Spetta alla parte che pretende il corrispettivo per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, al fine di non incorrere nelle conseguenze derivanti dalla nullità del subappalto, l’onere di dimostrare che la prestazione effettivamente adempiuta non è riconducibile al subappalto, sia in ordine al valore dell’attività svolta, sia in ordine alla sussistenza dell’autorizzazione della stazione appaltante.
Con l'ordinanza numero 20505 del 24 luglio il S.C., rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame della vicenda in esame, fornisce alcune puntuali indicazioni in merito alla ripartizione dell'onere della prova, qualora sia in discussione il compenso per attività svolta in favore di un appaltatore di opere pubbliche, così escludendo la sussistenza di un rapporto di subappalto tra le parti. Il caso La vicenda in esame ha origine dall'opposizione ad un decreto ingiuntivo nella quale, in particolare, si contestava lo svolgimento dell'attività il cui pagamento era stato ingiunto in sede monitoria. La parte opponente, sul punto, sosteneva che tra essa opponente e la ricorrente non era intercorso alcun rapporto d'appalto ovvero di subappalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui all'ingiunzione. Rigettata l'opposizione dal Tribunale, la relativa sentenza veniva confermata dalla Corte di appello che, per quanto di rilievo, confermava la sussistenza di un rapporto di subappalto sulla scorta della valutazione degli esiti della prova per testimoni, respingendo la pretesa nullità dello stesso e sostenendo che le eventuali doglianze dovevano essere avanzate dalla parte opponente, ossia dalla società che era stata ingiunta del pagamento, poi opposto. Il contratto di subappalto negli appalti pubblici In termini generali, per contratto di subappalto si intende ogni subcontratto che, indipendentemente dal relativo importo, ripeta la causa del contratto principale tale tipologia, nell'ambito degli appalti pubblici, è sempre soggetto ai limiti qualitativi ed alle regole procedurali fissate dall'articolo 118 del d.lgs. numero 163/2006 che, nel caso di specie, costituiscono i temi centrali dell'ordinanza in commento. In particolare, la disciplina del subappalto prevista dall'articolo 118 comma 11 del d.lgs. numero 163/2006 scatta sia nel caso in cui viene superata la percentuale del due per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate sia nel caso in cui viene superato l'importo fisso stabilito pari a euro 100000. Di talché, ove venga eccepita la nullità del contratto per l'utilizzazione di manodopera, la relativa declaratoria presuppone la verifica quantitativa dei fattori produttivi, così come legislativamente previsto. Il subappalto è ammesso nei contratti pubblici? L'articolo 105 del d.lgs. numero 50/2016 non contiene un divieto di subappalto, quando questo sia finalizzato a conseguire i requisiti di qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. A tale contratto, peraltro, nell'ottica di garantire la collettività dall'ingerenza e/o dalle infiltrazioni mafiose, sono assimilate anche ulteriori e diverse figure contrattuali, quali i subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera per cui ricorrano cumulativamente determinate condizioni. Il divieto di subappalto Nel contesto sopra descritto, l'articolo 118 del d.lgs. numero 163/2006, vieta all'appaltatore di un'opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della autorità competente prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. La violazione di tale norma, senza dubbio imperativa perché assistita da sanzione penale e finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata nell'esecuzione di opere pubbliche, determina, sul piano civilistico, la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c. L'estensione dei divieto di subappalto Il divieto di subappalto come sopra riferito si estende anche al c.d. nolo a caldo, caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza in ordine al suo utilizzo, non solo per il chiaro tenore letterale della norma che impone a tutti i soggetti affidatari di eseguire in proprio il contratto ma anche venendo in rilievo una normativa volta alla tutela preventiva dalla ingerenza della criminalità anche mafiosa nella esecuzione degli appalti. Subappalto, prestazioni svolte ed onere della prova Il S.C., premesse le considerazioni sopra riassunte, si sofferma sull'onere della prova in ordine ai presupposti di sussistenza del subappalto. In particolare, e contrariamente alle decisioni dei giudici di merito, per la Cassazione l'onere della prova sulla validità delle prestazioni svolte e, quindi, sulla non riconducibilità al subappalto, spetta alla parte che chiede il pagamento della prestazione. In tale prospettiva, quindi, è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, che è onerata della dimostrazione del fatto che il “valore” dell'attività risulta entro i limiti di cui al comma 11 dell'articolo 118 del d.lgs. 163/2006, così da escludere il contratto dalla nullità ex articolo 21 della l. numero 646/1982. Al tempo stesso, è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, che è onerata della dimostrazione dell'autorizzazione della stazione appaltante.
Presidente Valitutti - Relatore Abete Rilevato Che 1. Con decreto numero 82 in data 4.4.2012 il Tribunale di P. ingiungeva alla Emmeci Srl di pagare alla ricorrente, M.G. Srl, in virtù della fattura numero Omissis , la somma di Euro 22.951,91, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo per i lavori di pulizia e di manutenzione del verde dalla medesima M.G. eseguiti nel 2010 lungo, tra le altre, la S.S. Omissis e la S.S. Omissis cfr. ricorso, pag. 2 . 2. La Emmeci Srl proponeva opposizione. Esponeva che tra essa opponente e la ricorrente non era intercorso alcun rapporto d'appalto ovvero di subappalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui all'ingiunzione cfr. ricorso, pag. 2 . Esponeva che viceversa vi era stato per un periodo di tempo determinato il distacco presso i suoi cantieri di talune unità lavorative della M.G. per l'attività di manutenzione del verde descritta in ricorso cfr. ricorso, pag. 2 . Instava per la revoca dell'ingiunzione. 2.1. Si costituiva la M.G. Srl Adduceva che aveva concluso l'accordo a fondamento della sua pretesa con l'A.T.I., di cui la Emmeci era stata parte unitamente alla Cama Srl ed alla Sicilservizi in Verde di Fi.Lu. che il corrispettivo pattuito - nel complesso pari ad Euro 68.885,73 - era da ripartirsi in egual misura tra le tre imprese in associazione temporanea cfr. sentenza d'appello, pag. 2 . Adduceva che i lavori erano stati eseguiti con personale e mezzi propri. Instava, peraltro, per il rigetto dell'opposizione. 3. Assunta la prova per testimoni, con sentenza numero 582/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava l'ingiunzione. 4. Proponeva appello la Emmeci Srl Resisteva la M.G. Srl 5. Con sentenza numero 305/2021 la Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame e condannava l'appellante - con distrazione - alle spese del grado. Evidenziava la Corte di Reggio Calabria - in ordine alla ragione di doglianza con cui l'appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui aveva reputata comprovata la sussistenza di un rapporto di subappalto tra le parti in lite - che il Tribunale aveva opinato per la sussistenza di un rapporto di subappalto sulla scorta di una corretta valutazione degli esiti della prova per testimoni, ovvero il Tribunale aveva dato conto della univocità e convergenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi che al contempo la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav , concernente il distacco unicamente dell'operaia Es.Ra., non valeva a suffragare la prospettazione della Emmeci in considerazione dell'entità dei lavori eseguiti e della loro durata, pari a sei/otto mesi cfr. sentenza d'appello, pagg. 3 - 4 . Evidenziava la corte - in ordine alla ragione di doglianza con cui l'appellante a censura del primo dictum aveva addotto che il preteso contratto di subappalto sarebbe stato comunque nullo, siccome assoggettato al duplice onere, inadempiuto nella specie, della forma scritta ad substantiam, necessaria attesa la natura pubblica dell'appalto aggiudicato all'A.T.I., e dell'autorizzazione della stazione appaltante - che il contratto di subappalto intercorso tra la M.G. e l'A.T.I., ancorché, quest'ultima, appaltatrice di lavori pubblici, non soggiaceva, in quanto strutturalmente distinto dal contratto d'appalto ed intercorrente tra soggetti privati, all'onere della forma scritta, salvo diversa convenzione non riscontrata nella specie cfr. sentenza d'appello, pag. 4 . Evidenziava altresì la corte - in ordine all'addotta necessità dell'autorizzazione della stazione appaltante ai fini della stipula del contratto di subappalto - che, nel quadro del disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163/2006, applicabile ratione temporis, la prova dell'esecuzione in subappalto di opere di valore superiore ai limiti di cui al 12 co. dell'articolo 118 cit., in quanto circostanza estintiva della pretesa azionata dal subappaltatore asseritamente abusivo, gravava senz'altro sulla Emmeci , che si era limitata invece solo a contestare la violazione normativa in materia così sentenza d'appello, pag. 5 . 6. Avverso tale sentenza la Emmeci Srl ha proposto ricorso ne ha chiesto la cassazione sulla base di cinque motivi. La MG Srl non ha svolto difese. Considerato Che 7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione degli articolo 1362 e ss. cod. civ. e dei canoni legali di ermeneutica. Deduce che la Corte di Reggio Calabria, allorché ha qualificato in guisa di subappalto il contratto intercorso con la M.G. , ha erroneamente interpretato, sulla scorta di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie, la volontà dei contraenti cfr. ricorso, pagg. 3 - 6 . Deduce in particolare che la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav relativa alla lavoratrice Es.Ra. depone univocamente nel senso che il rapporto intercorso tra le parti ha riguardato il distacco presso i suoi cantieri della medesima operaia alle dipendenze della M.G. cfr. ricorso, pag. 4 . 8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che l'impugnata statuizione è in contrasto con i principi e gli orientamenti in tema di valutazione delle prove cfr. ricorso, pag. 7 . Deduce che gli esiti probatori non danno ragione dell'esistenza dell'asserito contratto di subappalto tra essa ricorrente e la M.G. che in particolare i testi nulla hanno riferito circa l'accordo ed il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti in lite cfr. ricorso, pag. 7 . Deduce ulteriormente che con raccomandata del 22.11.2011 ha prontamente contestato il credito preteso da controparte sulla scorta della fattura numero 45 del 4.11.2011 cfr. ricorso, pag. 8 . 9. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e ss., 1418 e 1424 cod. civ. nonché dell'articolo 118 D.Lgs. numero 163/2006. Premette che è fuor di contestazione che all'A.T.I. di cui è stata parte, era stata affidata in appalto l'esecuzione di lavori pubblici cfr. ricorso, pag. 9 . Premette che senza dubbio l'appalto di lavori pubblici soggiace all'onere della forma scritta ad substantiam e che il subappalto che vi si correla, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163/2006, applicabile ratione temporis, postula a pena di nullità l'autorizzazione della stazione appaltante cfr. ricorso, pag. 9 . Indi deduce che ha errato la Corte di Reggio Calabria a qualificare il rapporto intercorso tra essa ricorrente e la M.G. in guisa di subappalto in assenza di autorizzazione ex articolo 118 del D.Lgs. numero 163/2006 cfr. ricorso, pag. 10 . Deduce altresì che in assenza di autorizzazione della stazione appaltante il contratto di subappalto è nullo per violazione di norme inderogabili e la nullità è rilevabile anche d'ufficio cfr. ricorso, pag. 11 . 10. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. Deduce che l'impugnata statuizione è in contrasto con i principi e gli orientamenti in tema di riparto dell'onere della prova cfr. ricorso, pag. 12 . Deduce che la M.G. , attrice in senso sostanziale, non ha assolto la prova, su di essa gravante, dell'asserito titolo, dell'asserito fatto costitutivo - il contratto di subappalto - della sua pretesa cfr. ricorso, pag. 13 . 11. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, cod. proc. civ. la violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ. Deduce che l'appello sarebbe stato da accogliere e conseguentemente la Corte di Reggio Calabria avrebbe dovuto porre a carico dell'appellata le spese di lite cfr. ricorso, pag. 14 . 12. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe la disamina del primo motivo, del secondo motivo e del quinto motivo di ricorso. 13. Viene in evidenza nella specie, dapprima, il disposto dell'articolo 21 della legge numero 646 del 13.9.1982, nella parte in cui commina sanzioni penali allo stato le sanzioni della reclusione e della multa a chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente . Al riguardo questa Corte ha da tempo puntualizzato che l'articolo 21 della legge numero 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della autorità competente , prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda ora della reclusione e della multa che tale disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche che, in mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 cod. civ., quando non sia diversamente disposto dalla legge cfr. Cass. 18.2.2008, numero 3950 Cass. 16.7.2003, numero 11131, secondo cui l'articolo 21 della legge numero 646 del 1982 modificata dalle leggi numero 726 del 1982 e numero 936 del 1982 , contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all'appaltatore di opere appaltate dalla P.A. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente per cui il subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa è nullo ai sensi dell'articolo 1418 cod. civ., perché in contrasto con una norma imperativa, e costituisce nel contempo grave inadempimento dell'appaltatore, che legittima la stazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto Cass. 18.11.1997, numero 11450 . 14. Viene in evidenza nella specie, poi, il disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163 del 12.4.2006, applicabile ratione temporis i lavori per cui è controversia, sono stati eseguiti nel 2010 il D.Lgs. numero 163/2006 è stato abrogato dall'articolo 217, 1 co., lett. e , del D.Lgs. numero 50 del 18.4.2016 . All'articolo 118,11 co., cit. è statuito che ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare . 15. Entro la delineata cornice normativa sovviene l'elaborazione di questa Corte. Ossia l'insegnamento per cui il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto anche ai fini del requisito della forma alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche cfr. Cass. 19.7.2018, numero 19296 Cas. 20.6.2000, numero 8384 . Ossia l'insegnamento per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, il divieto di subappalto sancito nell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163 del 2006, che trova il suo fondamento nel principio già cristallizzato nell'articolo 21,1 co, della legge numero 646 del 1982, si estende anche al c.d. nolo a caldo, caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza in ordine al suo utilizzo, non solo per il chiaro tenore letterale della norma, che impone a tutti i soggetti affidatari di eseguire in proprio il contratto, ma anche venendo in rilievo una normativa volta alla tutela preventiva dalla ingerenza della criminalità anche mafiosa nella esecuzione degli appalti cfr. Cass. ord. 6.4.2018, numero 8481 . 16. Ebbene, i suindicati riferimenti normativi inducono ai seguenti rilievi. In primo luogo, al rilievo per cui la qualificazione in guisa di subappalto del titolo fondante la pretesa di corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici è oggetto di una presunzione ex lege è considerato subappalto se singolarmente di importo superiore , allorché si riscontri il superamento dei limiti di valore di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit. il 12 co. dell'articolo 118 cit. soggiunge che non si configura come attività affidata in subappalto, peraltro, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi . In secondo luogo, al rilievo per cui la qualificazione - pur presunta - in guisa di subappalto del titolo negoziale in dipendenza del superamento degli anzidetti limiti di valore postula, ai fini della validità del medesimo titolo, il riscontro della sussistenza dell'imprescindibile autorizzazione della stazione appaltante. 17. Alla luce degli operati rilievi non può che postularsi quanto segue. 18. La Corte calabrese ha avallato la qualificazione - operata dal Tribunale -in guisa di subappalto del titolo negoziale intercorso tra l'A.T.I., di cui la Emmeci è stata parte, e la M.G. . Il che avrebbe supposto, per certa qual coerenza, l'eccedenza del valore del titolo rispetto ai limiti di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit., con susseguente necessità dell'imprescindibile autorizzazione della stazione appaltante. 19. In ogni caso, la Corte calabrese ha affermato che della prova dell'esecuzione abusiva di opere in subappalto per importi superiori al limite consentito dalla legge, in quanto circostanza estintiva della dedotta obbligazione, avrebbe dovuto farsi carico parte appellante così sentenza d'appello, pag. 5 , ossia, nella specie, l'opponente in prime cure, Emmeci , attrice in senso formale nondimeno convenuta in senso sostanziale, cosicché l'eccepita invalidità del vincolo negoziale non poteva essere accolta , giacché l'appellante si era limitata a contestare genericamente la violazione della normativa in materia , così sentenza d'appello, pag. 5 . E però le suddette affermazioni della corte non possono essere condivise. Invero, è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, nella specie la M.G. , che - qualora intenda inibire l'operatività della presunzione di qualificazione del titolo in guisa di subappalto ex articolo 118, 11 co., cit. - è onerata della dimostrazione del circoscritto valore , entro i limiti di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit., dell'attività svolta, onde sottrarre il titolo alla nullità ex articolo 21 cit. Invero, è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, nella specie la M.G. , che – qualora risulti pur in via presuntiva comprovata la natura di subappalto del titolo negoziale intercorso con il pubblico appaltatore, in quanto eccedente i limiti di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit. - è onerata della dimostrazione dell'autorizzazione della stazione appaltante, onde sottrarre il titolo alla nullità ex articolo 21 cit. Propriamente, il valore circoscritto, entro i limiti anzidetti, dell'attività svolta e l'autorizzazione della stazione appaltante, qualora i limiti anzidetti siano stati superati, sono elementi che concorrono ad integrare il titolo costitutivo allegato in giudizio e a connotarlo in termini di validità. Tanto, segnatamente, in considerazione dell'ampia proiezione della presunzione di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto se singolarmente di importo superiore e dell'incondizionata operatività - per il subappalto - della connessa regola dell'imprescindibile autorizzazione, pena la nullità, della stazione appaltante, siccome finalizzate, l'una e l'altra, a neutralizzare il rischio di infiltrazioni delinquenziali. 20. Alla luce degli enunciati postulati non può, in verità, esser condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui va esclusa la possibilità di qualificare come subappalto il contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori pubblici, in assenza di autorizzazione della stazione appaltante così ricorso, pag. 10 . Infatti, l'assenza dell'autorizzazione della stazione appaltante non osta alla qualificazione del contratto in guisa di subappalto. L'assenza di autorizzazione, piuttosto, ne importa la nullità cfr. Cass. numero 3950/2008 Cass. numero 11131/2003 Cass. numero 11450/1997 . Alla luce degli enunciati postulati va, invece, senz'altro condivisa la denunciata - con il quarto mezzo - falsa applicazione della regola di riparto dell'onere della prova. 21. Ovviamente la rilevazione d'ufficio - ben vero, nella specie la Emmeci aveva addotto con il motivo di appello la nullità del titolo negoziale cfr. sentenza d'appello, pag. 3 - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata ragione più liquida , e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio la loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione cfr. Cass. 5.2.2019, numero 3308 Cass. sez. unumero 12.12.2014, numero 26242 Rv. 633502-01 . 22. Una puntualizzazione finale si impone, siccome la ricorrente ha addotto - altresì con il terzo mezzo - che il credito portato dalla fattura numero 45/2011 non si giustifica, giacché la M.G. non ha eseguito lavori di alcun genere per conto di essa ricorrente cfr. ricorso, pagg. 11 - 12 . Occorrerà evidentemente tener conto - in esito, ben vero, alla dimostrazione da parte della M.G. di un valido ed efficace titolo negoziale in suo favore - che nella specie si verte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Cosicché esplica valenza l'insegnamento di questa Corte secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà dall'opposto - a fronte della contestazione dell'opponente - essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova cfr. da ultimo, ex piurimis, Cass. ord. 12.7.2023, numero 19944 . 23. In accoglimento, nei termini suindicati, del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso la sentenza numero 305/2021 della Corte d'Appello di Reggio Calabria va cassata con rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'articolo 384,1 co., cod. proc. civ., dei principi di diritto - ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo nei termini seguenti è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, che - qualora intenda inibire l'operatività della presunzione di qualificazione del titolo in guisa di subappalto ex articolo 118,11 co., D.Lgs. numero 163/2006 - è onerata della dimostrazione del circoscritto valore , entro i limiti di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit., dell'attività svolta, onde sottrarre il titolo alla nullità ex articolo 21 della legge numero 646/1982 è la parte che pretende corrispettivi per lavori eseguiti per conto di un appaltatore di opere e servizi pubblici, che - qualora risulti pur in via presuntiva comprovata la natura di subappalto del titolo negoziale intercorso con il pubblico appaltatore in quanto eccedente i limiti di cui all'11 co. dell'articolo 118 cit. – è onerata della dimostrazione dell'autorizzazione della stazione appaltante, onde sottrarre il titolo alla nullità ex articolo 21 della legge numero 646/1982. 24. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'articolo 13,1 co. quater, D.P.R. numero 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1 co. bis dell'articolo 13 D.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento dei medesimi motivi la sentenza numero 305/2021 della Corte d'Appello di Reggio Calabria e rinvia alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità dichiara assorbiti nell'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso il primo motivo, il secondo motivo ed il quinto motivo di ricorso.