Il presupposto dell’imposta scaturisce dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall’interessato nella procedura di collaborazione volontaria. Il termine di decadenza per l’azione di accertamento decorrerebbe dalla dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure.
Il fatto La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettando l'appello incidentale proposto dal contribuente. Per l'effetto veniva confermato l'avviso di accertamento per un importo di euro […] relativo ad una imposta di successione e donazione per liberalità indiretta emergente dalla procedura di collaborazione volontaria. Ricorre in Cassazione il contribuente con sei motivi di ricorso, integrati da successiva memoria 1- violazione degli articolo 1, 55 e 56- -bis, T.U. 31 ottobre 1990, numero 346, e articolo 809, cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 2- violazione degli articolo 56-bis, T.U. 31 ottobre 1990, numero 346, e articolo 809 cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 3- violazione dell'articolo 56-bis T.U. 31 ottobre 1990, numero 346., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 4- violazione dell'articolo 56-bis, secondo comma, cit. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. 5- violazione degli articolo 60, d. lgs. numero 346 del 1990 e 70, d.P.R. numero 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. 6- violazione degli articolo 60, d. lgs. numero 346 del 1990 e 70 d.P.R., numero 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. . L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione adita rigetta il ricorso. Principio di diritto «In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'articolo 56 bis, comma 1, lett. a, d.lgs. numero 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. numero 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. numero 227 del 1990». Per quanto concerne il termine di decadenza dall'esercizio del potere impositivo la giurisprudenza in esame ritiene che non si è consumato il potere dell'Ufficio atteso che «il presupposto dell'imposta scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di collaborazione volontaria». Conclusioni Preliminarmente si evidenzia che la voluntary disclosure, introdotta dalla l. 15 dicembre 2014, numero 186, rappresenta una forma di collaborazione volontaria tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Essa è funzionale ad accertare i tributi e non riveste alcun carattere deflattivo. Tale istituto si pone in linea con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra fisco e contribuente. Si tratta di una sorta di scudo fiscale per cui il contribuente che abbia condotto dei capitali all'estero può riportarli nel territorio dello Stato beneficiando di una riduzione delle sanzioni proprio per aver dimostrato la volontà di collaborare. L'istituto della voluntary disclosure detta una duplice tutela da un lato per l'Amministrazione Finanziaria che recupera somme utili al sostentamento delle spese statali dall'altro per il contribuente che beneficia di un abbattimento delle sanzioni per aver collaborato con l'Ufficio. Tra le diverse questioni oggetto della esaminanda pronuncia, la più rilevante, è quella relativa al termine di decadenza dall'esercizio del potere impositivo che decorrerebbe dalla data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione in sede di voluntary disclosure. Spostando, in tal modo, il termine al momento in cui il contribuente “abbia reso nota” all'Ufficio la volontà di aderire mediante l'istituto della voluntary disclosure e sia emersa la condotta fiscalmente rilevante. Secondo i Giudici, dunque, alcuna decadenza dall'esercizio del potere impositivo si sarebbe verificata nel caso di specie, in quanto, il dies a quo è individuato nella dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure.
Presidente Sorrentino - Relatore Socci Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettava l'appello incidentale del contribuente solo per le spese del giudizio di primo grado , confermando l'avviso di accertamento per un importo di Euro 11.931.078,00 imposta sulle successioni e donazioni per liberalità indiretta emergente dalla procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. 15 dicembre 2014, numero 186, voluntary disclosure la decisione di primo grado aveva annullato l'avviso di accertamento in oggetto. 2. ricorre in cassazione il contribuente con 6 motivi di ricorso, integrati da successiva memoria 1- violazione degli articolo 1, 55 e 56--bis, T.U. 31 ottobre 1990, numero 346, e articolo 809, cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 2- violazione degli articolo 56-bis, T.U. 31 ottobre 1990, numero 346, e articolo 809 cod. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 3-violazione dell'articolo 56-bis T.U. 31 ottobre 1990, numero 346., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. 4- violazione dell'articolo 56-bis, secondo comma, cit. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. 5- violazione degli articolo 60, D.Lgs. numero 346 del 1990 e 70, D.P.R. numero 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. 6- violazione degli articolo 60, D.Lgs. numero 346 del 1990 e 70 D.P.R., numero 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. 3. resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso del contribuente in quanto nel procedimento di collaborazione volontaria peraltro, diretto all'accertamento dei tributi il ricorrente dichiarava liberalità indirette provenienti da una sua parente e il termine di decadenza ex articolo 76, D.P.R. 131 del 1986 deve ritenersi ancora non compiuto, essendo il dies a quo individuabile nel momento della dichiarazione resa, dal contribuente, nel procedimento della collaborazione volontaria. 4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, ha depositato memoria, con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita anche in udienza. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Agenzia. 2. I motivi si trattano congiuntamente in quanto tutti relativi alla stessa questione giuridica, la sussistenza di una liberalità indiretta. 2. 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la collaborazione volontaria di cui alla L. 15 dicembre 2014, numero 186 è un procedimento diretto all'accertamento dei tributi, anche se particolare. Infatti, La procedura di collaborazione volontaria cd. voluntary disclosure -introdotta dall'articolo 1 della L. numero 186 del 2014, mediante l'inserimento, nel testo del D.L. numero 167 del 1990, conv. con mod. dalla L. numero 227 del 1990, degli articolo 5-quater e septies - quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione mediante versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. numero 218 del 1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato dal primo, in quanto non presuppone una contestazione dell'Amministrazione non ha scopo deflattivo si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale presenta peculiari modalità di versamento delle somme dovute Sez. 5 - , Sentenza numero 2964 del 01/02/2023, Rv. 667069 - 01 vedi anche Sez. 5 - , Sentenza numero 5174 del 17/02/2023, Rv. 666820 - 01 e Sez. 5 - , Sentenza numero 1 del 16/01/2023, Rv. 666628 - 01 . 3. Per l'articolo 56-bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, numero 346 l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato quando 1- l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi 2- quando le liberalità abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. Indubbiamente sussistono entrambi i presupposti previsti dalla norma nel caso in giudizio, come accertato dalla sentenza impugnata. Il procedimento di collaborazione volontaria è un procedimento diretto all'accertamento di tributi - come sopra visto - e la dichiarazione effettuata nell'ambito del procedimento in oggetto è idonea a concretare il presupposto legislativo, come già ritenuto da questa Corte di Cassazione con sentenza condivisa dal collegio In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'articolo 56 bis, comma 1, lett. a, del D.Lgs. numero 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. numero 167 del 1990, conv. con modif. dalla L. numero 227 del 1990 Sez. 5 - , Sentenza numero 9780 del 12/04/2023, Rv. 667715 - 01 vedi anche Sez. 5 - , Sentenza numero 5802 del 24/02/2023, Rv. 666920 - 02 e Sez. 5 - , Ordinanza numero 27665 del 03/12/2020, Rv. 659967 - 01 . Incontestato l'incremento patrimoniale di rilievo, nel caso in giudizio. Si tratta di evidenti liberalità indiretta non formalizzata in un atto specifico in quanto di importo considerevole non giustificato da altri motivi diversa causa del trasferimento di somme e tra parenti tra la signora Inumero Li. e il ricorrente sussiste un vincolo di affinità - di terzo grado - e questi è l'erede di Inumero Li. , come puntualmente accertato dalle decisioni di merito, e neanche contestato con il ricorso in cassazione. 4. Infondati anche il quinto ed il sesto motivo del ricorso, sulla decadenza di cinque anni. Per il richiamo dell'articolo 60, D.Lgs. 31 ottobre 1990, numero 346 si applica la decadenza di cinque anni prevista dall'articolo 76, D.P.R. numero 131 del 1986. Tuttavia, la decorrenza del termine dies a quo si configura non al momento delle liberalità, ma a quello della volontaria dichiarazione al fisco. Infatti, ai sensi dell'articolo 76, citato, quinto comma, nel caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto è dovuta l'imposta nonostante la decadenza. Questo si verifica anche nella c.d. enunciazione di un atto non registrato ex articolo 22, D.P.R. 131 del 1986, nell'ipotesi della insussistenza dell'obbligo della registrazione vedi Sez. 5 - , Ordinanza numero 19015 del 06/07/2021, Rv. 661807 -01 . Il presupposto dell'imposta, infatti, scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di collaborazione volontaria cd. voluntary disclosure . Ne deriva la decorrenza del termine di decadenza dalla data della dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure vedi in tal senso Sez. 5, Sentenza numero 13133 del 24/06/2016, Rv. 640161 - 01 . Conseguentemente, non sussiste decadenza in quanto la dichiarazione è intervenuta il 14 marzo 2015 e l'avviso di accertamento è stato notificato il 17 dicembre 2015. 5. Infondato anche il quarto motivo di ricorso in quanto il regime di tassazione delle liberalità indirette era riferito dall'articolo 56 bis, citato, alla legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore attu8almente le aliquote e le franchigie sono quelle vigenti come modificate. Si tratta di un evidente rinvio dinamico, che comporta le applicazioni delle modifiche della normativa sulle successioni, che si sono succedute nel tempo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.