Il recupero di somme non rientra tra quelle controversie per le quali l'amministratore ad acta può legittimamente agire senza la preventiva autorizzazione assembleare. Ne consegue che l'amministratore giudiziario è privo della legittimazione ad agire, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta per l'amministratore del condominio dall'articolo 1131 c.c.
Il caso Nel presente giudizio, l'avvocato Caio era stato nominato dal Tribunale amministratore della cosa comune”, con il compito di svolgere tutte le attività relative all'incarico di progettazione delle opere di ricostruzione e restauro del palazzo, l'espletamento della gara di appalto delle opere progettate e alla cura delle pratiche amministrative, urbanistiche e di finanziamento per portare a compimento l'opera. A seguito della morosità di Tizio, l'avvocato senza alcuna convocazione dell'assemblea e autorizzazione da parte della stessa, aveva chiesto emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di questo per il pagamento delle somme indicate nel piano di riparto. Alla notifica dello stesso, in uno all'atto di precetto, l'odierno opponente, al fine di scongiurare la minacciata azione esecutiva, procedeva al pagamento a mezzo bonifico, tuttavia, con la presente opposizione, non rinunciava alla contestazione e, quindi, alla ripetizione delle somme corrisposte. In particolare, l'opponente, lamentava la carenza di legittimazione attiva dell'avvocato in quanto il rapporto tra amministratore ad acta e i singoli comproprietari andava ricondotto alla fattispecie del mandato ai sensi dell'articolo 1709 c.c. quindi la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. Le contestazioni nei confronti dell'amministratore ad acta Nel caso in esame, l'amministratore aveva agito per il pagamento del terzo piano di riparto nei confronti dell'opponente, immotivatamente individuato, invece che anche contro gli altri comproprietari che non avevano pagato il piano. L'amministratore ad acta, inoltre, aveva omesso del tutto di depositare il computo metrico e il relativo rendiconto di spesa al fine di consentire il riscontro dei lavori da eseguirsi ed i relativi costi, e di non aver mai investito l'assemblea di tali tematiche. Invero, il professionista si era limitato a richiedere, con i piani di riparto inviati a mezzo PEC e mai sottoposti all'assemblea, i pagamenti di ingenti somme del tutto generiche, senza mai presentare rendiconti di spesa, né tanto meno fatture a fronte dei pagamenti avvenuti. La mancanza di un verbale di assemblea in cui erano stati portati all'attenzione dei comproprietari i piani di riparto, così come di una delibera di approvazione delle stesse, costituivano prove scritte indispensabili per ottenere non soltanto l'ingiunzione di pagamento ma l'ottenimento della provvisoria esecutività del titolo a sensi dell'articolo 63 dip. att. c.c. in assenza dei quali l'avvocato non poteva promuovere il procedimento monitorio. La carenza di legittimazione dell'amministratore ad acta A parere del giudicante, l'amministratore era carente di legittimazione in quanto il professionista, nominato amministratore ad acta ai sensi dell'articolo 1105, comma 4 c.c., si era attivato per la emissione dell'opposto titolo senza preventivamente richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'articolo 1131 c.c., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini Cass. II, numero 4209/2014 Cass. II, numero 15684/2006 . Nel caso di specie non risultava che l'amministratore fosse stato investito del detto potere da parte dei comunisti. In conclusione, è stata dichiarata la insussistenza del diritto dell'amministratore di procedere in via esecutiva nei confronti dell'odierno opponente ad esecuzione forzata.
Giudice Maiore Ragioni in fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 23.7.2021 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 937/21, concesso provvisoriamente esecutivo in data 10-11/06/21 e all'atto di precetto del 21.6.2021 con il quale dall'avv. veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 26.191,39, oltre gli interessi legali, alle spese del procedimento monitorio e dell'atto di precetto IVA e CPA. Lamentava la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto titolo formulando una serie di motivi. Premetteva che con decreto in data 5.5.2016 del tribunale in composizione collegiale il era stato nominato dal tribunale amministratore della cosa comune, affinché svolga tutte le attività relative all'incarico di progettazione delle opere di ricostruzione e restauro del palazzo, provveda all'espletamento della gara di appalto delle opere progettate e alla cura delle pratiche amministrative, urbanistiche e di finanziamento per portare a compimento l'opera che essendo ancora non ultimate le attività indicate trascorsi quattro anni dal conferimento l'opponente odierno unitamente a , comproprietari di circa quote millesimali 817,8085, dell'immobile , con ricorso del 6/2/21 avevano chiesto al Tribunale di invitare il professionista incaricato a fornire gli opportuni chiarimenti in merito a quanto dai medesimi rassegnato, adottando all'esito i provvedimenti necessari che con decreto collegiale del 25/03/21 veniva dichiarato non luogo a provvedere su tutte le istanze avanzate dalla parti che con ricorso in data 29.4.2021 l'Avv. senza alcuna convocazione dell'assemblea e autorizzazione da parte della stessa, aveva chiesto emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Dott. per il pagamento delle somme indicate nel terzo piano di riparto che conseguentemente, alla notifica dello stesso, in uno all'atto di precetto in data 22/06/21, l'odierno opponente, al fine di scongiurare la minacciata azione esecutiva, in data 1-2/07/2021 procedeva al pagamento a mezzo bonifico della sorte capitale e delle spese del procedimento monitorio e dell'atto di precetto, senza rinuncia all'impugnazione e con animo di ripetizione delle somme corrisposte. Con il primo motivo, lamentava la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. in quanto il rapporto tra amministratore ad acta e i singoli comproprietari andava ricondotto alla fattispecie del mandato ai sensi dell'articolo 1709 c.c. così Cass. numero 21966/2017 che equipara in ordine a questo profilo l'amministratore ex articolo 1105 comma 4 con quello nominato ex articolo 1129 c.c. che quindi l'amministratore ad acta era legittimato a proporre il procedimento monitorio solo se autorizzato dall'assemblea, in quanto il recupero di somme nei confronti di comproprietari non rientrava tra quelle controversie per le quali l'amministratore poteva legittimamente agire senza la preventiva autorizzazione assembleare che in tal senso si era anche espresso il tribunale di Siracusa in controversia analoga ordinanza del 25.3.2021 resa nel procedimento di Volontaria Giurisdizione numero 1353-3/2010 aveva chiaramente precisato che L'amministratore giudiziario si ritiene sia privo della legittimazione ad agire nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'articolo 1131 c.c. Cass. numero 15684/2006 . Deduceva inoltre che in ogni caso, ove fosse stato ritenuto necessario procedere per il recupero coattivo delle somme, l'Amministratore ad acta, avrebbe dovuto investire l'assemblea della questione ed ottenerne l'autorizzazione, invece aveva agito per il pagamento del terzo piano di riparto nei confronti di esso opponente, immotivatamente individuato, invece che anche contro gli altri comproprietari che non avevano pagato il piano, atteso che risultava essere stato adempiente solo il terzo comproprietario. Con altro motivo lamentava che l'amministratore ad acta aveva omesso del tutto di depositare il computo metrico e il relativo rendiconto di spesa al fine di consentire il riscontro dei lavori da eseguirsi ed i relativi costi, e di non aver mai investito l'assemblea di tali tematiche che si era limitato a richiedere, con i piani di riparto inviati a mezzo PEC e mai sottoposti all'assemblea, i pagamenti di ingenti somme del tutto generiche, senza mai presentare rendiconti di spesa, né tanto meno fatture a fronte dei pagamenti avvenuti che solamente con la relazione del 15/3/21 l'amministratore ad acta aveva presentato il computo metrico, nonché alcune delle fatture giustificative delle somme corrisposte, mai in altra occasione rimesso e/o comunicato ai comproprietari. Deduceva che la mancanza di un verbale di assemblea in cui erano stati portati all'attenzione dei comproprietari i piani di riparto, così come di una delibera di approvazione degli stessi prove scritte indispensabili per ottenere non soltanto l'ingiunzione di pagamento ma l'ottenimento della provvisoria esecutività del titolo a sensi dell'articolo 63 dip. att. cod. civ. in assenza dei quali l'avvocato non poteva promuovere il procedimento monitorio opposto. Lamentava infine che l'opposto aveva esorbitato dai limiti del mandato in quanto non aveva informato la propria condotta ai necessari canoni della diligenza nella esecuzione del mandato. Tanto premesso chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare la inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e compensi. L'opposto seppur ritualmente citato non si costituiva. All'udienza del 2 dicembre 2021 l'avv. intimato opposto compariva personalmente e dichiarava nelle more della proposizione della odierna opposizione in data 11 agosto 2021 era stato nominato l'amministratore ordinario del dall'assemblea, con conseguente revoca della sua nomina e che quindi era venuta meno la parte nei cui confronti era stata attinta la opposizione al decreto in esame. L'avv. contesta quanto eccepito dall'avv. rilevando che la opposizione è stata regolarmente notificata al procuratore costituito che ha sottoscritto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il relativo atto di precetto. All'udienza del 16.11.2023 tenutasi ai sensi dell'articolo 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione sulle memorie conclusionali depositate come in atti e decisa come segue. La opposizione è fondata per carenza di legittimazione attiva dell'opposto/intimante. Correttamente l'odierno opponente si duole del fatto che l'avv. nominato amministratore ad acta ai sensi dell'articolo 1115 comma 4 c.c. si sia attivato per la emissione dell'opposto titolo senza preventivamente richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Invero costituisce orientamento consolidato a cui questo giudice ritiene di prestare continuità quello secondo cui L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'articolo 1131 cod. civ., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini così anche Cass. numero 4209/2014 oltre a quella già citata dall'odierno opponente . Nel caso di specie non risulta che l'amministratore nominato ex articolo 1105 comma 4 c.c. sia stato investito del detto potere da parte dei comunisti. Quanto poi alla rilevata intervenuta nomina dell'amministratore del condominio nella persona di altro soggetto rimane ininfluente comunque in quanto da un lato l'opposizione è stata correttamente proposta nei confronti del che anche quale procuratore aveva sottoscritto il titolo e dall'altro, alla luce della evidenziata opzione interpretativa, tenuto conto della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'odierno intimato nel presente giudizio. Ne consegue allora che va dichiarata la insussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva nei confronti dell'odierno opponente ad esecuzione forzata. Quanto alle spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'opposto e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM numero 55/2014 con distrazione, considerato che le vicende del giudizio non possono incidere a scapito della parte che ha ragione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento numero 3615/2021 r g. in accoglimento della opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.7.2021 dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in forza del decreto ingiuntivo numero 937/2021 Condanna l'opposto/intimante al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 2540,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, distraendosi in favore dei difensori.