Chi risarcisce l’infortunio del lavoratore interposto?

L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini dell'efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda, per la sua copertura, che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali.

Quando a infortunarsi è il lavoratore interposto Il caso giunto, all'attenzione della Corte di Cassazione, attiene il risarcimento del danno differenziale a causa di un gravissimo infortunio sul lavoro patito da un lavoratore illecitamente interposto il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, veniva investito da un muletto. Più precisamente, il lavoratore era addetto all'uso della macchina ribobinatrice, di proprietà della Papiro Commercial Paper utilizzatrice effettiva della prestazione subentrata, ex articolo 2558 c.c., nel contratto di affitto di ramo d'azienda tra la Calabrese 2004 cedente e formale datore di lavoro e la Paper Sud cessionaria . Secondo la Corte d'Appello, l'infortunio non rientrava nell'ambito della copertura della polizza assicurativa stipulata da Papiro Commercial Paper con Generali Assicurazioni, in quanto, in applicazione delle condizioni generali di polizza, la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro operava solo per i dipendenti o i parasubordinati assicurati e non, quindi, nei confronti del lavoratore interposto, il quale non poteva essere considerato dipendente dell'utilizzatrice essendo già dipendente e, quindi, assicurato della cedente. La successione nei contratti ex articolo 2558 c.c. La Corte di Cassazione, in primis, ritiene errata l'affermazione della Corte d'Appello per cui il datore di lavoro assicurato all'INAIL fosse la Calabrese 2004, la quale «aveva a libro paga» l'infortunato. Infatti, in applicazione dalla disciplina degli articolo 27 e 29 d.lgs. 276/2003, il lavoratore doveva ritenersi assicurato ex lege dall'effettiva datrice di lavoro, ossia, l'utilizzatrice Papiro Commercial Paper. Da qui, l'assunto per cui la clausola del contratto secondo cui «l'assicurazione RCO è efficace purché al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge» dev'essere letta e interpretata in conformità all'ordinamento articolo 27 e 29 d.lgs. 276/2003 . Nel caso di specie, il lavoratore è, infatti, da ritenersi illecitamente somministrato o utilizzato in un appalto illecito di manodopera alle dipendenze del datore di lavoro effettivo poiché il contratto di lavoro, che rimane valido ed efficace, è imputato in capo all'utilizzatore fin dal momento in cui abbia avuto inizio l'effettivo utilizzo. Una solida catena di responsabilità Gli articolo 27 e 29 d.lgs. 276/2003, così come la disciplina dell'articolo 1180 c.c. e articolo 38 d.lgs. 81/2015, prevedono, infatti, che nell'ipotesi di appalto o di somministrazione illecita «tutti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro apparente a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata» e «tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro apparente per la costituzione o la gestione del rapporto per il periodo durante il quale ha avuto luogo si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione». Il «datore di lavoro» a cui si rivolge la disciplina imperativa, è, quindi, equiparato all'«utilizzatore», ormai parte del contratto. Nel caso di specie, dunque, la polizza assicurativa di cui si discute deve ritenersi operativa anche nei confronti del lavoratore c.d. somministrato o utilizzato in un appalto illecito di manodopera. Del resto, è ius receptum la tesi secondo cui in caso di appalto illecito, i contributi versati dal datore di lavoro apparente vengono considerati come corrisposti dal datore effettivo. Ai sensi degli articolo 27 e 29 d.lgs. 276/2003, infatti, i contributi pagati dal datore apparente liberano il datore effettivo ed il rapporto quindi si considera effettivamente regolare sotto ogni profilo.

Presidente Leone - Relatore Riverso Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno , con la sentenza in atti, ha accolto l'appello di OMISSIS S.p.A. ed in parziale riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda proposta in primo grado da F.M. nei confronti di OMISSIS S.p.A. e per l'effetto ha escluso la solidarietà dichiarata nella pronuncia di condanna del tribunale di Nocera Inferiore ai fini del risarcimento del danno differenziale per il gravissimo infortunio sul lavoro patito dal F.M. in data 30/11/2007 nello stabilimento dell'industrie cartarie OMISSIS srl. A fondamento della sentenza la Corte d'appello ha sostenuto, per quanto ancora rileva in questa sede, che la copertura assicurativa per la responsabilità civile stipulata da OMISSIS con l' OMISSIS spa dovesse operare anche nei confronti di OMISSIS ex articolo 2558 c.c. in quanto subentrante con fitto di azienda. Tuttavia, benchè F.M. dovesse ritenersi dipendente della OMISSIS – non essendo stata nemmeno contestata l'accertata interposizione fittizia della OMISSIS nel rapporto di lavoro del signor F.M., formalmente assunto presso la ditta OMISSIS s.numero c. appaltatrice del solo servizio di pulizia - secondo la Corte di appello, l'infortunio occorso al lavoratore F.M. non poteva rientrare nell'ambito della copertura di polizza in quanto la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 lettera B della polizza, operava solo per i dipendenti o parasubordinati assicurati ai sensi degli articolo 10 e 11 d.p.r. 1124/65 o dell'articolo 13 d.lgs. numero 38/2000, addetti alle attività per le quali era prestata l'assicurazione mentre il F.M. non poteva essere considerato dipendente della OMISSIS , non era assicurato da questa ditta ai sensi del dpr numero 1124/65 e non c'era stata liquidazione di indennizzo a titolo di danno per responsabilità civile derivante da illecito penale mancando anche una sentenza di condanna. Andava quindi escluso che potesse mai applicarsi la RCO perché la sua efficacia era subordinata alla circostanza che al momento del sinistro l'assicurato fosse in regola con gli obblighi assicurativi di legge articolo 1 lett. B ultima parte . Oltre a non potersi considerare dipendente, F.M. non poteva considerarsi neppure terzo ai sensi dell'articolo 1 lettera A della polizza quale danneggiato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione stante la ricorrenza dell'esplicita causa di esclusione di cui all'articolo 2 lett. C ai fini dell'assicurazione RCT non possono considerarsi terzi i dipendenti dell'assicurato ed i lavoratori parasubordinati che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatore e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura dell'oro rapporto con l'assicurato subiscono il danno conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività di cui si riferisce l'assicurazione . Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.M. con due motivi ai quali ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, OMISSIS spa. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'articolo 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362,1363,1366 e 1370 c.c.ex art 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'operatività della polizza RCO nel caso del lavoratore F.M. pur essendo il suo rapporto di lavoro derivato da una fattispecie di illecita interposizione di manodopera e come tale assicurato all'Inail coperto da assicurazione sociale ancorché pagate dalla interposto , tanto che l'Inail gli ha erogato la rendita in misura del 60% essendo pure il datore di lavoro interposto in regola con gli obblighi assicurativi di legge. 2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 70 ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte di appello escluso che il lavoratore danneggiato F.M. potesse considerarsi un terzo ai sensi dell'articolo 1 lettera A della polizza, quale danneggiato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, stante la ricorrenza dell'esplicita causa di esclusione di cui all'articolo 2 lett. C. 3. - Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre va ritenuto assorbito il secondo. Il caso di specie rientra infatti de plano, ad avviso di questo Collegio, nell'oggetto della copertura assicurativa in base alla corretta interpretazione del testo di polizza sotto il profilo letterale, logico e sistematico. 3.1. Si apprende dalla gravata sentenza che F.M. sia stato investito da un muletto nel corso della sua attività svolta all'interno dell'azienda gestita da OMISSIS in base a fitto di azienda. Esattamente egli era “addetto alla macchina ribobinatrice, nonostante fosse stato formalmente assunto da altra ditta – OMISSIS snc di C.S. & C. a cui la società OMISSIS aveva appaltato lavori di pulizia”. 3.2. Pertanto, al contrario di quanto affermato dalla sentenza gravata, in forza del lavoro prestato e dell'accertamento dell'interposizione nel rapporto di lavoro intervenuta con la cedente OMISSIS , F.M. era anche un effettivo dipendente della OMISSIS cessionaria ed era anche addetto alla attività aziendale alla macchina ribobinatrice . 3.3. Tanto che lo stesso lavoratore, ai fini assicurativi in discorso, non potrebbe essere considerato nemmeno “terzo” per il quale dovrebbe operare altra previsione di polizza, anche perché “dipendente” addetto all'attività aziendale. 3.4. Egli era però pacificamente assicurato all'INAIL ed aveva pure ricevuto le relative prestazioni indennitarie, tanto che si discute in questo giudizio soltanto di “danno differenziale”. 3.5. E' errato tuttavia affermare v. pag. 12 sentenza che il datore di lavoro assicurato all'INAIL fosse la ditta OMISSIS “l'assicurazione pubblica per il caso di infortunio sul lavoro…stando alla relazione INAIL del 14.1.2008 riguardava la sola ditta OMISSIS snc titolare della posizione assicurativa ivi iscritta sin dal 20004 e coinvolgente il sig. F.M. in qualità di manovale iscritto al libro matricola della ditta OMISSIS snc . Al contrario, come si desume dalla disciplina degli articolo 29 e 27 d.lgs.276/2003, F.M. doveva ritenersi assicurato ex lege dalla stessa effettiva datrice di lavoro OMISSIS . 3.6. Il giudice di primo grado aveva liquidato il danno differenziale, con condanna in via solidale dell'effettivo datore OMISSIS , sulla base della canonica valutazione ex articolo 10 e 11 dpr 1124/65 ovvero attraverso una valutazione incidentale della illiceità penale del fatto, non occorrendo alcuna sentenza penale. Non rileva quindi la “mancanza di una sentenza di condanna” per un illecito penale, di cui erroneamente discorre la stessa sentenza impugnata. 3.7. La clausola del contratto secondo cui l'assicurazione RCO è efficace purché al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge deve essere quindi interpretata sistematicamente ed in conformità all'ordinamento articolo 29 e 27 d.lgs. 276/2003 il quale considera il lavoratore illecitamente somministrato o utilizzato in un appalto illecito di manodopera alle dipendenze del datore di lavoro effettivo. Il contratto di lavoro, che rimane valido ed efficace, è imputato dalla legge in capo all'utilizzatore fin dal momento in cui abbia avuto inizio l'“effettiva utilizzazione”. 3.8. Ed inoltre considera – per previsione imperativa di legge - il datore di lavoro “effettivo” come assicurato ed in regola con gli obblighi assicurativi di legge, riconoscendo altresì satisfattivi i pagamenti effettuati dal datore interposto, fino all'ammontare del quantum dovuto. 3.9. Gli articolo 29 e 27 del d.lgs. 276/2003 ma la stessa disciplina, desumibile dall'articolo 1180 c.c., vale oggi anche ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 81/2015 recitano infatti che nelle ipotesi di appalto o di somministrazione illecita “tutti i pagamenti effettuati” dal datore di lavoro apparente “a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto, che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” e “tutti gli atti compiuti” dal datore di lavoro apparente “per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale ha avuto luogo” il rapporto “si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.” Sicchè, come osserva pure la dottrina, quando la disciplina imperativa dipende da una qualità del datore di lavoro è all'utilizzatore – ormai parte del contratto - che bisogna fare riferimento. 4. Pertanto la polizza assicurativa di cui si discute deve ritenersi operativa anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia un lavoratore assunto a seguito di interposizione illecita di manodopera da parte di un datore di lavoro apparente che l'aveva assicurato comunque all'Inail essendo tale obbligo direttamente riferibile al datore di lavoro effettivo per l'espressa previsione di legge già richiamata “Tutti gli atti compiuti” dal datore apparente anche sul piano previdenziale “si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.” . 5.- In tali termini si è pure già pronunciata la giurisprudenza di questa Corte. Come affermato dall'ordinanza numero 19098/2017 non può essere posta in discussione l'esistenza de iure del rapporto di assicurazione con il datore di lavoro effettivo al posto dell'interposto. Il rapporto assicurativo sociale si costituisce infatti immediatamente in forza di legge col datore di lavoro effettivo “L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, restando irrilevante la mancanza di una specifica indicazione, da parte di quest'ultimo, del nominativo dei lavoratori dell'impresa fornitrice, posto che l'individuazione dell'importo dovuto si ricava dal numero dei lavoratori impiegati nell'appalto e dai minimali contributivi fissati dal c.c.numero l. e configurandosi l'imputazione soggettiva dei contributi da parte dell'INPS come adempimento successivo al sorgere dell'obbligazione e al pagamento dell'importo dovuto da parte del datore di lavoro effettivo ordinanza numero 19098 del 01/08/2017 . 6.- Inoltre è ius receptum anche la tesi secondo cui in caso di appalto illecito i contributi versati dal datore di lavoro apparente vengono considerati come corrisposti dal datore effettivo. Ai sensi degli articolo 29 e 27 del d.lgs. 276/2003 i contributi pagati dal datore apparente liberano il datore effettivo. Il rapporto si considera dunque effettivamente regolare sotto ogni profilo. V. ordinanza numero 18278 del 08/07/2019 “In tema di contributi previdenziali, nell'ipotesi di appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del d.lgs. numero 276 del 2003, i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis del predetto articolo, che rinvia al precedente articolo 27, comma 2, dando applicazione alla regola generale di cui all'articolo 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell'avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali”. 7.- Il pagamento dei contributi da parte di società interposta ha dunque effetto liberatorio dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro effettivo il quale quindi non può considerarsi inadempiente. Eventuali differenze esistenti in più o in meno non incidono sulla esistenza della copertura assicurativa sociale e comunque non risultano nemmeno come addotte in giudizio. Il lavoratore era quindi assicurato e lo stesso datore era in regola con gli obblighi assicurativi di legge. 8.- Il rilievo difensivo sollevato dalla controricorrente, relativo al computo del premio di polizza, è inammissibile perché non supportato dalla specificità e dall'autosufficienza cui sottostanno anche le eccezioni e le allegazioni del controricorrente. Era onere della stessa controricorrente indicare, produrre e riprodurre per intero la polizza in questione o almeno una sua parte significativa relativa al computo del premio ed alle conseguenze in caso di inadempimento. In ogni caso – sulla base dei dati acquisiti al giudizio - il pagamento parziale del premio o l'esistenza di lavoratori non computati ai fini del calcolo del premio può comportare eventualmente l'adeguamento dell'entità del premio non comporta invece l'inoperatività della copertura di polizza che fa riferimento soltanto alla esistenza e regolarità del rapporto di assicurazione sociale col datore di lavoro il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale sono rapporti diversi e diverso è altresì il rapporto di lavoro in virtù della concezione trilaterale del rapporto assicurativo sociale . 9.- Va pure chiarito che nel caso di specie, di lavoratore illecitamente appaltato o somministrato, non si possa neppure parlare di lavoro nero, come sostiene invece la difesa della controricorrente. Per quanto già detto infatti il lavoratore illecitamente somministrato è assicurato all'INAIL dal datore di lavoro effettivo i contributi versati dal datore apparente sono considerati ex lege come corrisposti dal datore di lavoro effettivo. 10. La legge si limita a considerare effettivo ciò che è reale. Ed in tal senso, con effetti dichiarativi ex tunc, ha operato la stessa sentenza del giudice che ha imputato l'esistenza del rapporto in capo al datore effettivo OMISSIS . 11.- Sulla scorta di tali motivi il ricorso va quindi accolto. Il secondo motivo va dichiarato assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione, conformandosi al seguente principio di diritto “L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali”. 12.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, numero 23535 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.