi di ricorso a censura del provvedimento reso dalla Corte di Appello. La pronuncia della Cassazione Il consorzio ricorrente deduceva, in particolare, quale motivo di ricorso – a rigetto del quale il Supremo Consesso ha ritenuto anche di fissare il principio di diritto riportato all'inizio del presente contributo – «la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 160,161,162 e 163 legge fall., 111 cost. e 132 c.p.c.», contestando che «erroneamente non [fosse] stata presa in considerazione l'entità dei debiti dei quali era stata eccepita la prescrizione in tal guisa, la percentuale di soddisfacimento si sarebbe sostanziata in misura ben maggiore del 14%, e di certo superiore alla soglia minima del 20 %». Secondo il consorzio, infatti, ai fini della determinazione della percentuale dei creditori chirografari andava registrata l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti elencati nel piano, ragion per cui la percentuale effettiva di creditori al chirografo era ben al di sopra del 20% quale valore prescritto dall'articolo 160 l.fall. La Corte di Cassazione, nel respingere il motivo di ricorso, riformava la motivazione giudicata contraddittoria resa dalla Corte di appello di Palermo, precisando che «la circostanza che alcuni dei crediti indicati nel ricorso fossero prescritti cosa asserita dal proponente, a quanto pare, solo in sede di reclamo, ma – ripetesi - contestata niente toglie alla necessità di predisporre il piano e di formulare la proposta coerentemente, in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista per legge ove, come nella specie, i crediti siano stati indicati secondo l'articolo 161 senza niente specificare». Nel richiamare il disposto dell'articolo 160, ultimo comma, l. fall., la Suprema Corte sottolineava che i la soglia minima di soddisfacimento del ceto chirografario vada indicata nella proposta di concordato in rapporto a quanto risultante dall'elenco nominativo dei creditori, ii tal soglia «costituisce la base per l'indicazione di utilità che il creditore si obbliga ad assicurare a ciascuno ai sensi dell'articolo 161, secondo comma». Per la Corte, conseguentemente, «la non ricorrenza dei presupposti dell'articolo 161 è causa di inammissibilità della proposta ai sensi dell'articolo 162». Né, chiosava la Corte, veniva data attestazione nella relazione del professionista che un certo ammontare di crediti indicati fossero da ritenersi prescritti, «così da indurre a reputare prospettata una percentuale di soddisfacimento superiore a quella “chiaramente enunciata” dice la sentenza nella proposta e nel piano” e da prospettare, sulla base di dati certi e verificati, che la percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari fosse almeno pari almeno alla soglia prescritta dall'articolo 160 l.fall. e raggiungibile». In conclusione, secondo la Corte, il sindacato giurisdizionale deve riguardare anche e proprio la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento. Con riferimento ai restanti motivi di ricorso anche essi inammissibili, la Cassazione statuiva che «l'apprezzamento della condizione d'insolvenza integra una valutazione di fatto, da compiere con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento» e che nel caso specifico era fatto incontroverso e per nulla avversato dal ricorrente il sopravanzo del passivo rispetto all'attivo liquidabile, a fronte della inoperatività dell'impresa attestata da qualche anno prima della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Presidente Ferro – Relatore Terrusi Fatti di causa Con decreto in data 15-11-2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo liquidatorio presentata dal Consorzio Lo.tr.as. breviter, consorzio . Con sentenza in pari data ne ha quindi dichiarato il fallimento su domanda del pubblico ministero. Il consorzio ha proposto reclamo ex articolo 18 legge fall. Ha contestato entrambi i provvedimenti in ordine a alla valutazione di inattendibilità dei dati inseriti nel piano concordatario in ragione delle segnalazioni operate dalla Guardia di finanza b alla rilevanza impeditiva della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, indicata nel 14 % ma in verità riferibile a oltre il 20 %, tenuto conto dell'inclusione di crediti risalenti mai reclamati e da ritenere al dunque prescritti c alla condizione di insolvenza, non comprovata dagli indicatori tipici quali le richieste di adempimento da parte dei creditori, l'avvio di procedure esecutive o la presentazione di istanze di fallimento, conseguenza del fatto di essere in effetti estinta per prescrizione una parte rilevante delle poste passive. Il Tribunale, nella resistenza della curatela, ha respinto il reclamo ritenendo che - vi era stata una chiara enunciazione della previsione di soddisfo dei creditori chirografari per una percentuale 14% inferiore alla soglia di legge - in ogni caso era emersa l'esistenza di atti di depauperamento del patrimonio accertati dalla Guardia di finanza e non menzionati dall'attestazione, quali a la tacitazione integrale e preferenziale di alcuni creditori, da individuare nelle imprese del presidente e del vicepresidente del medesimo consorzio, previa cessione di contratti e di crediti verso terzi e b il trasferimento senza contropartita apparente della intera struttura organizzativo-produttiva aziendale - da qualificare come atti di frode rilevanti ai termini dell'articolo 173 legge fall. - era emersa altresì la condizione di insolvenza in virtù a della protratta inoperatività dell'impresa, che era stata privata sin dall'anno 2016 dei suoi più rilevanti crediti, ceduti con effetto preferenziale a creditori riconducibili alle persone degli amministratori, e dei beni e strumenti dell'organizzazione aziendale b del sopravanzo del passivo, anche nella misura ridotta accertata in virtù delle sole domande tempestive di insinuazione ancora al netto di quelle degli ex dipendenti dell'impresa, pur indicati nel piano come creditori di somme superiori a 73.000,00 Euro , rispetto all'attivo liquidabile. Il consorzio ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria. La curatela è rimasta intimata. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli articolo 160,161,162 e 163 legge fall., 111 cost. e 132 cod. proc. civ., oltre che omesso esame di fatto decisivo in rapporto alle valutazioni di carenza di veridicità nella relazione del professionista attestatore e di inidoneità della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in misura inferiore al 20 %, innanzi tutto assume che erroneamente non sia stata presa in considerazione l'entità dei debiti dei quali era stata eccepita la prescrizione in tal guisa, la percentuale di soddisfacimento si sarebbe sostanziata in misura ben maggiore del 14%, e di certo superiore alla soglia minima del 20 %. Soggiunge, quanto alla relazione dell'attestatore, che la scarna motivazione del provvedimento non consentirebbe di comprendere quali sarebbero state le carenze di veridicità addotte e quali gli elementi di prova, essendo state menzionate circostanze di fatto evinte da relazioni della Guardia di finanza di portata solo valutativa e ipotetica. II. - Il motivo è infondato, anche se va corretta la non perspicua motivazione della sentenza. La Corte d'Appello, dopo aver ribadito la valutazione di inammissibilità del piano concordatario per la chiara enunciazione della previsione di soddisfo dei creditori chirografari per una percentuale 14% inferiore alla soglia del 20% fissata dall'articolo 160 ult. comma , ha svolto una considerazione aggiuntiva di difficile comprensibilità considerazione avviata da un avverbio, peraltro , che sembra tuttavia connotarla come obiter dictum. La frase che la esprime è la seguente Peraltro, ove pure volesse ritenersi con il reclamante che tale soglia risulta nella sostanza rispettata posto che una parte consistente dei crediti prudenzialmente considerati è in realtà estinto per prescrizione - evento questo che seppure non comprovato sembrerebbe confermato dalla delibazione dello stato passivo che, ancorché allo stato fermo all'ammissione delle istanze tempestive, non annovera alcuno dei crediti indicati dal reclamante come estinti per mancato esercizio da parte del titolare - resta condivisibile anche il secondo dei motivi sui quali è imperniata la valutazione di sfavore verso il piano . Il secondo dei motivi sarebbe riferibile ai dati acquisiti a proposito dell'avvenuta tacitazione integrale e selettiva solo di alcuni creditori - id est, ai pagamenti preferenziali - e al trasferimento dell'organizzazione produttiva. Ebbene, non si comprende dalla contraddittorietà del testo se la corte territoriale abbia ritenuto o meno provato il fatto della prescrizione delle poste creditorie, invero contestato dalla curatela in quanto incentrato su dati non documentati . III. - La motivazione in ogni caso va corretta, perché la circostanza che alcuni dei crediti indicati nel ricorso fossero prescritti cosa asserita dal proponente, a quanto pare, solo in sede di reclamo, ma - ripetesi - contestata niente toglie alla necessità di predisporre il piano e di formulare la proposta coerentemente, in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista per legge ove, come nella specie, i crediti siano stati indicati secondo l'articolo 161 senza niente specificare. A seguito del D.L. numero 83 del 2015 come modificato in sede di conversione, l'articolo 160 ult. comma legge fall. sancisce che in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20 % dell'ammontare dei crediti chirografari tale disposizione non si applica solo al concordato con continuità aziendale. La norma, così statuendo, ha implicitamente qualificato detta soglia come presupposto della domanda, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura giurisprudenza costante indicativamente v. Cass. Sez. 1 numero 11522-20 - cosa d'altronde evincibile dall'essere riferita, poi, alla medesima percentuale di soddisfacimento anche l'indicazione di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e . In altre parole, la soglia minima va indicata nella proposta di concordato in rapporto a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori, e costituisce la base per l'indicazione di utilità che il creditore si obbliga ad assicurare a ciascuno ai sensi dell'articolo 161, secondo comma. La non ricorrenza dei presupposti dell'articolo 161 è causa di inammissibilità della proposta ai sensi dell'articolo 162. IV. - Va detto che nella concreta fattispecie il ricorso non offre poi elementi, in termini di autosufficienza, per sostenere che la relazione del professionista avesse in qualche modo attestato che tra i crediti indicati ve ne fossero di prescritti, così da indurre a reputare prospettata una percentuale di soddisfacimento superiore a quella chiaramente enunciata dice la sentenza nella proposta e nel piano. Questa ulteriore constatazione mina l'argomentare del ricorrente, perché la relazione ha il compito di attestare, sulla base di dati certi e verificati, che la percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta sia raggiungibile, secondo la previsione di legge. V. - In conclusione deve essere affermato il seguente principio - la soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente assicurazione articolo 161 del pagamento ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo in quanto oggetto di una valutazione prognostica , è comunque riferibile in se a quell'ammontare percentuale altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato. VI. - Proprio per questo deve aggiungersi che non possiede grande rilevanza la distinzione, enfatizzata dalla ricorrente, tra fattibilità giuridica ed economica. Già in termini assoluti la distinzione si è andata progressivamente dissolvendo nella più recente giurisprudenza di questa Corte v. ex aliis Cass. Sez. 1 numero 13817-22, Cass. Sez. 1 numero 21190-21, Cass. Sez. 1 numero 15809-21 . Ma comunque niente toglie a che appartenga al sindacato giudiziale, quanto alla sfera giuridica del concordato, appurare la non incompatibilità del piano con norme inderogabili. Restano riservate ai creditori le sole valutazioni della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare e della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi. In pratica, il sindacato giurisdizionale deve riguardare - per sua natura -anche e proprio la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che l'articolo 160, ultimo comma, legge fall. ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, essendo questo profilo sindacabile già in sede di ammissione v. di recente Cass. Sez. 1 numero 1393-24, ove ulteriori riferimenti . VII. - I restanti motivi possono essere esaminati unitariamente. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 5,6 e 7 legge fall., 111 cost. e 132 cod. proc. civ. e l'omesso esame di fatto decisivo a proposito della ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto ancora una volta basata sulle sole segnalazioni della Guardia di finanza di portata valutativa e ipotetica, in conseguenza del controllo sulla gestione dell'ente. Secondo la ricorrente tali segnalazioni si sarebbero dovute considerare nel limite di funzionalità al rapporto con l'autorità giudiziaria inquirente, essendo state integrate dall'evidenziazione dei saldi e dalla composizione dei crediti compresi nell'attivo circolante e dei debiti per scadenza ma attraverso un dato numerico costituito dall'entità del passivo, senza attenzione all'evidente decrescita tendenziale del saldo negativo da un valore iniziale di 569.900,00 Euro a un valore intermedio di 24.532,00 Euro a un valore finale nei tre anni di riferimento di 82.241,00 Euro . Pertanto, la Corte d'Appello avrebbe mancato di tener conto del fine liquidatorio della proposta concordataria e della conseguente non decisività del nesso tra poste attive e passive e, ancora, avrebbe mancato di considerare l'esistenza di un importante credito tributario certificato in 273.974,00 Euro. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 162 legge fall.,112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., per avere la sentenza invocato gli atti di frode nonostante non ci si trovasse nel corso di una procedura di concordato già ammessa o addirittura omologata, bensì nella diversa fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato. Col quarto motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 5 legge fall., avendo l'ente cessato la propria attività fin dal 2016 sicché si sarebbe dovuto considerare il consorzio come di fatto in fase di liquidazione, con conseguente compatibilità degli atti di presunta frode con la realtà della liquidazione di fatto e con correlata inoperatività dell'articolo 5 legge fall. ai fini della valutazione dell'insolvenza. VIII. - Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, e ciò comporta l'assorbimento del terzo. IX. - L'apprezzamento della condizione d'insolvenza integra una valutazione di fatto, da compiere con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento v. Cass. Sez. 1 numero 19790-15, Cass. Sez. 1 numero 27200-19 . Nel caso concreto la condizione è stata desunta dal sopravanzo del passivo rispetto all'attivo liquidabile, a fronte della inoperatività dell'impresa dal 2016. La critica del ricorrente è basata sul riferimento alla decrescita progressiva del saldo negativo e sull'esistenza di un consistente credito Iva. Ma è risolutivo osservare che il rilievo è generico e che le citate circostanze - quand'anche si ritenessero valorizzabili - non risultano dalla sentenza. In particolare, non risulta contrastata l'affermazione della curatela, specificamente riportata nella sentenza e da essa implicitamente condivisa, secondo cui la mole dei debiti risultante dal piano concordatario era superiore a 1,2 mil. Euro né appare smentita l'affermazione - questa volta della stessa sentenza - tesa a sottolineare la modestia delle immobilizzazioni risultanti dal libro dei cespiti ammortizzabili, valutate dal redattore del piano in appena 3.500,00 Euro. In questa condizione l'affermazione dello stato d'insolvenza non patisce né errori di diritto, né incongruenze motivazionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.