E’ configurabile il reato di ricettazione in capo all’imputato che acquista anabolizzanti indipendentemente dal fine perseguito

Ai fini della configurabilità del delitto di detenzione di anabolizzanti, non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

La Corte di Cassazione, seconda sez. penale, torna a pronunciarsi sulla configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, c.d. anabolizzanti, previsto dall'articolo 9 l. numero 376/2000, in materia di lotta contro il “doping”, fattispecie ora compresa nell'articolo 586-bis c.p. Nel caso in esame, il Tribunale di Brescia assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per l'acquisto delle sostanze rinvenute nella sua disponibilità in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto. Il difensore proponeva, dunque, appello avverso tale provvedimento, il quale veniva qualificato dalla Corte di merito come ricorso con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Nel ricorso, il difensore riteneva necessaria l'emissione di una sentenza con formula assolutoria piena in ordine alla condotta contestata al proprio assistito di acquisto di sostanze farmacologicamente attive poiché comperate sul web e destinate ad aumentare la massa muscolare, finalità esclusivamente personale che, a parere del legale, non integra il profitto del reato di ricettazione, il quale può essere ottenuto solo da un atleta professionista che agisca al fine di alterare le proprie prestazioni e sottrarsi ai controlli. Ciò posto, la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato. La Suprema Corte, con la sentenza in esame, in linea con l'orientamento ormai consolidato Cass. penumero , sez. III, numero 16437/2020 , ha sottolineato come ai fini della configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive c.d. anabolizzanti , previsto dall'articolo 9 l. numero 376/2000, in materia di lotta contro il “doping”, fattispecie ora compresa nell'articolo 586-bis c.p., non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico. Non è, inoltre, un reato a dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente Cass. penumero , numero 43328/2011 . Viene, a tal proposito, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale del 22 aprile numero 105, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 586-bis c.p., riferito al commercio di sostanze anabolizzanti, limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, così da punire la condotta dell'agente a prescindere dal fine specifico perseguito. Nel caso di specie, dunque, è stato realizzato da parte dell'imputato l'acquisto di anabolizzanti con la consapevolezza della provenienza illecita, così da integrare il delitto di ricettazione configurando come reati presupposto quello previsto dall'articolo 586 c.p. e 443 e 445 c.p. La Suprema Corte ha infatti ritenuto sussistente il dolo specifico della ricettazione poiché, l'agente ha voluto e si è rappresentato che dall'acquisto dei prodotti avrebbe tratto “un profitto”, non essendo indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reati presupposti. L'agente che acquista o riceve farmaci e anabolizzanti, incrementa il proprio patrimonio di beni che non avrebbe potuto acquistare legalmente, se non tramite prescrizione medica e per necessità terapeutiche. In forza di queste argomentazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Presidente Pellegrino – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.S. in ordine all'acquisto di nandrolone per essere già stato giudicato sul medesimo fatto contestato e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 648, secondo comma, cod.penumero , ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli per l'acquisto delle altre sostanze rinvenute nella sua disponibilità, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, disponendo la confisca e distruzione del materiale in sequestro. Avverso detto provvedimento, ha proposto appello il difensore dell'imputato, ma l'impugnazione è stata riqualificata dalla Corte di merito come ricorso e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di legittimità. 2.1 Con l'impugnazione, il difensore ha invocato l'assoluzione piena del proprio assistito in ordine alla condotta di acquisto delle altre sostanze farmacologicamente attive rinvenute nella sua disponibilità, poiché i farmaci dopanti sottoposti a sequestro dagli operanti erano stati, per ammissione dell'imputato, acquistati online sul web e destinati all'assunzione personale per aumentare la massa muscolare tale finalità non integra, a giudizio del ricorrente, il profitto del reato di ricettazione. Solo ove tale condotta venga posta in essere da un atleta professionista che agisca al fine di alterare le proprie prestazioni e sottrarsi ai relativi controlli, può configurarsi il delitto di ricettazione, ma la ricezione di sostanze per uso esclusivamente personale da parte di un soggetto che non svolge un'attività agonistica non è previsto come reato. Il ricorrente, al riguardo, valorizza una pronunzia di merito del Tribunale di Milano secondo cui la condotta è illecita solo ove posta in essere da un atleta professionista, e sostiene che non può configurarsi l'ipotesi di ricettazione poiché si realizzerebbe l'effetto paradossale di punire la condotta di colui che acquista ma non è un atleta professionista con una pena di gran lunga superiore a quella prevista per lo sportivo professionista che assuma le sostanze dopanti per alterare la propria prestazione. La mancata previsione di una legge specificamente intervenuta in materia in relazione alle condotte di acquisto e assunzione di sostanze dopanti per uso personali da parte di soggetti diversi dagli sportivi agonisti è indicativa della irrilevanza penale attribuita a queste condotte, che nulla hanno a che fare con la tutela della salute pubblica o individuale e una diversa interpretazione comporterebbe una violazione sostanziale del principio di legalità. 2.1 Con memoria trasmessa il 17 maggio 2024, l'avv. Francesco Rossini ha insistito nel ricorso e articolato motivi nuovi, rilevando la mancata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione, in quanto non era stata esperita analisi chimico tossicologica delle sostanze sequestrate e non era certo che fossero corrispondenti alle indicazioni riportate sulle confezioni rinvenute e non fossero medicinali comunque guasti o inefficaci. Ribadisce inoltre la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione poiché M.S. non è un atleta agonista. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione configurando come reati presupposto non soltanto quello previsto dall'articolo 586-bis cod.penumero , che punisce chiunque commercia farmaci e sostanze farmacologicamente biologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ma anche i delitti di cui agli articolo 443 e 445 cod.penumero relativi a vendita di medicinali guasti e a somministrazione di medicinali in modo pericoloso. L'acquisto infatti, ammesso dall'imputato, avveniva al di fuori di canali regolamentati e in assenza di prescrizione medica. Va al riguardo ricordato che, per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive cosiddetti anabolizzanti , previsto dall'articolo 9, legge 14 dicembre 2000, numero 376 in materia di lotta contro il doping fattispecie ora inserita nell'articolo 586-bis cod.penumero , non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico Sez. 3, numero 16437 del 21/01/2020, Rv. 279274 - 01 . Inoltre, stato precisato che, per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive cosiddette anabolizzanti , previsto dall'articolo 9, comma settimo, della l. 14 dicembre 2000, numero 376, in materia di lotta contro il doping , non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive Sez. 2, numero 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251377 - 01 . In ordine al reato di cui all'articolo 586-bis cod.penumero , il tribunale ha dato atto che M.S. non era iscritto ad alcuna Federazione e non è emersa prova che cedesse tali sostanze a terzi, sicché non si configura nei suoi confronti il reato di cui all'articolo 586-bis cod.penumero Non va poi trascurato che la Corte costituzionale, con sentenza del 22 Aprile 2022 numero 105, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 586-bis cod.penumero , che si riferisce al commercio di sostanze anabolizzanti, limitatamente alle parole al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti sicché il reato di commercio di farmaci e sostanze farmacologicamente attive sussiste a prescindere dalla intenzionalità di chi commercia e ciò conferma ulteriormente l'esistenza del reato presupposto e di conseguenza la possibilità di configurare la ricettazione. Ma, come già anticipato, nel caso in esame, è stato realizzato da parte dell'imputato l'acquisto di sostanze farmacologicamente attive nella consapevolezza della loro provenienza illecita e il tribunale ha individuato i reati costituenti il presupposto della ricettazione non soltanto nel delitto di cui all'articolo 9 cit., ora ricondotto all'articolo 586-bis cod.penumero , ma anche nella violazione dell'articolo 445 cod.penumero , in relazione alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun motivo di censura, così incorrendo nel vizio di genericità della censura, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, il tribunale ha ritenuto sussistente il dolo di ricettazione, poiché l'imputato era consapevole della illegittima provenienza di questi farmaci. E' noto, peraltro, che non è indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reati presupposti Sez. 4, numero 4170 del 12/12/2006 Ud. dep. 2007 , Rv. 235897 . Nel caso di specie, è poi configurabile il dolo specifico della ricettazione perché l'imputato ha voluto e si è rappresentato articolo 43/1 cod.penumero che dall'acquisto di quei farmaci, avrebbe tratto un profitto , il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, e può avere anche natura non patrimoniale. Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s'incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale conseguentemente, risponde del delitto di ricettazione l'agente che acquisiti o riceva farmaci e anabolizzanti, in quanto ha incrementato il proprio patrimonio di beni che non avrebbe potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbe potuto fare solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto illegale , ha potuto soddisfare quel bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fosse ricorso al circuito legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, avrebbe realizzato in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare. Ai fini del delitto di ricettazione è, infine, irrilevante il movente, ossia la causa psichica che ha indotto l'agente ad agire, potendo il medesimo essere preso in considerazione ai soli fini del trattamento sanzionatorio. In forza di queste argomentazioni deve, in conclusione, ritenersi il ricorso manifestamente infondato e generico. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità delle censure formulate con i motivi nuovi con cui, oltretutto, la difesa ha cercato di introdurre questioni relative alla qualità ed efficacia delle sostanze acquistate dall'Imputato, che non sono state sollevate in sede di appello e non possono comunque essere dedotte con i motivi nuovi comportando un tardivo ampliamento del thema decidendum. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.