Sequestro amministrativo del veicolo e spese di custodia: il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale

A seguito di sequestro amministrativo di un veicolo affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che lo ha eseguito che dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia, anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

L'ordinanza in esame trova la sua genesi nell'appello proposto al Tribunale di Lecce, avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Casarano con cui veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Lecce, la quale intimava, ai ricorrenti, il pagamento di 1.849,05 euro ai fini del recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Tribunale, nel respingere l'impugnazione, ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto il rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d.P.R. numero 571/1982 e non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, come sostenuto dalla difesa. Il sequestro del motoveicolo è, infatti, avvenuto in data 6 dicembre 2010 e, il credito per il recupero delle spese maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode, in data 17 dicembre 2012. Il diritto al rimborso quindi, oggetto dell'ingiunzione, non poteva ritenersi prescritto, al tempo dell'ordinanza, poiché soggetto al termine di prescrizione ordinario. La Suprema Corte, in armonia con quanto sostenuto dal Tribunale di Lecce, ha, dunque, ritenuto infondata la censura presentata dal ricorrente. Infatti, il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28 l. 689/1981, richiamato dall'articolo 209 C.d.S., afferisce al diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo. Oggetto della controversia, invece, è il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro Cass. civ. numero 25643/22 , a norma dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571/1982. Ciò premesso, sul punto, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha enunciato un importante principio di diritto «nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazione del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571/1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode».

Presidente Falaschi - Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. R.R. e B.A. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce numero 700/021, depositata il 10 marzo 2021. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Lecce hanno depositato mero “atto di costituzione”. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. Il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto da R.R. e B.A. contro la sentenza numero 482/2017 del Giudice di pace di Casarano, che aveva rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa il 16 febbraio 2017 del Prefetto di Lecce con la quale veniva intimato il pagamento di € 1.849,05 a fini di recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Tribunale ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, ma il rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571 del 1982, essendo il sequestro del motoveicolo avvenuto in data 6 dicembre 2010 ed essendo il credito per il recupero delle spese maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode in data 17 dicembre 2012. 4. L'unico motivo di ricorso lamenta la violazione degli articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571 del 1982 e 28 della legge 24 novembre 1981, numero 689, dovendosi dichiarare prescritto il diritto di riscuotere le somme dovute per essere decorso il termine di cinque anni dal giorno di commissione della violazione sanzionata. 5. La censura è palesemente infondata. Il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge numero 689 del 1981, richiamato dall'articolo 209 cod. strada, riguarda il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo. La controversia in esame riguarda, invece, il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero dal Ministero dell'Interno, quale debitore finale di tali indennità Cass. numero 25643 del 2022 , a norma dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571 del 1982 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689 . Tali spese devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge cit. per le somme di cui al primo comma. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio “nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'articolo 11, comma 1, del d.P.R. numero 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode”. 6. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.