Mercati digitali, Corte UE: TikTok dovrà rispettare le regole antitrust

La Corte UE ha respinto la richiesta di Bytedance Ltd di sospendere la sua designazione come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act DMA , che impone alle grandi piattaforme online di seguire rigide regole antitrust.

È quanto stabilito dal Tribunale europeo nella causa T-1077/23. La Bytedance Ltd, tramite le sue società figlie, gestisce la piattaforma di social network online TikTok. La Commissione, con delibera del 5 settembre 2023, ha designato la Bytedance come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali DMA . Nel novembre 2023, la Bytedance ha presentato ricorso contro questa decisione, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale ha deciso di statuire nella presente causa mediante procedimento accelerato su richiesta della Bytedance. Con la sentenza in esame, emessa otto mesi dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale ha respinto il ricorso della Bytedance. Il Tribunale ha evidenziato la genesi e i contenuti normativi del regolamento DMA, sottolineando l'obiettivo di garantire la competitività e l'equità nei mercati digitali, in particolare per i gatekeeper come la Bytedance e per gli utenti commerciali e finali di TikTok. Il Tribunale ha poi confermato che la Commissione aveva ragioni valide per considerare la Bytedance come gatekeeper, tenendo conto dei criteri quantitativi definiti nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti di TikTok nell'Unione e il numero di anni in cui quest'ultima soglia era stata raggiunta. Inoltre, il Tribunale ha respinto le argomentazioni della Bytedance secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il modesto fatturato nell'Unione. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l'elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all'ampio numero di utenti di TikTok nell'Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi. Inoltre, il Tribunale ha respinto l'argomentazione della Bytedance secondo cui il fatto che essa non disponesse di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che TikTok, una cui parte significativa di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online come Facebook e Instagram, dimostrava che TikTok non era un punto di accesso gateway importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali. Il Tribunale ha evidenziato che, nonostante le circostanze citate dalla Bytedance, TikTok è riuscito a crescere rapidamente e in modo significativo dall'inizio del suo lancio nell'Unione nel 2018, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e Instagram con un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, specialmente tra i giovani. Infine, Il Tribunale ha respinto gli argomenti della Bytedance che cercavano di dimostrare che non possedeva una posizione consolidata e stabile nel mercato la Bytedance, infatti, sosteneva di essere un nuovo concorrente e che la sua posizione era stata contestata da aziende come Meta e Alphabet, le quali avevano lanciato servizi concorrenti come Reels e Shorts, che avevano rapidamente guadagnato popolarità imitando le caratteristiche di TikTok. Il Tribunale ha specificato che, sebbene TikTok fosse partito come un nuovo concorrente nel 2018 che mirava a contestare la posizione di operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata e addirittura rafforzata nel corso degli anni, nonostante l'introduzione di servizi concorrenti come Reels e Shorts, tanto da raggiungere rapidamente metà degli utenti di Facebook e Instagram nell'Unione. Il Tribunale ha sottolineato che il livello di prova adottato dalla Commissione era appropriato, e che anche se la Commissione aveva commesso alcuni errori nella valutazione degli argomenti avanzati dalla Bytedance, questi non minavano la legittimità della decisione contestata. Infine, il Tribunale ha rigettato le argomentazioni della Bytedance che riguardavano la presunta violazione dei suoi diritti di difesa e del principio di parità di trattamento.

Sentenza del 17 luglio 2024, causa T-1077/23 | Bytedance ECLI EU T 2024 478