L’anticipazione in dispositivo della riduzione di un sesto della pena irrogata a seguito di rito abbreviato è irrituale

«Qualora il giudice della cognizione preveda, in subordine alla determinazione della pena ai sensi dell’articolo 442 c.p.p., il ricalcolo della stesa, decurtata di un sesto secondo la previsione di cui all’articolo 442, comma 2-bis, c.p.p. per l’ipotesi della mancata proposizione dell’impugnazione avverso la medesima sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, non si verifica alcuna nullità e l’imputato condannato non ha interesse a contestare la decisione che, seppure irrituale, non ne viola il diritto di intervento, di assistenza e rappresentanza ex articolo 178, lett. c , c.p.p., e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena».

La I Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato, rigettandolo, sull'incidente di esecuzione mediante il quale era stata chiesta la riduzione, ex articolo 442, comma 2 bis, c.p.p., della pena irrogata all'esito del rito abbreviato e, nel contempo, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato a pena detentiva di due anni e quattro mesi di reclusione, unitamente alla multa, e nel dispositivo di condanna il giudice di cognizione aveva operato in via preventiva la riduzione di un sesto della pena irrogata in ipotesi di non impugnazione della sentenza di condanna. Il Pubblico Ministero, in assenza di impugnazione, aveva quindi dato esecuzione alla sentenza, in relazione alla pena ridotta preventivamente di un sesto ex articolo 442, comma 2 bis, c.p.p. Ciò nonostante, la difesa del condannato ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la sospensione condizionale della pena, con scarcerazione del proprio assistito, e la riduzione della pena irrogata ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 442 c.p.p. Avverso l'ordinanza di rigetto da parte del giudice dell'esecuzione è stato quindi proposto ricorso per cassazione, ravvisando la incostituzionalità della citata disposizione, nella parte in cui non consente, all'esito della riduzione di un sesto della pena irrogata, la concessione da parte del giudice dell'esecuzione della sospensione condizionale della pena nel contempo, oggetto delle doglianze difensive è stata l'avvenuta decurtazione della pena ad opera del giudice della cognizione in luogo del giudice dell'esecuzione, con conseguente immediata esecuzione da parte del Pubblico Ministero della pena così rideterminata. Nel rigettare il ricorso, i giudici della Prima Sezione penale hanno dapprima escluso qualsivoglia profilo di incostituzionalità dell'articolo 442, comma 2 bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena ridotta di un sesto, qualora rientri nei limiti ex articolo 163 ss. c.p. Nel contempo, previa accurata ricostruzione del regime normativo dei rimedi esperibili in sede di esecuzione e delle relative impugnazioni, la Corte ha ribadito che non è prevista dalla legge alcuna competenza in capo al giudice dell'esecuzione, fuori dei casi di cui all'articolo 671 c.p.p., per la concessione della sospensione condizionale della pena, tantomeno a fronte della richiesta di riduzione ex articolo 442, comma 2 bis, c.p.p. Infine, pur ritenendo erronea la decisione di rigetto nel merito, laddove il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, la Corte ha affermato che, sebbene irrituale, la riduzione ex articolo 442, comma 2 bis c.p.p., nella misura di un sesto, della pena irrogata all'esito dell'abbreviato, operata dal giudice della cognizione con successiva esecuzione da parte del Pubblico Ministero, non determina alcun vulnus ai diritti difensivi del condannato. Non è pertanto ravvisabile alcuna nullità della sentenza, in termini di violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, ex articolo 178, comma 1, lett. c , c.p.p. e, nel contempo, non può apprezzarsi alcun interesse in capo al condannato che abbia già visto ridurre di un sesto la pena irrogata, ad ottenere analoga statuizione in sede di esecuzione penale, «salva l'ipotesi eccezionale che il giudice abbia commesso un errore materiale nel calcolo della pena».

Presidente Boni - Relatore Monaco Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, con ordinanza del 29/11/2023, in funzione di giudice, dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da E.C.J.L. di applicare la sospensione condizionale della pena e di immediata scarcerazione e ha dichiarato inammissibile la richiesta di riduzione di 1/6 della pena inflitta allo stesso con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il 17/7/2023, divenuta irrevocabile il 18/10/2023. 1.1. Il ricorrente è stato condannato con sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 1.2. Nel dispositivo della sentenza il giudice della cognizione ha anche disposto che, in caso di mancata proposizione dell'appello, la pena da eseguire avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi undici, giorni dieci ed euro 5.000,00 di multa, ai sensi dell'articolo 442, comma 2 bis cod. proc. penumero 1.3. In data 18 ottobre 2023 la sentenza è divenuta irrevocabile e il pubblico ministero l'ha eseguita. 1.4. In data 14 novembre 2023 la difesa ha proposto istanza ex articolo 670 cod. proc. penumero chiedendo, previa concessione della sospensione condizionale della pena, l'immediata scarcerazione del condannato. Ciò anche evidenziando che nell'applicazione della riduzione pena non era stata seguita la procedura prevista dal combinato disposto degli articolo 667, comma 4, e 676 cod. proc. penumero e che il codifensore non aveva ricevuto alcuna notifica. 1.5. In data 29 novembre 2023 il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso de plano ex articolo 667, comma 4, cod. proc. penumero , ha rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e di immediata scarcerazione e ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione 'della riduzione di cui all'articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero in quanto questa era stata già applicata. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Nel primo motivo la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero , 667 e 676 cod. proc. penumero in relazione agli articolo 3,25 e 111 cost. nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione, applicata la riduzione di 1/6, possa concedere la sospensione condizionale della pena. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero , 667, comma 4, 670 e 676 cod. proc. penumero Nel secondo motivo la difesa rileva che la procedura seguita per applicare la riduzione della pena sarebbe errata in quanto a questa vi ha proceduto il giudice della cognizione e non, come previsto, quello dell'esecuzione il cui provvedimento sul punto sarebbe stato impugnabile con i mezzi previsti per il procedimento di esecuzione. Il provvedimento, pertanto, sarebbe illegittimo e ciò anche considerato che così facendo la procura ha immediatamente eseguito la sentenza senza che sul punto potesse interloquire la difesa anche in ordine alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva che il giudice dell'esecuzione avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di scarcerazione. 3. In data 7 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Genumero Raffaele Gargiulo, chiede che il ricorso sia qualificato come opposizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente, attesa la richiesta del Procuratore generale, si deve evidenziare che il ricorso non può essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. penumero 2.1. La fase dell'esecuzione è regolata dagli articolo 655 e seguenti cod. proc. penumero Sez. 1, numero 19726 del 4/4/2024, Guarini, numero m. Se.z. 1, numero 6378 del 11/12/2023, Bajri, numero m. . Tali norme, con gli articolo 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. penumero , contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione. 2.2. Il rito ordinario di esecuzione è regolato dall'articolo 666 cod. proc. penumero Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblico ministero, dall'interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero dal difensore. La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità. Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti, sentito il pubblico ministero, ne dichiara l'inammissibilità senza fissare l'udienza. In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avverso il quale, come espressamente previsto dall'articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero , può essere proposto ricorso per cassazione. Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l'udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentito personalmente l'interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, se detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza. Gli articolo 666, comma 5 cod. proc. penumero e 185 disp. att. cod. proc. penumero attribuiscono e regolano i poteri istruttori riconosciuti al giudice dell'esecuzione che, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza. Tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 666, comma 6 cod. proc. penumero , è notificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso per cassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicano le norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione. 2.3. Il procedimento così disciplinato dall'articolo 666 cod. proc. penumero è quello che si applica in via ordinaria alle competenze attribuite al giudice dell'esecuzione dagli articoli 668,669,670,671,672,672,673,674 e 675 cod. proc. penumero e a quelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso. 2.4. Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell'esecuzione dagli articoli 667 e 676 cod. proc. penumero il codice prevede un procedimento differente. In tali ipotesi - tassativamente indicate nelle questioni relative 1 al dubbio sull'identità fisica della persona detenuta 2 all'estinzione del reato dopo la condanna 3 all'estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale 4 alle pene accessorie 5 alla confisca 6 alla restituzione delle cose sequestrate 7 alla riduzione della pena di cui all'articolo 442, comma 2 bis cod. proc. penumero - il rito è infatti regolato, anche in virtù del rinvio di cui all'articolo 676, comma 1, cod. proc. penumero , dall'articolo 667, comma 4 cod. proc. penumero Il giudice, pertanto, provvede di regola senza formalità de plano con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notifica all'interessato. Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. penumero prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l'opposizione che deve essere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l'udienza camerale e procedere ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. penumero , essendo esclusa in questo caso la possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma. Avverso il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione può essere proposto ricorso per cassazione. 2.5. In sintesi. - Gli articoli 665 cod. proc. penumero e seguenti, come anche integrati da quanto previsto dagli articolo 181 bis disp. att. cod. proc. penumero e seguenti, disciplinano la fase dell'esecuzione. - L'articolo 666 cod. proc. penumero regola il procedimento di esecuzione che potremmo definire ordinario, previsto in via generale per le competenze indicate negli articolo 668,669,670,671,672,673,674 e 675 cod. proc. penumero - In tale procedimento il giudice dell'esecuzione può emettere, se ritiene che la richiesta sia a prima lettura inammissibile, decreto motivato. -Aversa tale provvedimento il mezzo di impugnazione previsto è solo il ricorso per cassazione. - Se il procedimento è stato definito all'esito dell'udienza il giudice provvede con ordinanza. - Avverso l'ordinanza il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo il ricorso per cassazione. - Per alcune competenze specifiche, tassativamente stabilite negli articolo 667 e 676 cod. proc. penumero , il giudice procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. penumero - Lo stesso, quindi, diversamente da quanto avviene nel procedimento ordinario, provvede sempre de plano con ordinanza, solo comunicata e notificata all'interessato. - Avverso l'ordinanza così emessa il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo l'opposizione e così deve essere qualificato anche l'eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto, ciò anche se il giudice dovesse avere già fissato e celebrato l'udienza camerale in contraddittorio tra le parti Sez. 1, numero 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01 . - A seguito dell'opposizione il giudice procede con le forme di cui all'articolo 666 cod. proc. penumero e si pronuncia con ordinanza. - Avverso tale ultimo provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è il ricorso per cassazione. 2.6. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, a fronte di due differenti ma congiunte richieste, una delle quali proposta ex articolo 670 cod. proc. penumero - seppure nell'incipit ha citato gli articoli 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. penumero - ha correttamente adottato il procedimento di cui all'articolo 666 cod. proc. penumero pronunciandosi, ai sensi del secondo comma, con ordinanza, avverso la quale il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. 3. Nel primo motivo la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articolo 442, comma 2 bis, 667 e 676 cod. proc. penumero in relazione agli articoli 3,25 e 111 Cost. nella parte in cui tali norme non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa valutare la possibilità di concedere i benefici di cui agli articolo 163 e 175 cod. penumero nel caso di applicazione della riduzione di un sesto per la mancata impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato. La questione, peraltro posta più che altro nei termini della necessità che la Corte costituzionale si pronunci al fine di evitare interpretazioni contrastati, è manifestamente infondata. 3.1. L'articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero , introdotto con la il D.Lgs. la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». La norma, che si inserisce in un quadro complessivo teso al miglioramento dell'efficienza del sistema penale, prevede un effetto premiale in termini di pena in favore del condannato che non impugni la sentenza di condanna pronunciata all'esito del rito abbreviato. L'intervento così costruito si pone tra le disposizioni specificamente introdotte al fine di incentivare il ricorso al giudizio abbreviato e la definizione dello stesso in tempi brevi e ha lo scopo di creare un meccanismo di deflazione che determini la riduzione delle impugnazioni e, di conseguenza, dei tempi di celebrazione dei processi. In tale prospettiva interpretativa si deve ritenere che la norma sia di natura strettamente processuale, ciò anche considerato che la riduzione ulteriore è indicata nella misura fissa di un sesto e che al giudice dell'esecuzione, competente ex articolo 442, comma 2 bis e 674 cod. proc. penumero , non è attribuito, al di là della mera verifica circa la mancata presentazione dell'impugnazione, alcun potere discrezionale sul punto. 3.2. Il procedimento di esecuzione è regolato dagli articolo 665 e seguenti cod. proc. penumero Le competenze attribuite al giudice in tale fase sono tassativamente indicate negli articoli da 667 a 676 cod. proc. penumero La possibilità di intervenire in ordine alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna è espressamente prevista nelle sole ipotesi di cui agli articoli 671 e 674 cod. proc. penumero Nel primo caso il potere di valutare l'opportunità di concedere o meno al condannato i benefici è diretta conseguenza della natura del procedimento instaurato al fine del riconoscimento del concorso formale o della continuazione tra i reati. Situazione in cui il giudice è chiamato a procedere a una nuova e complessiva determinazione della pena che deve essere effettuata, come accade nel giudizio di cognizione, applicando i criteri di cui agli articolo 132 e 133 cod. penumero e che, quindi, comporta anche la possibilità di verificare se sussistono o meno le condizioni per il riconoscimento dei benefici di legge. Nel secondo caso, invece, l'intervento del giudice di esecuzione riguarda la revoca della sospensione condizionale ovvero della non menzione e ha natura sostanzialmente dichiarativa, essendo la decisione sul punto fondata sul mero accertamento delle condizioni di legge. 3.3. Alla luce delle premesse evidenziate la questione di illegittimità costituzionale che la difesa sollecita di sollevare è manifestamente infondata. La mancata attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di verificare la possibilità di concedere o meno i benefici di legge nel caso di applicazione della riduzione prevista dall'articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero , infatti, non risulta irragionevole e non determina alcuna disparità di trattamento con riferimento al potere allo stesso riconosciuto dall'articolo 671 cod. proc. penumero La norma recentemente introdotta, come evidenziato in precedenza, ha natura strettamente processuale e, proprio al fine di consentire all'imputato poi condannato di poter assumere le proprie determinazioni in anticipo, prevede una riduzione in misura fissa. Il giudice dell'esecuzione, cui è quindi sottratta ogni valutazione circa la congruità o meno della pena e del rapporto tra questa e il reato e la personalità del condannato, non ha alcun potere discrezionale paragonabile a quello che gli è invece riconosciuto nella diversa ipotesi prevista dall'articolo 671 cod. proc. penumero , allorché gli è attribuito eccezionalmente il compito di rideterminare complessivamente la pena. Tale scelta, d'altro canto, non risulta neanche irragionevole in termini generali di sistema. In questa specifica situazione, infatti, il giudizio in ordine alla quantificazione della pena e circa la concessione o meno dei benefici è coerentemente demandato al giudice della cognizione, cui questo è attribuito in via ordinaria, senza che possa su questo incidere la circostanza, del tutto eventuale, che l'ulteriore riduzione di un sesto comporti l'applicazione di una pena finale inferiore ai due anni. 4. Nel secondo motivo la difesa deduce, sotto vari profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articolo 442, comma 2 bis, 667, comma 4, 670 e 676 cod. proc. penumero Le doglianze sono infondate. 4.1. La situazione oggetto dell'attuale ricorso risulta peculiare ed è pertanto necessario ripercorrere nuovamente, in sintesi, i provvedimenti che si sono succediti al fine di verificarne la correttezza e valutare quali siano le conseguenze delle eventuali irregolarità formali riscontrabili. 4.2. Nel caso di specie il processo è stato celebrato con il rito abbreviato, l'imputato è stato condannato e il giudice, trattandosi di un delitto, ha applicato la riduzione di un terzo prevista dall'articolo 442, comma 2, cod. proc. penumero e ha determinato la pena in anni due, mesi quattro ed euro 6.000,00 di multa. Lo stesso giudice in calce al dispositivo emesso con la sentenza ha espressamente disposto che in caso di mancata impugnazione la pena inflitta avrebbe dovuto essere ridotta di un ulteriore sesto e che pertanto questa resterà determinata come segue anni uno, mesi 11 e giorni 10 ed euro 5.000,00 multa . Il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la pronuncia in assenza di impugnazione, ha emesso l'ordine di esecuzione per la pena inflitta così come determinata con la riduzione di un sesto già disposta in calce al dispositivo. A seguito della notifica dell'ordine di esecuzione i difensori del condannato hanno proposto incidente di esecuzione chiedendo, previo riconoscimento della sospensione condizionale della pena, la scarcerazione del proprio assistito ovvero la fissazione di un'udienza al fine di discutere in ordine alla concessione dei benefici di legge. A fronte della presentazione di tale istanza il giudice dell'esecuzione ha emesso l'ordinanza ora impugnata con la quale ha rigettato l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena e ha dichiarato inammissibile l'istanza di riduzione della pena di un sesto in quanto questa era stata già applicata. 4.3. La questione preliminare circa l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione a uno dei difensori, peraltro solo incidentalmente indicata nell'attuale ricorso, è manifestamente infondata. A prescindere da ogni considerazione circa la ritualità dell'attuale deduzione, infatti, si deve rilevare che dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01 risulta che con l'incidente di esecuzione la mancanza della notifica era stata oggetto di una mera indicazione tra parentesi e non era stata formalmente eccepita. Ragione questa per la quale la mancata pronuncia del giudice dell'esecuzione sul punto non determina alcuna nullità, ciò anche considerato, a ogni buon conto, che la presentazione dell'incidente di esecuzione con atto sottoscritto da entrambi i difensori ha determinato la sanatoria della nullità a regime intermedio eventualmente verificata Sez. 6, numero 5647 del 23/01/2013, Grulovic, Rv. 254410 - 01 . 4.4. L'ordinanza impugnata si compone di due diverse statuizioni. Con la prima il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di concedere la sospensione condizionale della pena inflitta e, conseguentemente, di sospendere l'esecuzione. Il provvedimento sul punto è corretto nella conclusione anche se risulta errato nella forma. La competenza a pronunciarsi in ordine alla validità o meno del titolo esecutivo è attribuita al giudice dell'esecuzione dall'articolo 670 cod. proc. penumero e, pertanto, si deve applicare il procedimento di esecuzione c.d. ordinario previsto dall'articolo 666 cod. proc. penumero per cui il giudice, ai sensi dell'articolo 666, comma 2 cod. proc. penumero , ha il potere di dichiarare inammissibile la richiesta senza fissare l'udienza quando questa appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge Sez. 1, numero 6378 del 11/12/2023, Bajiri, numero m. . Nel caso di specie, quindi, il giudice dell'esecuzione, che ha correttamente rilevato che quanto richiesto non era attribuito alla propria competenza e che l'istanza era perciò manifestamente infondata per difetto dei presupposti di legge, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta piuttosto che rigettarla. L'irritualità della pronuncia, con la specificazione che il termine rigetto tiene luogo della dichiarazione di inammissibilità, d'altro canto, considerata la sostanziale correttezza della conclusione, non determina comunque la nullità del provvedimento. 4.4.1. Il ricorso proposto avverso tale pronuncia, unico mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento emesso ex articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero , è infondato. Per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, infatti, come anche evidenziato nell'ordinanza impugnata, al giudice dell'esecuzione, esclusa l'ipotesi tassativamente prevista dell'articolo 671 cod. proc. penumero , non è attribuito il potere di concedere i benefici di legge. Ragione questa per la quale il provvedimento impugnato, seppure pronunciato quale rigetto, che comunque tiene luogo quale inammissibilità, non è sindacabile in questa sede. 4.5. La seconda statuizione, quella contente la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di fissare un'udienza al fine di discutere nel merito della riduzione da operare a seguito della mancata impugnazione e circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, è corretta. Come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, infatti, la parte non ha alcun interesse a discutere in ordine alla riduzione della pena di un sesto, già disposta. A nulla, d'altro canto, rileva che tale decisione sia stata assunta con il provvedimento con il quale il giudice della cognizione, congiuntamente e in calce al dispositivo, ha disposto che in caso di mancata impugnazione la pena inflitta deve essere ridotta di un sesto ai sensi dell'articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero sia irrituale. Nel caso di specie, infatti, il giudice ha inteso anticipare una determinazione a contenuto vincolato che avrebbe dovuto essere assunta a fronte della costatazione della formazione del giudicato ma ciò non ha comportato e non comporta alcuna conseguenza in danno del condannato che, sul punto, non ha alcun concreto e specifico interesse a muovere contestazioni per avere ottenuto una ulteriore riduzione della pena in termini più favorevoli e in conformità alla norma dell'articolo 442, comma 2 bis cod. proc. penumero , che poi il pubblico ministero ha posto in esecuzione, attenendosi alle statuizioni del giudice della cognizione. Qualsivoglia impugnazione sul punto - che in questo caso avrebbe dovuto essere proposta con il mezzo previsto per la sentenza - d'altro canto, sarebbe destinata a essere dichiarata inammissibile. Pure a fronte della rilevata irritualità, infatti, salva l'ipotesi eccezionale che il giudice abbia commesso un errore materiale nel calcolo della pena, la parte non ha alcun interesse specifico e concreto a ottenere una ulteriore e sovrapponibile pronuncia, ciò soprattutto, come nel caso di specie, in cui la pena è già in corso di esecuzione a seguito dell'ordine correttamente emesso dal competente organo. Mentre, per quanto già detto, l'ordinamento non riconosce la possibilità di un'applicazione della sospensione condizionale della pena al di fuori della previsione degli articolo 671 e 674 cod. proc. penumero , sicché la facoltà asseritamente impedita al condannato non ha copertura normativa e non assume rilievo la relativa violazione, che in ogni caso avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere col ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna contenente l'applicazione dell'ulteriore diminuzione di un sesto di pena. Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto qualora il giudice della cognizione preveda, in subordine alla determinazione della pena ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. penumero , il ricalcolo della stessa, decurtata di un sesto secondo la previsione di cui all'articolo 442, comma 2 bis, cod. proc. penumero per l'ipotesi della mancata proposizione dell'impugnazione avverso la medesima sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, non si verifica alcuna nullità e l'imputato condannato non ha interesse a contestare la decisione che, seppure irrituale, non ne viola il diritto di intervento, di assistenza e rappresentanza ex articolo 178 lett. C cod. proc. penumero e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena . 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.