«L’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è stata ritenuta cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di integrazione , in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi il titolo straniero per l’avvocato stabilito, il titolo di “avvocato” per l’iscritto nell’Albo ordinario ».
Con ordinanza numero 19979/2024, resa nel procedimento RG 27779/2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al requisito dell'anzianità riguardo l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ed in particolare sulla cumulabilità dell'anzianità di iscrizione nella sezione degli avvocati stabiliti con quella di iscrizione all'albo ordinario a seguito di avvenuta integrazione. Nel caso di specie, in data 15/11/2019, l'Avvocato P.V.E. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense in avanti, CNF , atteso che, il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, deliberava il rigetto dell'istanza per l'iscrizione nell'Albo Speciale presentata dal medesimo. Nelle more l'avvocato spiegava ricorso al TAR del Lazio, che in accoglimento della domanda di misure cautelari, consentiva la presentazione della domanda di partecipazione al corso indetto con bando 2019. Successivamente accoglieva altresì il ricorso, con sentenza numero 11004/2020, che veniva a sua volta impugnata dal CNF presso il Consiglio di Stato quest'ultimo, nel respingere la decisione di primo grado accoglieva le doglianze del CNF, con sentenza numero 4896/2021 del 28/06/2021. La questione giungeva, quindi, innanzi alla Suprema Corte. Giova precisare che medio tempore, con successiva istanza al CNF, veniva richiesta dall'avvocato P.V.E. l'iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti sulla base della sua partecipazione al corso 2018-2019 e del superamento dell'esame finale, ottenuto tramite l'ammissione in via cautelare del TAR , accolta dal CNF con delibera del 24.3.2023. Il ricorrente ha quindi sottolineato che era stato così riconosciuto il suo diritto a partecipare al corso 2018 e a essere iscritto all'Albo Cassazionisti per aver frequentato il corso ed avere superato l'esame nel maggio 2019. Pertanto, conseguentemente chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere insistendo per la condanna del CNF alla rifusione delle spese, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale. La Corte, preso atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, come sopra specificato, puntualizza però quanto già espresso in precedenza in tema di cumulabilità e natura delle diverse tipologie di anzianità di iscrizione. Veniva, invero, in passato affermato il principio che ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella c.d. “sezione speciale” per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi. La ratio del sistema, in particolare, è stata colta nel considerare il passaggio dallo status di avvocato stabilito allo status di avvocato integrato. L'avvocato integrato con iscrizione/passaggio all'Albo ordinario è colui che ha acquisito tutte quante le conoscenze legate alle peculiarità dell'ordinamento diverso da quello del paese di origine per poter esercitare, al pari di un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione forense. Ne consegue che l'anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è stata ritenuta cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario a seguito di «integrazione», proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi, il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario.
Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Il ricorrente avvocato Pu.Vi. ha impugnato per cassazione con ricorso notificato il 23.11.2022 la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero Omissis notificata via p.e.c. il 24.10.2022, con la quale è stato definito il giudizio numero 342/2019, avente ad oggetto il riconoscimento del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso propedeutico all'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 2. In punto di fatto il ricorrente ha esposto quanto segue • il 3.7.2018 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori Corso Cassazionisti 2018 , ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31.12.2012, numero 247 con termine di scadenza per la presentazione della domanda al 2.8.2018 • l'articolo 1 del bando prevedeva che sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui all'articolo 4 del presente Bando • il comma 2, alla lettera a , prevedeva, tra gli altri requisiti, l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni • l'avvocato Pu.Vi. aveva maturato detto requisito in data 15.7.2018, quindi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione • in data 27.9.2018 era stato pubblicato l'elenco degli ammessi al corso a seguito del superamento della prova di accesso tenutasi il 15.9.2018, tra i quali risultava l'avvocato Pu.Vi. • in data 18.10.2018 il ricorrente aveva consegnato alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, la distinta di versamento di Euro 500,00 e la documentazione propedeutica all'iscrizione al corso, comprensiva di certificato rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, attestante che l'Avv. Pu.Vi., nato a C. S. il 07/10/1966, è iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 dal 15/07/2010, con passaggio all'Albo Ordinario l'8/01/2015 Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni Superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2. della legge 31 dicembre 2012, numero 247 • a seguito della partecipazione al corso e al superamento della verifica finale di idoneità, il ricorrente, con provvedimento del Presidente del CNF del 29.4.2019, era stato inserito, nell'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Albo Speciale • in data 8.5.2019, l'avv. Pu.Vi. aveva presentato al Consiglio Nazionale Forense l'istanza di iscrizione all'Albo Speciale, debitamente compilata e corredata • in data 20.6.2019 era pervenuta al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990 contenente l'avviso che il CNF intendeva avviare procedimento di annullamento in autotutela a del provvedimento di ammissione al corso propedeutico ai fini dell'iscrizione nell'Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e b del provvedimento con il quale il Presidente del CNF ha approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori • il CNF aveva motivato la sua intenzione di annullare i provvedimenti con il riferimento al fatto che all'esito delle verifiche effettuate da questa Amministrazione, risulta che Ella non è in possesso del requisito degli otto anni di anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario, prescritto dall'articolo 22, comma 2 della legge numero 247/12 e che Contrariamente a quanto dichiarato nella Sua domanda di ammissione, risulta che Ella abbia maturato l'anzianità di iscrizione a partire dal 08/01/2015 • in data 26.6.2019 il ricorrente aveva trasmesso al Comitato le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990 • in data 10.9.2019, trascorsi oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Speciale, il ricorrente aveva presentato ricorso al CNF in sede giurisdizionale contro il silenzio serbato dal Comitato • in data 15.10.2019, a seguito della pubblicazione il 2.10.2019 delle sentenze gemelle del TAR Lazio, Sezione Terza, numero 11477/2019 e 11487/2019, con le quali erano stati respinti i ricorsi 2415/2016 e 2416/2016, l'avvocato Pu.Vi. aveva inviato al Comitato e alla Scuola Superiore dell'Avvocatura una nuova memoria con ulteriori ragioni a supporto del diritto all'iscrizione all'Albo Speciale • in data 15.11.2019 il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori aveva deliberato il rigetto dell'istanza per l'iscrizione nell'Albo Speciale presentata dall'avvocato Pu.Vi. in data 8.5.2019 • in data 9.12.2019, il ricorrente aveva inviato al Comitato, richiesta di revoca in autotutela del provvedimento ai sensi dell'articolo 21-quinquies, L. 241/1990, rimasta inevasa • in data 16.12.2019, l'avv. Pu.Vi. aveva proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale, per l'annullamento della delibera adottata dal Comitato il 15.11.2019 • nella seduta amministrativa del Consiglio Nazionale Forense del 14.6.2019, con delibera immediatamente esecutiva, era stato modificato l'articolo 1, comma 1, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense numero 1 del 20.11.2015, e laddove precedentemente era richiesta l'iscrizione all'Albo da otto anni ai fini dell'ammissione alla frequentazione del corso organizzato dal CNF, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, propedeutico all'iscrizione all'Albo Speciale, diventavano necessari otto anni di iscrizione all'Albo ordinario o all'elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici • la suddetta modifica del regolamento era stata disposta dal CNF immediatamente dopo la presentazione, da parte dell'avv. Pu.Vi. l'8.5.2019 della domanda di iscrizione all'Albo Speciale, nonché, immediatamente prima dell'invio al medesimo da parte del CNF, in data 20.6.2019, della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione all'iscrizione all'Albo Speciale • in data 22.10.2019 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando 2019 per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31.12.2012, numero 247 Corso Cassazionisti 2019 , nel quale era prevista, tra i requisiti di ammissione, all'articolo 1, lettera a , l'iscrizione all'Albo ordinario o all'Elenco speciale degli Avvocati di enti pubblici da almeno otto anni • l'avv. Pu.Vi. aveva presentato ricorso al CNF in sede giurisdizionale definito solo dopo tre anni con la sentenza oggi impugnata e si era comunque rivolto al TAR Lazio-Roma, con ricorso del 20.11.2019 per sentire accogliere la domanda di partecipazione al nuovo corso indetto con il Bando 2019, con lo scopo di ottenere una decisione da parte di un giudice terzo sulla denunciata illegittimità della sua esclusione dalla partecipazione al corso, nonché conseguentemente all'Albo speciale in caso di proficuo superamento, perché ritenuto non in possesso del requisito di otto anni di anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario • il 21.11.2019 il TAR aveva accolto la domanda di misure cautelari al fine di consentire la presentazione della domanda di partecipazione al corso • in data 28.10.2020 il ricorso era stato definito con la sentenza numero 11004/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati • in data 22.12.2020 il CNF aveva depositato presso il Consiglio di Stato ricorso in appello contro la sentenza 11004/2020 del TAR Lazio • in data 25.1.2021 il difensore dell'avv.Pu.Vi. aveva depositato presso il Consiglio di Stato memoria difensiva con la quale chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza del TAR Lazio, nonché, nell'eventualità che il Consiglio di Stato nutrisse qualche dubbio riguardo la conferma della sentenza impugnata, chiedeva di sollevare tre questioni pregiudiziali ex articolo 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché la stessa determinasse se l'interpretazione data dal CNF fosse conformi ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi articolo 49 e 56 TFUE , nonché ai principi di non discriminazione, come attuati dalle Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE, quindi se fosse discriminatorio e contrario ai principi comunitari l'eventuale diniego di iscrizione di un avvocato comunitario integrato, nell'Albo degli avvocati abilitati a patrocinare innanzi alle corti supreme, da parte dell'autorità nazionale competente, motivata esclusivamente dalla mancanza del requisito di otto anni di iscrizione all'Albo ordinario, se lo stesso in data posteriore all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. numero 96/2001, a opera dell'articolo 1 co. 2 della legge numero 167/2017 abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura e superato l'esame finale di idoneità • in data 28.6.2021, il Consiglio di Stato con la sentenza 4896/2021 ha accolto il ricorso proposto dal CNF, e ha respinto il ricorso di primo grado. 3. Il CNF nel provvedimento impugnato ha esordito affrontando la prima censura svolta dal ricorrente. Con essa l'avv.Pu.Vi. aveva sostenuto la sussistenza del requisito dell'iscrizione all'Albo dei cassazionisti in virtù della diretta applicazione dell'articolo 22 della legge numero 247/2012 e aveva affermato che si poteva considerare maturato il requisito dell'anzianità di otto anni cumulando l'anzianità di iscrizione come avvocato stabilito e l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario a seguito dell'integrazione. A tale riguardo il CNF ha ricordato che gli Avvocati Stabiliti sono iscritti in una apposita sezione speciale contenuta nell'Albo professionale degli avvocati, che produce effetti diversi rispetto all'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo, sia all'interno dell'ordinamento professionale forense, sia in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata infatti, a conferma di ciò, e pacifico che le diverse anzianità non possono essere oggetto di cumulo, tantomeno ai fini dell'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. L'anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è stata ritenuta cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario a seguito di integrazione , in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi il titolo straniero per l'avvocato stabilito, il titolo di avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario . Il CNF ha quindi esaminato la seconda deduzione svolta dal ricorrente circa la sussistenza del requisito per l'iscrizione anche in virtù della diversa previsione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 96/2001, che riconosce all'avvocato stabilito la possibilità di iscriversi in una sezione speciale ed esercitare il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con il titolo professionale di origine e sulla base di intesa con un avvocato iscritto nell'Albo speciale. Secondo il CNF, si trattava di un percorso totalmente diverso da quello di cui all'articolo 22 della legge professionale. In virtù dell'iscrizione ordinaria all'Albo speciale, infatti, l'avvocato può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di avvocato. In virtù, invece, dell'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. numero 96/2001, l'avvocato stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito dunque d'intesa con un professionista iscritto nell'Albo speciale . Coerentemente con tale diversa forma di patrocinio, l'anzianità che rileva ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale non è già una iscrizione in Albi italiani, bensì soltanto una anzianità di esercizio l'avvocato stabilito deve infatti dimostrare di aver svolto la professione per almeno otto anni, ivi compresi eventualmente gli anni di professione esercitata come stabilito semplice in Italia e inoltre deve aver frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura. Inoltre, mentre il percorso di cui all'articolo 22 e riservato agli avvocati iscritti da almeno otto anni nella sezione ordinaria dell'Albo, il percorso di cui all'articolo 9 del D.Lgs. numero 96/2001 è riservato agli avvocati stabiliti e l'avvocato Pu.Vi., al momento della proposizione della domanda, era avvocato iscritto nella sezione ordinaria dell'Albo, a seguito di integrazione, sicché non poteva più accedere alla ridetta procedura speciale riservata agli avvocati stabiliti. 4. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. 5. In data 27.6.2024 con memoria ex articolo 380-b/s c.p.c. il ricorrente ha dato atto di aver presentato in data 8.2.2023 una nuova istanza al CNF per richiedere l'iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti sulla base della sua partecipazione al corso 2018-2019 e del superamento dell'esame finale, che era stata accolta dal CNF con delibera del 24.3.2023. Il ricorrente ha sottolineato che era stato così riconosciuto il suo diritto a partecipare al corso 2018 e a essere iscritto all'Albo Cassazionisti per aver frequentato il corso ed avere superato l'esame nel maggio 2019, azionato nel presente giudizio ha chiesto conseguentemente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna del CNF alla rifusione delle spese, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale. Ragioni della decisione 6. Il provvedimento impugnato, emesso in data 15.11.2019 dal Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti del C.N.F., ha negato l'iscrizione dell'Avv. Pu.Vi. nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, nonostante il proficuo svolgimento e superamento del corso per l'accesso di cui all'articolo 22 della legge numero 247/2012, in quanto difettava ab origine il requisito dell'anzianità di otto anni prescritto dalla medesima disposizione. Ciò perché l'Avv. Pu.Vi. era iscritto nell'Albo ordinario tenuto dal COA di Roma solo dal 2015, mentre era stato in precedenza sino al 2015 iscritto nella sezione speciale avvocati stabiliti del medesimo Albo. 6.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 22, comma 2, della legge numero 247/2012. Secondo il ricorrente, la legge 247/2012, all'articolo 2 non esige otto anni di iscrizione all'Albo ordinario per poter partecipare al corso e per poter poi essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ma, semplicemente, otto anni di iscrizione all'Albo ivi compresi, in quanto non esclusi, gli anni di iscrizione all'Albo in qualità di avvocato stabilito. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. e dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 96/2001, nonché la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi articolo 49 e 56 TFUE . Il ricorrente si duole che gli sia stata preclusa l'iscrizione nell'Albo speciale, in quanto non avrebbe maturato otto anni di iscrizione all'Albo ordinario, nonostante abbia esercitato la professione per oltre dodici anni sia in Spagna dal 1.6.2010 sia in Italia dal 15.7.2010 come avvocato stabilito e dal 8.1.2005 iscritto all'Albo ordinario . Perciò l'esclusione dall'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori costituirebbe una violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi articolo 49 e 56 TFUE , alla cui osservanza la Repubblica è tenuta anche dall'articolo 117, I comma, della Costituzione. 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia eccesso di potere ex articolo 36, comma 6, L. 247/2012 del CNF in sede giurisdizionale per applicazione di una normativa regolamentare e contra legem successiva a quella vigente nel momento della richiesta di iscrizione all'Albo speciale in violazione del principio tempus regit actum e in violazione di una interpretazione normativa conforme al diritto dell'Unione Europea. Il ricorrente lamenta che il CNF in sede giurisdizionale abbia deciso il ricorso con la sentenza impugnata facendo sua l'interpretazione dell'articolo 22, comma 2, della L. 247/2012, espressa nel regolamento applicativo come modificato in data 14.6.2019, mentre la richiesta di iscrizione all'Albo speciale presentata dall'avv. Pu.Vi. in data 8.5.2022 rectius 2018 era precedente e andava valutata alla luce del precedente regolamento inoltre, la sentenza sarebbe stata emessa in violazione di una interpretazione normativa conforme al diritto dell'Unione Europea. Infatti, tutti i principi interpretativi sostenuti nel presente ricorso sono stati accolti dal TAR Lazio-Roma con la sentenza 11004/2020 relativa al ricorso presentato dall'avv. Pu.Vi. contro il diniego dell'iscrizione al Corso indetto dal CNF con il bando 2019 già in applicazione del Regolamento del CNF modificato e dichiarato dal TAR illegittimo. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 36, comma 6, della legge 247/2012 da parte del CNF in sede giurisdizionale per lesione dell'affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione. Il ricorrente fa leva sul suo affidamento nel corretto operato della Scuola Superiore dell'Avvocatura Fondazione del CNF , quale ente organizzatore del Corso 2018, che traeva origine sin dal 18.10.2018, giorno in cui il ricorrente ha consegnato il certificato dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 4 ottobre 2018 sicché nessuna ignoranza era ipotizzabile in capo alla Scuola Superiore dell'Avvocatura che lo aveva ammesso la partecipazione al corso. 7. La memoria di parte ricorrente ex articolo 380-bis e stata depositata il 27.6.2024 e quindi in termini. Indubbiamente la cessazione della materia del contendere può essere documentata ex articolo 372 c.p.c. L'articolo 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l'acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti. Sez. 2, numero 3934 del 29.2.2016 . I documenti allegati alla memoria istanza di iscrizione del 8.2023 e nota del CNF del 24.3.2023 invece non sono stati depositati nel termine previsto dall'articolo 372, comma 2, c.p.c. ossia 15 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio 24 giugno 2024 . I termini ex articolo 372 e 380-bis c.p.c. sono sfalsati, e non a caso, ma per consentire l'interlocuzione alla controparte con memoria. In questo caso la controparte non è costituita ma vi e pur sempre il contraddittorio con il Procuratore generale presso la Corte. La tardività della produzione non consente la rilevazione della cessazione della materia del contendere per effetto della conseguita iscrizione all'Albo Cassazionisti, che a dire del ricorrente è stata disposta in forza della domanda di iscrizione dell'8.2.2023 e della sintetica nota 24.3.2023 del CNF, che a tale domanda si riferisce per reiationem, sulla base della partecipazione al corso 2018-2019. Infatti il bene della vita , oggetto di controversia, sarebbe stato nelle more conseguito dal ricorrente le conclusioni rassegnate dal ricorrente erano infatti ordinare ai Consiglio Nazionale Forense di procedere all'iscrizione dell'avvocato Pu.Vi. nel suddetto Albo Speciale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, numero 247 2 in subordine, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga che l'iscrizione all'Albo Speciale vada fatta ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, numero 96, considerato che nel caso di specie, l'avvocato Pu.Vi. ha superato il periodo di stabilimento, con la conseguente integrazione nell'Albo ordinario in data 8 gennaio 2015 , e che egli ha frequentato il Corso Cassazionisti 2018 e superato la relativa prova finale, di ordinare al CNF di effettuare l'iscrizione in detto Albo Speciale in modo pieno e senza alcuna limitazione, per tutti i motivi esposti nel ricorso . 8. Cionondimeno, pur ritenuto tardivo il deposito dei documenti a supporto e conseguentemente indimostrata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, la Corte coglie nella richiesta del ricorrente, pur non ritualmente e tempestivamente documentata, una inequivocabile manifestazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione. Ne consegue la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex articolo 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa. Sez. l, numero 25625 del 12.11.2u2u Sez. 1, numero 15980 del 14.7.2006 vedasi anche Sez. U, numero 13701 del 22.7.2004 . 9. Diversamente da quanto richiesto dal ricorrente, le spese devono essere compensate, disattesa la richiesta dell'avv.Pu.Vi. di attribuzione sulla base del criterio della soccombenza virtuale, sia alla luce di tutto quanto sopra esposto in tema di inammissibilità sopravvenuta, sia in considerazione del precedente di questa Corte Sez. U, numero 5306 del 28.2.2024 . Queste Sezioni Unite, infatti, si sono recentemente occupate di una analoga questione, sia pur con riferimento al c.d. terzo canale di accesso all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma sulla base di principi suscettibili di applicazione anche con riferimento al c.d. secondo canale che rilevava nel caso di specie. È stato allora affermato che ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi. In quel caso si trattava per l'appunto di una richiesta di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge numero 247 del 2012, il quale, in via transitoria, consente l'iscrizione a coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la normativa previgente esercizio della professione per almeno dodici anni davanti a corti d'appello e tribunali, ex articolo 33 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933, convertito in legge numero 36 del 1934 entro un certo numero di anni inizialmente tre, poi divenuti undici dalla data di entrata in vigore della nuova legge professionale. Anche in quel caso il ricorso poneva la questione se l'iscrizione nell'Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, di cui al D.Lgs. numero 96 del 2001, comportasse o meno il cumulo della relativa anzianità di iscrizione ai fini della maturazione del requisito di anzianità di esercizio della professione necessario per l'accesso all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti, secondo quanto dispone l'articolo 22, comma 3, della legge numero 247 del 2012. Queste Sezioni Unite, in questa differente prospettiva attinente alla lettera c , hanno ritenuto rispondente alla disposizione dell'articolo 22, comma 3, della legge numero 247 del 2012, e coerente con la sua ratio, che non si tenga conto dell'attività professionale svolta spendendo il titolo acquisito nello Stato di origine, trattandosi di attività ontologicamente diversa da quella che si svolge a seguito dell'iscrizione nell'Albo ordinario e non assimilabile a questa. La ratio del sistema, in particolare, è stata colta nel considerare il passaggio dallo status di avvocato stabilito allo status di avvocato integrato l'avvocato integrato è quello che ha acquisito tutte le conoscenze legate alle peculiarità dell'ordinamento diverso da quello in cui ha acquisito il titolo per poter esercitare, al pari di un avvocato che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione. Pertanto l'anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è stata cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario a seguito di integrazione , proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario . 10. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato . Sez. 5 , numero 31732 del 7.12.2018 . Si è detto altresì che la norma citata dell'articolo 13, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica Sez. 3, numero 34025 del 5.12.2023 Sez. 6 - 1, numero 23175 del 12.11.2015 . P.Q.M. La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.