La Corte Costituzionale, con sentenze numero 139 e 140, depositate il 22 luglio 2024, ha affrontato il tema del c.d. payback per i dispositivi medici. Vediamole nel dettaglio.
Il payback è regolato da leggi specifiche, in particolare dall'articolo 9-ter, d.l. numero 78/2015, che stabilisce un limite di spesa regionale per i dispositivi medici. Se una Regione supera tale limite, le imprese che forniscono i dispositivi devono contribuire parzialmente a coprire l'eccesso di spesa. Anche l'articolo 8 d.l. numero 34/2023, prevede un fondo statale da distribuire alle Regioni che superano il limite in questione, consentendo, alle imprese, di versare solo il 48% del contributo richiesto, a condizione che rinuncino al contenzioso legato ai pagamenti obbligatori. Con la sentenza numero 139/2024, in seguito al ricorso della Regione Campania, sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni del 2023 che legavano la riduzione dei pagamenti al 48% alla rinuncia al contenzioso. Con la sentenza numero 140/2024, su rimessione del TAR Lazio, la Corte ha respinto le questioni sulla legittimità costituzionale dell'articolo 9-ter cit. per il periodo 2015-2018, sottolineando che il legislatore ha previsto un meccanismo specifico per coprire l'eccesso di spesa e che le Regioni hanno richiesto alle imprese i pagamenti dovuti. Questo contributo solidaristico imposto alle imprese per quegli anni è stato considerato ragionevole per garantire la fornitura di dispositivi medici in una situazione economica difficile. La Consulta ha quindi evidenziato che il ridotto contributo del 48% imposto alle imprese non è sproporzionato e che il meccanismo di payback non è retroattivo. La disposizione censurata non interferisce con la riserva di legge per l'imposizione di richieste finanziarie e non ha influenzato le aspettative delle imprese riguardo ai prezzi dei dispositivi medici.
Corte Cost. sentenza numero 139/2024 Corte Cost. sentenza numero 140/2024