Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ribadendo che il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni al Codice della Strada si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ha annullato il preavviso di pignoramento relativo ad ingiunzioni notificate nel 2012 e 2014, non impugnate ed ormai prescritte.
L'attore impugnava nanti il Giudice di Pace il preavviso di pignoramento emesso dal Comune eccependone l'illegittimità, in quanto relativo, per ciò che qui interessa, a due ingiunzioni, notificate rispettivamente nel 2012 e nel 2014, ormai prescritte. Il Comune rimaneva contumace. Per approdare alla decisione in commento, il Giudice ha preliminarmente affrontato la questione della qualificazione della domanda proposta dall'attore, evidenziando come, in relazione alla cartella di pagamento o avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniare sono possibili le seguenti azioni 1 l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo 2 l'opposizione ex articolo 23 l. numero 689/1981 esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori 3 l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Dopo aver qualificato l'impugnazione proposta come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., il Giudice adito, con motivazione redatta in ossequio all'articolo 132 c.p.c. ha rilevato l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, dei crediti di cui alle ingiunzioni indicate nel preavviso di pignoramento in ragione delle seguenti argomentazioni nella materia delle infrazioni al Codice della Strada e nella procedura per la relativa riscossione trova applicazione l'articolo 28 l. numero 689/1981 che recita «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile» in tema di sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'articolo 17 del d.p.r. 29.09.1973 numero 602, ma solo la prescrizione quinquennale dettata, sia dall'articolo 209 del Codice della Strada -relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali sia dall'articolo 28 l. numero 689/1981 in tal senso Cass.17.11.2005 numero 23251 e Cass. 4375/2008 tutti i titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato per cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza numero 23397/2016, produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni, a differenza di quanto previsto dall'articolo 2953 c.c. in caso di titoli giudiziali definitivi. In applicazione dei predetti principi, dopo aver rilevato che le notifiche delle ingiunzioni di cui al preavviso impugnato sono avvenute rispettivamente il 22.07.2014 ed il 05.11.2012, e che non è stata fornita prova di atti interruttivi da parte del Comune rimasto contumace, il Giudice di Pace, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti posti alla base della procedura esecutiva, ha accolto la domanda attorea, annullando il preavviso di pignoramento e condannando l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali.
Svolgimento del processo/Motivi della decisione Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo articolo 132 c.p.c., come novellato ex L. numero 69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009. Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass.civ.nnumero 8767/2011 24542/2009 . La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. L'azione proposta va inquadrata nella fattispecie dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. Il credito per cui è causa, come risulta dalla documentazione depositata agli atti, deriva da violazioni amministrative relative ad infrazioni del codice della strada. In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni 1 l'opposizione a sanzioni amministrative ex articolo 23 l. numero 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori 2 l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c. p. c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo c l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Con uno dei motivi, ritenuto assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate, l'attore ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato preavviso di pignoramento emesso dal Comune di in quanto relativo a tre ingiunzioni di cui una e cioè la numero 11467 annullata dal Giudice di pace di con sentenza numero 5540/18, allegata agli atti di causa ed altre due, la numero 9879 e la numero 7610 notificate rispettivamente in data 22.07.2014 ed in data 05.11.2012, ormai prescritte. Per quanto riguarda l'ingiunzione numero 11467, si rileva che l'annullamento ha estinto la situazione giuridica addotta a fondamento dell'impugnato provvedimento per cui non può che esserne dichiarata la nullità. Per quanto riguarda le ingiunzioni numero 9879 e numero 7610 effettivamente va dichiarata l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale applicabile in materia di infrazioni al Codice della Strada Poiché i relativi crediti, come risulta dalla documentazione depositata agli atti, derivano da violazioni amministrative relative ad infrazioni del codice della strada, va applicato a tale procedura l'articolo 28 della L.689/81 che espressamente recita “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Tale disposizione è stata richiamata anche dalla Suprema Corte che con sentenza numero 4375/08 ha ribadito il suo orientamento costante e cioè che “in tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'articolo 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 numero 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 numero 689” vedasi, in tal senso, anche Cass. Civ. numero 23251/05 Cass. Civ. numero 16569/05 . Tale principio è stato infine ribadito dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha definitivamente chiarito che “tutti i titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato per cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni” vedasi Cass. SS.UU. numero 23397/16 . Dal momento che la notifica delle ingiunzioni indicate nel preavviso impugnato è avvenuta in data in data 22.07.2014 ed in data 05.11.2012, rilevato che non è stata fornita prova di atti interruttivi da parte del Comune di che ha scelto di non costituirsi in giudizio, questo Giudice non può che dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti posti alla base della procedura esecutiva e per l'effetto annullare l'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice Onorario di di definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al numero 2688/23 RG, così provvede 1. dichiara la contumacia del Comune di in persona del p.t. 2. accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla il preavviso numero 2864 emesso dal Comune di 3. condanna il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, in 300,00, oltre ad 43,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.