Va dichiarata l’inammissibilità dell’apposito motivo di appello nel quale il difensore chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, per la riscontrata assenza di un consenso espressamente prestato sul punto dall’imputato, a fronte di un trattamento sanzionatorio, irrogato in primo grado, che già consentiva, sul piano formale, la sostituzione stessa.
Questo il principio di diritto espresso dal collegio della sesta sezione di legittimità, che coglie l'occasione per specificare tutti i passaggi normativi dapprima tracciati dal d.lgs. numero 150/2022 e poi integrati dal d.lgs. numero 31/2024 e giurisprudenziali per sciogliere i dubbi interpretativi formatisi tra la riforma Cartabia e il decreto correttivo in ordine alle scansioni temporali in cui è possibile chiedere le pene sostitutive anche in appello, e quello relativo all'allegazione della relativa procura speciale, in virtù della disciplina transitoria che consente di applicarle ai processi in corso al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022. La fattispecie concreta Un uomo viene condannato in primo grado a otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'articolo 570, c.p. facendo mancare i mezzi di sussistenza ai familiari . Nei motivi di appello sollecita l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Tale richiesta viene ritenuta inammissibile dalla competente Corte territoriale perché mancava il consenso dell'imputato, non provenendo la richiesta di sostituzione direttamente da quest'ultimo ma dal solo difensore munito di procura speciale. L'imputato ricorre in Cassazione, impugnando sul punto la sentenza di seconde cure lamentando la violazione di legge. La sostituzione della pena detentiva non è un diritto dell'imputato La Suprema Corte ritiene non fondato l'unico motivo del ricorso, condividendo la ritenuta inammissibilità della richiesta di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, veicolata nell'interesse dell'imputato dal difensore non munito di apposita procura speciale in tal senso conferita. Si ribadisce che la sostituzione delle pene detentive brevi fino a quattro anni di reclusione o arresto per semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive e tre anni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo fino a un anno per la pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, con valutazione ancorata ai parametri dell'articolo 133 c.p. Ne consegue che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell'imputato e che, dunque, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante, non vi è obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine all'insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene sostitutive ora elencate dopo la riforma Cartabia nell'articolo 20-bis c.p. Di conseguenza, è preclusa la possibilità al giudice di concedere ex officio la pena sostitutiva, secondo quanto già affermata nella vecchia cornice normativa dalle Sezioni Unite Punzo numero 12872/2017. Sul consenso dell'imputato alla sostituzione Altro discorso – proseguono i giudici di legittimità – è quello relativo al “come” vada azionata la richiesta sostitutiva diverse alla pena pecuniaria per la quale non è richiesto il consenso dell'accusato dovendo provenire direttamente dall'imputato o da soggetto muniti di procura speciale a pena di inammissibilità consenso necessario in conseguenza delle limitazioni che ne conseguono alle pene sostitutive mentre il consenso dell'imputato per il lavoro di pubblica utilità trova fondamento nel divieto di lavori forzati o obbligatori ex articolo 4 Cedu . Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che il difensore, nel proporre appello, non fosse munito di procura speciale, tant'è che il relativo motivo di impugnazione è stato per tale ragione dichiarato inammissibile. Il contrasto interpretativo sul momento entro cui allegare la procura speciale Il problema centrale diventa quello di verificare quale sia il momento ultimo entro il quale tale procura debba essere allegata in appello contestualmente alla veicolazione della relativa sollecitazione pertanto, nella fase transitoria, nel frattempo entrata in vigore la riforma Cartabia, con il gravame, con i motivi aggiunti o al momento delle conclusioni, orali o scritte ? successivamente, potendo la procura speciale essere allegata in un momento processuale successivo, dovendosi in tale ultimo caso indagare fino a quando possa ritenersi consentita, a pena di inammissibilità della relativa richiesta? Subito dopo il 30 dicembre 2022, si sono contesi il campo interpretativo due diversi orientamenti un primo sposava questa seconda lettura ritenendo che il consenso e la procura potessero mancare nel momento della formulazione della relativa sollecitazione difensiva, dovendosi allineare per l'appello la disciplina dettata espressamente per il primo grado dall'articolo 545-bis c.p.p. all'acquisizione del consenso, se del caso manifestato col procuratore speciale, si potrebbe procedere nel corso del segmento processuale immediatamente successivo alla definizione dell'appello, alla stessa stregua di quanto previsto per il primo grado di giudizio Sez. VI, numero 14035/2024 . seconda altra opzione ermeneutica, tale ultima possibilità – di posticipare il momento ultimo in cui richiedere la sostituzione e allegare la procura speciale dopo la lettura del dispositivo – è possibile solo se sopravvenga una modifica della sentenza di prime cure che consente a differenza del dictum di primo grado di accedere alle pene sostitutive, si pensi all'overturning in appello della pronuncia assolutoria in cui si applica una pena entro i tetti massimi di pena sostituibile o all'accoglimento dell'appello del PM rispetto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena resa dal primo giudice riduzione della pena irrogata in primo grado, sempre entro i limiti di pena del perimetro applicativo delle pene ex articolo 20-bis c.p. solo in questi casi di recupero in appello dei presupposti formali utili alla potenziale applicazione di una pena sostitutiva, la Corte di appello deve valutare, anche d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'articolo 545-bis c.p. Sez. II, numero 2341/2024 Sez. III, numero numero 12760/2024 invece, se la decisione assunta in primo grado non contiene statuizioni ostative all'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata, la richiesta di sostituzione deve avvenire subito con i motivi di appello o, se superato tale momento al momento di entrata in vigore della riforma Cartabia, o i motivi aggiunti o quantomeno prima della definizione del giudizio di appello, pena l'inammissibilità della richiesta sostituzione. Sarebbe, infatti, contrario ai principi di economicità e speditezza del processo penale attivare il procedimento informativo ex articolo 545-bis c.p.p. a fronte della cristallizzazione in atti di un quadro sanzionatorio e di presupposti che consentivano “a monte” il potenziale accesso alla pena sostitutiva Sez. VI, numero 11981/2024 . La soluzione scelta dall'odierna pronuncia Il collegio della sesta sezione di legittimità privilegia quest'ultimo orientamento, supportato anche le modifiche di recente apportate dal d.lgs. numero 31/2024 con l'innovazione, soprattutto, dell'articolo 598-bis c.p.p., per la sostituzione in appello . Si ricorda che, con riguardo al giudizio di primo grado, il consenso dell'imputato per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria trovi il suo presupposto logico nell'ascrivibilità del fatto all'imputato ecco perché il momento della richiesta della sostituzione e della relativa procura speciale è quello della avvenuta lettura del dispositivo. Prima si inquinerebbe l'accertamento della responsabilità sovrapponendogli temi che attengono alla pena da applicare solo a partite dalla lettura del dispositivo, invece, si sono cristallizzati tutti i fattori della decisione quantum della pena mancata sospensione della pena . Il decreto correttivo Cartabia è invece intervenuto per meglio coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi, in precedenza unicamente strutturato per il giudizio di primo grado, individuando il momento entro cui manifestare il consenso e distinguendo in caso di udienza partecipata pubblica o camerale entro l'udienza di relativa discussione in caso di trattazione cartolare, non oltre i 15 giorni precedenti all'udienza virtuale per il tramite di memorie o motivi aggiunti qualora, per effetto della reformatio della decisione impugnata, la pena scende sotto il tetto dei quattro o dei tre anni, la Corte di appello sostituisce la pena se ritiene ricorrenti i presupposti applicativi e se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, deposita il dispositivo, assegna all'imputato un periodo di 15 giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre 30 giorni, senza la partecipazione delle parti. La summa divisio tra sentenza appellata che abbia contenuti ostativi alla sostituzione oppure che la consenta Per l'appello, quindi, il d.lgs. numero 31/2024 conferma la distinzione, fatta propria da uno dei due orientamenti che si era nelle more formato tra l'ipotesi in cui la sentenza appellata abbia contenuti formalmente ostativi all'applicazione della pena sostitutiva e quella in cui a tale sostituzione non abbia provveduto in primo grado malgrado il trattamento sanzionatorio lo consentisse. In quest'ultimo caso occorre introdurre il tema tramite apposito motivo con ricorso principale o con motivi nuovi . La prestazione del consenso, tuttavia, potrà differire nel tempo, potendo intervenire in un momento successivo, comunque, non oltre l'udienza di discussione. Nel primo caso, invece – laddove la situazione processuale si presti ad essere compatibile alla possibile applicazione della pena sostitutiva solo per effetto della sentenza di appello – i poteri di definizione ascritti al giudice di primo grado e di secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere anche d'ufficio si potrà vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva e, in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'articolo 545-bis c.p.p., dando lettura del dispositivo d'appello, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tale direzione. Siccome nel caso portato dinanzi alla Suprema Corte già consentiva sul piano formale, a fronte del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, la sostituzione della pena detentiva condanna a otto mesi di reclusione per delitto non compreso nell'ombrello del 4-bis ord. penit. , correttamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per la riscontrata assenza di un consenso espressamente prestato dall'imputato non essendo mai depositata nel fascicolo del giudizio di appello la procura speciale al difensore di fiducia e non rientrando nelle ipotesi in cui era necessario aprire, anche d'ufficio, l'udienza di sentencing .
Presidente Di Stefano - Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. La difesa di Be.Anumero impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha integralmente confermato la condanna del ricorrente alla pena di otto mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 570, comma 2, cod. penumero 2. Con il ricorso si lamenta violazione di legge per avere la Corte del merito ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva applicata allo stesso con i lavori di pubblica utilità prospettata dalla difesa con il terzo motivo di appello, perché la detta sollecitazione non proveniva dall'imputato ma dal solo difensore non munito di procura speciale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Preliminarmente, in risposta alla sollecitazione in tal senso prospettata dalla difesa della parte civile, va verificata la rituale proposizione dell'appello, interposto da difensore privo di apposito mandato ad impugnare, in asserita violazione del disposto di cui all'articolo 581, comma 1 quater, cod. proc. penumero Violazione che, se riscontrata, darebbe corpo ad una ragione di inammissibilità del gravame che questa Corte, anche d'ufficio, ora per allora, potrebbe dichiarare con ovvie conseguenze pregiudiziali anche sul ricorso di legittimità. 2.1. Vi è, tuttavia, che l'assunto sotteso alla prospettazione della parte civile - legato alla assenza del ricorrente in primo grado, sì che nel caso avrebbe dovuto trovare applicazione la citata disposizione normativa siccome introdotta dal D.Lgs. numero 150 del 2022, la quale impone, per l'utile interposizione del gravame, un apposito mandato conferito dall'imputato successivamente alla sentenza da appellare - si fonda su un presupposto, quello della immediata applicabilità della novella al caso a mano, contraddetto dalla disciplina transitoria dettata dal legislatore della riforma. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, infatti, che in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'articolo 89, comma 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ancora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli articolo 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. penumero , va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione Sez. 5, numero 37789 del 03/07/2023, Rv. 285148 in termini, in motivazione, Sez. 2, numero 16821 del 3 aprile 2024 Sez. 5, numero 6422 del 21 gennaio 2024 Sez. 1, numero 3315 del 9/11/23 . Nel caso, del dispositivo della sentenza appellata è stata data lettura ex art 533, comma 1, cod. proc. penumero il 23 novembre 2022, quindi prima del 30 dicembre 2022, momento di entrata in vigore della riforma il che esclude che dovesse trovare applicazione il nuovo regime in tema di assenza ai fini dell'impugnazione, e dunque che il difensore si dovesse munire del mandato ex articolo 581, comma 1 quater cod. proc. penumero , erroneamente rivendicato dalla difesa della parte civile. 3. Ciò premesso, non è fondato l'unico motivo prospettato dal ricorso, atteso che la Corte condivide la ritenuta inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con i lavori di pubblica utilità, veicolata nell'interesse dell'imputato dal difensore non munito di apposita procura speciale in tal senso conferita. 4. Va in primo luogo ribadito che, in linea con quanto si è pacificamente ritenuto in riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario articolo 53 legge numero 689 del 1981, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero , prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato ex multis, Sez. 3, numero 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 . Indicazione di principio, questa, trasponibile anche alle nuove pene sostitutive , atteso che la disciplina normativa introdotta con la novella del 2022, continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato articolo 133, puntualmente richiamato anche dall'attuale tenore dell'art 58 della legge numero 689 del 1981 Sez. 6, numero 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 . Ne consegue che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva, non costituisce diritto dell'imputato e che, dunque, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante, non vi è obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene sostitutive, ora elencate nell'articolo 20-bis cod. penumero 4.1. Nel caso, la difesa ebbe a sollecitare l'applicazione della pena sostitutiva proponendo apposito motivo di appello. E ciò in linea con le indicazioni di principio offerte dalle sezioni unite di questa Corte numero 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 con le quali si è rimarcato che al giudice di appello deve ritenersi preclusa la possibilità di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello o al più tardi con i motivi aggiunti, non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito e ciò perché le eccezioni alla regola generale del principio devolutivo dell'appello, tassativamente indicate dall'articolo 597, comma 5, cod. proc. penumero , non autorizzano alcuna generalizzata estensione della detta previsione alla possibilità di sostituire la pena detentiva prevista dall'articolo 58 della legge numero 689 del 1981 sulla possibilità, alla luce della disciplina transitoria prevista dalla novella del 2022, di formulare analoga istanza anche solo con le conclusioni, si veda la sentenza numero 33027 del 10/05/2023 di questa stessa sezione della Corte con la quale si è espressamente stabilita l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame . 5. Altro discorso è quello relativo alla necessità che la richiesta provenga direttamente dall' imputato o da soggetto munito di procura speciale a pena di inammissibilità, essendo incontroverso che nella specie il difensore, nel proporre l'appello, non fosse munito di procura speciale, tant'è che il relativo motivo di appello è stato dichiarato inammissibile proprio per tale ragione. Il tutto a fronte di un dato normativo di riferimento che, per le sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria, presuppone il consenso espresso dell'imputato, eventualmente reso mediante un procuratore speciale si veda il secondo periodo del primo comma dell'articolo 545 bis cod. proc. pen , seppur per ragioni tra loro differenziate per il lavoro di pubblica utilità, in coerenza con il precedente assetto normativo di riferimento, il consenso formale dell'imputato trova infatti fondamento nel divieto di lavori forzati o obbligatori articolo 4 Cedu nonché nella inappellabilità della sentenza che riconosce la sostituzione ex art 593, comma 3, cod. proc. penumero per le altre sanzioni sostitutive di tipo detentivo, ormai configurate come pene programma in considerazioni delle prescrizioni trattamentali che ne colorano il portato, trova per l'appunto giustificazione nella possibilità di rimetterne l'applicazione alla scelta, ultima e consapevole, del soggetto interessato, anche in ragione delle limitazioni che ne conseguono con riguardo, in particolare, alle diversa possibilità di accedere all'affidamento in prova in ragione di quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 47, legge numero 354/1975 . 6. Ferma la necessità, per il difensore, di munirsi di apposita procura laddove intenda manifestare il consenso alla sostituzione della pena sostituzione della pena detentiva diversa da quella pecuniaria nell'interesse dell'imputato, occorre verificare quale sia il momento ultimo entro il quale tale procura debba essere allegata in appello, se contestualmente alla veicolazione della relativa sollecitazione con il gravame, i motivi aggiunti o per quanto già detto, nella fase transitoria, al momento delle conclusioni, rese in udienza o prospettate per iscritto nel processo meramente cartolare o se tale allegazione possa essere successiva, dovendosi poi indagare sino a quando la stessa possa ritenersi consentita, a pena di inammissibilità della relativa richiesta. Quesiti, questi, ai quali questa Corte, in sede di prima applicazione della riforma, avuto riguardo alle controversie, per le quali, come in quella di specie, non potevano applicarsi le innovazioni introdotte dal correttivo del 2024 proprio con riferimento al tema che occupa articolo 2, comma 1, lett. z , nnumero 1 , 2 e 3 , D.Lgs. 19 marzo 2024, numero 31 non ha dato risposte uniformi. 6.1. Secondo un primo orientamento, il consenso e in coerenza la procura possono anche mancare nel momento di formulazione della relativa sollecitazione difensiva Sez. 6 , Sentenza numero 14035 del 20/02/2024, Rv. 286216 , dovendo trovare applicazione, anche per l'appello, la disciplina applicativa dettata espressamente per il primo grado di giudizio dall'art 545 bis cod. proc. penumero all'acquisizione del consenso, se del caso manifestato dal procuratore speciale, ben si potrebbe procedere, dunque, nel corso del segmento processuale immediatamente successivo alla definizione dell'appello, alla stessa stregua di quanto previsto per il primo grado di giudizio. 6.2. Secondo altra lettura interpretativa, si è invece affermato che tale ultima facoltà - quella di prestare il consenso dopo la lettura del dispositivo - possa ritenersi legittima solo quando la possibilità di disporre la sostituzione della pena detentiva, preclusa dal portato della decisione resa in primo grado, sopravvenga quale conseguenza della sentenza di appello solo in questo caso la situazione processuale rassegnata dal secondo grado di giudizio finirebbe per coincidere con quella di primo grado, legittimando la piena sovrapponibilità tra le due fasi di giudizio e la piena compatibilità della disciplina dettata dall'art 545 bis citato anche per l'appello. In tale ipotesi sarebbero, in via esemplificativa, annoverabili i casi di ribaltamento della sentenza di assoluzione resa in primo grado, applicando un trattamento sanzionatorio compatibile con la sostituzione della pena detentiva quello dell'accoglimento dell'appello della parte pubblica rispetto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena reso dal primo giudice ancora, la riduzione della pena irrogata in primo grado, comminata in appello in termini pari o inferiori ai quattro anni di reclusione. 6.2.1. Recuperati in appello i presupposti formali utili alla potenziale applicazione di una pena sostitutiva, si è cosi affermato da parte di questa Corte che il giudice d'appello è tenuto a valutare, anche d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'articolo 545-bis, comma 1, cod. proc. penumero in occasione della quale assumere il consenso dell'interessato , dovendo altrimenti motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli articolo 133 cod. penumero , 58 e 59 legge 24 novembre 1981, numero 689, come novellati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 Sez. 2, numero 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285727 Sez. 3, numero 12760 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286077 . 6.2.2. Di contro, nei casi in cui la decisione assunta in primo grado non contenga statuizioni di per sé ostative all'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata, tanto da permettere alla Corte territoriale, in caso di conferma della sentenza appellata, di provvedere in tal senso sin dal momento della decisione così da attivare solo eventualmente il percorso bifasico di cui all'art 545 bis cod. proc. penumero laddove si rendano necessari ulteriori approfondimenti funzionali alla detta decisione , ragioni di natura sistematica imporrebbero all'imputato, non solo di compulsare specificatamente la Corte del merito con la formulazione di apposito di motivo di appello salvo quanto già detto per la fase transitoria , ma anche di prestare il consenso, se non contestualmente alla interposizione del gravame o della richiesta articolata in tal senso, quantomeno prima della definizione del giudizio di appello, pena l'inammissibilità del motivo di gravame o comunque della chiesta sostituzione. In siffatti casi, prevedere che si debba dare lettura del dispositivo e quindi attivare il procedimento informativo previsto dall'articolo 545-bis cod. penumero per acquisire la formale acquisizione del consenso, a fronte di un quadro sanzionatorio già noto e rimasto invariato in esito al gravame, che già legittimava una tale manifestazione di volontà, sarebbe contrario ai principi di economicità e speditezza del rito, si che all'assenza della procura non potrebbe che conseguire l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione o della analoga sollecitazione difensiva, comunque necessari si veda in motivazione, Sez. 6 numero 11981 del 22/12/2023, 2024 . 7. Delle due opzioni, il Collegio ritiene di privilegiare quest'ultima, dando continuità alla relativa lettura interpretativa. Ciò ancor più considerando le già accennate modifiche introdotte con il correttivo apportato con il D.Lgs. numero 31 del 2024, realizzate innovando il portato dell'art 598 bis cod. proc. penumero modifiche le quali, per quanto non applicabili alla specie, ben possono fungere da chiave di lettura sistematica del pregresso dato normativo chiamato a disciplinare la regiudicanda secondo coordinate interpretative finalizzate a dare armonia e continuità alla relativa disciplina. 7.1. Al fine, sembra opportuno ricostruire in chiave sistematica l'intera disciplina processuale dettata dalla riforma del 2022 in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, muovendo dal disposto dell'articolo 545 bis citato, che costituiva prima e, a ben vedere, ancora oggi rappresenta l'archetipo strutturale di riferimento della relativa regolamentazione normativa. Con riguardo al primo grado di giudizio, ritiene il Collegio che il consenso dell'imputato per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria trovi un suo presupposto logico, anche se non necessario, nella definizione del giudizio in termini di sussistenza e ascrivibilità del fatto all'imputato e di conseguente irrogazione di una pena che si riveli compatibile con la sostituzione. Depongono in tal senso il tenore letterale della norma di riferimento, atteso l'inequivoco riferimento alla avvenuta lettura del dispositivo contenuta nel primo periodo del primo comma della norma in commento ma anche ragioni di ordine sistematico, legate all'esigenza di non inquinare l'accertamento della responsabilità sovrapponendo allo stesso, anticipatamente, temi che attengono alla pena da applicare. Come precisato dalla stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo numero 150 del 2022, solo a partire dalla lettura del dispositivo, sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive in quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione perché è nota la misura della pena principale inflitta la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se - in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell' articolo 4 bis della legge numero 354 del 1975 - siano state o meno riconosciute determinate attenuanti in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi in termini, in motivazione, la citata sentenza numero 11981 del 22/12/2023, dep. 2024 . 7.2. La stessa procedura bifasica, anche al verificarsi dei detti presupposti formali, resta comunque eventuale, perché presuppone comunque che il giudice non escluda a monte la sostituzione ad esempio per la presenza di dati già acquisiti che ai sensi dell'art 133 cod. pen, portino ad un giudizio prognostico negativo in siffatti casi il percorso bifasico di cui all'art 545 bis cod. proc. pen non verrà neppure attivato, dovendosene, semmai, dare conto in motivazione ed il riferimento al consenso dell'imputato, all'evidenza, perde ogni ragion d'essere. Solo se quest'ultimo giudizio è invece positivo, il giudice attiverà la fase decisionale ulteriore ed eventuale al momento della lettura del dispositivo, dando avviso alle parti quanto a siffatta prospettiva di definizione del trattamento sanzionatorio e applicando la pena sostituiva direttamente, se è possibile decidere immediatamente o fissando una apposita udienza, laddove siano necessari ulteriori accertamenti. Il tutto, previa, imprescindibile, acquisizione del consenso dell'imputato, se del caso reso tramite procura speciale conferita al difensore, la cui prestazione, può anche essere anticipata ad un momento antecedente alla decisione ma diviene effettivamente attuale solo in questo specifico ed eventuale segmento processuale. 7.3. Siffatta soluzione, già adeguatamente tracciata dal legislatore della riforma, trova oggi definitivo sugello proprio nelle innovazioni dettate dal D.Lgs. numero 31 del 2024, per quel che qui interessa, con l'obiettivo di meglio coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi, in precedenza unicamente strutturato all'interno del primo grado di giudizio. 7.3.1. In questa nuova cornice di riferimento si è infatti precisato che, fermo il portato dell'art 597 del codice di rito, l'imputato - laddove i presupposti di tipo formale, fondanti la possibile sostituzione della pena detentiva, siano già presenti alla data della decisione di primo grado - può manifestare il proprio consenso, anche per il tramite di un procuratore speciale, certamente in epoca successiva all'appello e in particolare in caso di udienza partecipata pubblica o camerale entro l'udienza di relativa discussione comma 4 bis del citato art 598 bis, introdotto dalla novella del 2024 in caso di trattazione cartolare, non oltre i quindici giorni precedenti l'udienza virtuale ai sensi del comma 1 bis della citata disposizione, per il tramite delle memorie o dei motivi aggiunti indicati dal primo comma dello stesso articolo . Acquisito il consenso, la Corte sarà in grado di applicare da subito la pena sostituiva o in alternativa darà luogo, al momento della lettura del dispositivo, alla procedura bifasica costruita sulla falsa riga dell'art 545 bis cit. 7.3.2. Di contro, ai sensi del comma 4 ter del citato articolo 598 bis, siccome introdotto dalla novella apportata dal D.Lgs. numero 31 del 2024, laddove per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili . 7.4. Il nuovo regime normativo consente di validare letture interpretative già offerte da questa Corte sul tema, consolidando l'evidente favor che il legislatore della riforma ha inteso assegnare alla possibilità di dare immediata applicazione alla sostituzione delle pene detentive già nella fase di cognizione. Ne emergono, infatti, alcuni corollari che consentono di uniformare la lettura degli interventi normativi che sull'argomento in questione si sono sovrapposti, così da offrire all'interprete un quadro di applicazione unitario. 7.4.1. In particolare, emerge ormai senza incertezze che, in primo grado, il momento elettivo per la prestazione del consenso alla sostituzione non potrà che essere identificato nella intervenuta definizione del giudizio, con lettura del relativo dispositivo, e che tanto potrà giustificare anche un possibile differimento per procedere alla relativa acquisizione, la cui legittimità in precedenza era controversa si veda in termini ostativi, Sez. 2 numero 10641 del 20/12/2023, 2024 . Soluzione, questa, non solo e tanto favorita, sul piano logico, dal fatto che, in appello, il consenso può intervenire anche nel corso del relativo giudizio e, in talune occasioni, sino alla udienza di discussione, sì che non avrebbe senso ostacolare l'applicazione della pena sostitutiva per l'assenza di un presupposto ovviabile già in primo grado senza attivare l'intervento rimediale. Piuttosto, è decisivo il fatto che il correttivo preveda oggi, proprio per le situazioni sostanzialmente speculari a quelle di primo grado considerate dal comma 4 ter dell'art 598 bis citato , una esplicita possibilità di differire l'udienza per procedere a tale incombente, con disposizione che ben può trasporsi al primo grado di giudizio a fronte del silenzio sul punto prestato dall'art 545 bis cod. proc. penumero , a meno di non voler configurare una irragionevole disparità di sistema di dubbia legittimità costituzionale. 7.4.2. Quanto all'appello, con il correttivo è stata confermata la distinzione, già messa in evidenza dai richiamati arresti di questa Corte, condivisi dal Collegio, tra l'ipotesi in cui la sentenza appellata abbia contenuti formalmente ostativi all'applicazione della pena sostitutiva e quella in cui a tale sostituzione non sia provveduto in primo grado malgrado il trattamento sanzionatorio lo consentisse. In tale seconda ipotesi quella ora espressamente disciplinata dai commi 1 bis e 4 bis del citato art 598 bis citato resta comunque fermo, per l'applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva, l'obbligo di introdurre il tema tramite apposito motivo con il ricorso principale o con i motivi nuovi , come reso evidente dal riferimento reso all'articolo 597 del codice di rito così da ascrivere perdurante attualità alle indicazioni di principio già rese da questa Corte sull'abbrivio delle coordinate interpretative dettate dalle Sezioni Punzo , derogate unicamente nel periodo di applicazione della disciplina transitoria , richiamato esclusivamente dal comma 1 bis. Prospettazione del motivo e prestazione del consenso, tuttavia, potranno anche differire rispetto al tempo di esecuzione degli stessi, potendo il secondo intervenire in un momento successivo, comunque non oltre l'udienza di discussione. Sarà dunque necessario che il consenso risulti acquisito prima della decisione, così da consentire alla Corte, in una ottica sistematica improntata ai già sottolineati canoni di economicità e speditezza del rito, che parimenti informano complessivamente la riforma, di applicare, se lo ritiene, la pena sostitutiva, se possibile anche contestualmente alla decisione sulla responsabilità o di attivare, se necessario, il sub-procedimento più volte richiamato, strutturato sulla base del tracciato previsto dall'art 545 bis citato. 7.4.3. Di contro, laddove la situazione processuale, sul piano dei relativi presupposti formali, si presti ad essere compatibile con la possibile applicazione della pena sostitutiva solo per effetto della sentenza di appello, i poteri di definizione ascritti al giudice di primo e secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere anche d'ufficio e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva si potrà vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, si ritenga ostativo alla sostituzione e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art 545 bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso. 7.5. In definitiva, prescindendo dalla data di vigenza dei diversi interventi normativi che nel caso sono chiamati a regolare la materia, laddove i presupposti formali per l'applicazione di una pena sostituiva a quella detentiva irrogata in primo grado divengano attuali quale conseguenza della definizione del giudizio di secondo grado, la Corte territoriale potrà procedere alla sostituzione anche d'ufficio e l'imputato potrà rendere il proprio consenso anche dopo la lettura del dispositivo di appello. Laddove, invece, come nella specie, il quadro sanzionatorio dettato dalla sentenza appellata si riveli di per sé compatibile con l'applicazione di una pena sostitutiva, non riconosciuta dal primo giudice, la Corte del merito non potrà applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive e dovrà valutare pregiudizialmente l'inammissibilità della relativa sollecitazione difensiva laddove non formalmente supportata dal consenso espresso in tal senso dall'imputato per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria , se del caso veicolato tramite procura speciale entro l'udienza di discussione in caso di decisione, pubblica o camerale, partecipata o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o delle memorie difensive, in caso di trattazione meramente cartolare. 8. Ne consegue che, nel caso a mano, la Corte del merito ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'apposito motivo di appello diretto a sollecitare l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, per la riscontrata assenza di un consenso espressamente prestato sul punto dall'imputato, a fronte di un trattamento sanzionatorio, irrogato in primo grado, che già consentiva, sul piano formale, la sostituzione stessa. 9. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non alla rifusione di quelle del grado affrontate dalla difesa della parte civile, che vanno piuttosto compensate, sia per il perimetro oggettivo del devoluto dal ricorso ininfluente rispetto alla posizione della parte civile , sia per la riscontrata infondatezza dell'unica prospettazione difensiva sollecitata dalle relative conclusioni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa tra le parti le spese processuali della parte civile.