La morte dell'accusato porta all'estinzione del procedimento disciplinare in quanto cessa la materia del contendere.
Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in assenza di prove evidenti della infondatezza dell'accusa, la morte del ricorrente comporta l'estinzione del procedimento. Nel caso in questione, il Consiglio ha esaminato il ricorso di un avvocato contro la sospensione per due mesi inflittagli dal Consiglio Dell'Ordine di Catania. Il professionista era stato riconosciuto colpevole di violare l'articolo 9 del Codice Deontologico Forense per comportamenti considerati gravi. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione, sostenendo di non aver commesso le azioni contestate e di aver agito con imprudenza, ma non con dolo. Tuttavia, prima che il CNF potesse prendere una decisione in merito, è giunta la comunicazione della morte dell'avvocato da parte dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza. Di conseguenza, in linea con la sua giurisprudenza consolidata, il CNF ha stabilito che con la morte dell'imputato, a meno che non emergano prove evidenti della base infondata dell'accusa, «il procedimento viene estinto a causa della cessazione della materia del contendere».
CNF, sentenza numero 100 del 23 giugno 2024