La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, chiarisce che l’articolo 187, comma 8 C.d.S. «non sanziona il rifiuto opposto a un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa».
La Corte di Appello dell'Aquila , con sentenza poi impugnata dinnanzi la Corte di Cassazione , ha condannato un automobilista, ai sensi dell'articolo 187 commi 3 e 4 del d.lgs. 285/1992 perché, dopo essere stato fermato alla guida di un'autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti circa l'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso del giudizio di primo e secondo grado emergeva che, l'imputato, nel corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria, aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica cosicché avevano ritenuto necessario sottoporlo agli accertamenti necessari per verificarne l'effettività. A tal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di sottoporsi al prelievo del sangue che aveva dato risultato negativo, rifiutando però, di fornire un campione delle urine per l'esame tossicologico. Tale condotta è stata ritenuta, sia dal Tribunale che dalla Corte distrettuale, integrante il reato previsto e punito dall'articolo 187 commi 3 e 8, C.d.S., atteso che l'imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verifica parziale mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso per cassazione presentato dall'imputato, a mezzo del suo difensore. Ha, infatti, chiarito che la disposizione di cui all'articolo 187, comma 8, C.d.S. «non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell'accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» Cass. penumero , numero 43864/2016 . Inoltre, prosegue «non è configurabile il reato previsto dall'articolo 187, comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un'autovettura rifiuti un tipo di prelievo ad esempio il prelievo delle urine , acconsentendo ad un altro prelievo di liquidi biologici ad esempio il prelievo ematico , anch'esso idoneo a dimostrare l'assunzione di sostanza stupefacente» Cass. penumero , numero 49507/2015 Cass. penumero , numero 1494/2013 . Ciò posto, nel caso di specie, l'imputato si sottoponeva, senza opporre rifiuto, al prelievo ematico in ambito ospedaliero che ben poteva, a parere della Corte di legittimità, essere utilizzato anche per l'accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Pertanto, essendo il prelievo ematico astrattamente idoneo, la Cassazione esclude che la condotta posta in essere possa rappresentare un rifiuto integrante la fattispecie descritta dall'articolo 187 comma 8 C.d.S., non essendo ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell'accertamento in quanto non necessario e\o indispensabile il compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato.
Presidente Dovere – Relatore Branda Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Avezzano in data 5 maggio 2022, con cui M.M. veniva dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall'articolo 187, commi 3 e 8, del decreto legislativo 285/1992, perché, dopo essere stato fermato alla guida di una autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi all'accertamenti sanitari per accertare l'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 1800 di ammenda, oltre ad essere sanzionato con la sospensione della patente di guida per anni 1. La Corte d'appello ha evidenziato che, come era emerso nel processo di primo grado, il M.M., nel corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in occasione di un sinistro stradale, aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica e pertanto gli operanti lo avevano invitato a sottoporsi all'accertamenti per verificare il tasso alcolemico e l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. A tal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di sottoporsi al prelievo del sangue per la rilevazione del tasso alcolemico che aveva dato risultato negativo ma, subito dopo, si era allontanato dal pronto soccorso, rifiutandosi di fornire anche un campione delle urine per l'esame tossicologico. La corte distrettuale ha pertanto ritenuto integrata la contravvenzione prevista dalla norma indicata, atteso che l'imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verifica parziale mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici. È stata altresì respinta la richiesta di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale in considerazione della condotta osservata, costituente grave pericolo per la sicurezza della circolazione a causa della evidente alterazione psico-fisica, ed inoltre in considerazione dei numerosi precedenti da cui lo stesso M.M. risultava gravato. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 606 lettere b ed e cpp, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'articolo 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 numero 271. 2.1 Erronea applicazione dell'articolo 187 CDS manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Dal testo della decisione impugnata, -ad avviso del ricorrente-, è dato ricavare che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, M.M. si era reso disponibile a sottoporsi all'esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico, dovendosi perciò ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoporsi all'accertamento richiesto. In proposito ha richiamato precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi, in cui è stato affermato che l'aver comunque accettato di sottoporsi a prelievo ematico, pienamente sufficiente anche ai fini dell'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, rendeva superfluo il compimento dell'ulteriore analisi delle urine. Peraltro, la sentenza risulterebbe carente di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione sul fatto che l'esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico. 2.2 Con il secondo motivo ha contestato l'erronea applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di non punibilità ai sensi della norma richiamata. In proposito ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto che il soggetto versasse in una condizione di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di alcol o sostanze psicotrope, benché l'esame ematico avesse dato esito negativo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della-decisione impugnata senza di rinvio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso é fondato. La disposizione di cui all'articolo 187, comma 8, Cod. Strada «non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell'accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» Sez. 4, numero 43864 del 06/10/2016, De Nicola, numero m., . Secondo la giurisprudenza di legittimità, non é configurabile il reato previsto dall'articolo 187, comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un'autovettura rifiuti un tipo di prelievo ad esempio il prelievo delle urine , acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici ad esempio il prelievo ematico , anch'esso idoneo a dimostrare l'assunzione di sostanza stupefacente Sez.7, numero 49507 del 11/11/2015, Cusimano Sez. 4, numero 1494 del 09/07/2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175 . Va pure ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'articolo 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze Cass., Sez. 4, numero 47903/2004, Rv. 230508 Cass., Sez. 4, numero 20247/2006, Rv. 234464 . Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale C. Cast., ord. numero 277/2004 , la quale affrontando il tema della legittimità dell'articolo 187 C.d.S. ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti Cass., Sez. 4, numero 48004/2009, Rv. 245798 . Nel caso concreto, risulta assodato che il M.M., accettava - evidentemente senza opporre un rifiuto - di sottoporsi al prelievo ematico in ambito ospedaliero, che ben poteva, in ipotesi, essere utilizzato anche per l'accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Pertanto, raccordando i principi richiamati al caso concreto, considerato che il prelievo ematico è astrattamente idoneo ai fini della suddetta verifica, deve escludersi che sia stata correttamente motivata la sussistenza del ritenuto rifiuto, non essendo - in linea generale - indispensabile il compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato. Nella sentenza impugnata non è in alcun modo spiegato perché fosse necessario che il M.M., dopo aver dato il consenso ed essersi sottoposto al prelievo ematico, fornisse un secondo campione biologico. 2. Il secondo motivo resta assorbito. 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.