Per la Terza Sezione Penale della Cassazione, l’articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, esprime un onere collaborativo che impone il deposito, unitamente all’atto di impugnazione e a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione da parte dell’imputato non assente e della parte privata, ancorché, nel pregresso giudizio di merito, sia stata resa formale dichiarazione o elezione di domicilio e il difensore abbia indicato l’esistenza di tale dichiarazione o elezione nell’atto di impugnazione.
L'obbligo di deposito ex articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. è efficace la dichiarazione o elezione di domicilio resa nel pregresso giudizio? Prosegue il confronto delle innovazioni del processo penale adottate dal Legislatore mediante la Riforma Cartabia con la concreta applicazione nelle aule di giustizia. Sotto la lente di ingrandimento della Corte di cassazione cade questa volta l'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., che in tema di “Forma dell'impugnazione” stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Si anticipa fin da ora che il fulcro centrale della statuizione è racchiuso nelle parole con le quali la Cassazione ricorda che «la necessità a pena di inammissibilità della dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l'eventuale assenza dell'imputato nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all'imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione». Ciò premesso, l'esigenza di un chiarimento ha origine da una decisione della Corte d'appello di Milano con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da un imputato, atteso che non era stata depositata, unitamente all'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio che, per converso, sarebbe stata meramente indicata nell'intestazione dell'appello del difensore. Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo incentrato sulla violazione di legge in relazione all'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. In dettaglio, nel pregresso giudizio esisteva inizialmente un atto contenente l'elezione di domicilio a beneficio in uno specifico indirizzo tale domicilio era divenuto inidoneo, con conseguente notifica dei successivi atti presso il difensore di fiducia quale domicilio ex lege la nuova elezione di domicilio sarebbe stata ratificata dall'imputato nel corso di un'udienza celebrata nel processo di primo grado. Per tesi difensiva, la dichiarazione di domicilio presso il difensore era pienamente valida e l'imputato era pienamente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del processo invero, gli articolo 161, commi 1, 4 e 4-bis, e 157-ter c.p.p., avrebbero deposto per la validità dell'elezione di domicilio ex lege presso il difensore e che tale validità si sarebbe estesa, ai sensi dell'articolo 164 c.p.p., alla notificazione della vocatio in ius, tra cui la citazione per l'appello. Il Procuratore Generale domandava l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio, sostenendo che la disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter c.p.p., non esigeva il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, successiva alla sentenza impugnata, potendo essere depositata anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Per il P.G. «il difensore ha adempiuto a tutti gli obblighi che ragionevolmente potevano essergli imposti, non avendo alcuna ratio giustificatrice la pretesa della Corte territoriale che l'indicazione del domicilio eletto riportata nell'atto d'appello fosse firmata dall'imputato, trattandosi di domicilio stabilito direttamente da una norma l'articolo 161, comma 4, c.p.p. e non derivante dalla volontà dell'interessato, la cui sottoscrizione non avrebbe dunque alcuna efficacia». La Cassazione è di un altro avviso la dichiarazione o elezione di domicilio non ha più natura illimitata La Cassazione disattende la tesi del ricorrente e le argomentazioni del P.G., dichiarando inammissibile il ricorso. In primo luogo, il Collegio evidenzia che nella recente giurisprudenza nomofilattica è già stata reputata legittima la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non accompagnata da deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio sono richiamate due recenti pronunce emesse nel 2023 e nel 2024, a riprova che si tratti di un principio di diritto in via di consolidamento . Alla luce della modifica all'articolo 581 c.p.p. avvenuta mediante la Riforma Cartabia la dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata non può più essere considerata a efficacia illimitata è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia fatto precedenza, l'indicazione di un domicilio dichiarato o eletto La ratio legis sottesa alla nuova disposizione va individuata nell'esigenza generale che ha proprio ispirato la riforma del processo in absentia di istituire un onere collaborativo che consenta la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Inoltre, l'onere di elezione o dichiarazione di domicilio assolve una seconda funzione, ossia quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che costituisce il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato ai sensi dell'articolo 157-ter, commi 1 e 3, e 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto . Il sacrificio richiesto all'appellante di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio appare comunque ragionevole atteso che persegue l'intento di garantire la certezza della celebrazione del processo di appello e la partecipazione consapevole dello stesso garantisce la tempestiva notifica della citazione a giudizio consegue a una saggia razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, caratterizzato dall'accrescimento dell'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, implicando, di conseguenza, la necessità di un aggiornamento del domicilio eletto o dichiarato. Non è – allora – un mero adempimento formale, bensì un obbligo che radica le proprie radici nei principi espressi dall'articolo 111 Cost. e articolo 6 Cedu, sicché l'onere di depositare l'elezione o dichiarazione di domicilio, nell'atto di impugnazione, risulta un requisito proporzionato e adeguato a conseguire la certezza del domicilio aggiornato dell'impugnante, così da garantire il giusto processo - quanto alla conoscenza del diritto di difesa - e la ragionevole durata del processo. Il principio di diritto è così espresso «In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato nei cui confronti non si sia proceduto in abesentia, abbia reso formale dichiarazione/elezione di domicilio nel precedente grado di giudizio e il difensore abbia ‘indicato' l'esistenza di tale dichiarazione/elezione nell'atto di impugnazione senza provvedere al deposito, opera nei suoi confronti la previsione dell'articolo 581, comma 1-ter c.p.p., novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione da parte dell'imputato non assente e della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Presidente Gentili – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 settembre 2023, la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di M.R.S.D., condannato per il reato di violenza sessuale ed altro. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello per l'omesso deposito, unitamente all'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio che sarebbe stata semplicemente indicata nell'intestazione dell'appello dal difensore e che, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere ratificata per valere quale allegazione dalla sottoscrizione dell'imputato, necessaria per una valida dichiarazione di domicilio ex articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero Diversamente, sostiene la difesa, il difensore avrebbe non solo indicato, ma anche prodotto l'atto, tra cui l'avviso ex articolo 415- bis, cod. proc. penumero , contenente l'elezione di domicilio, domicilio che risulta essere stato eletto inizialmente presso un indirizzo di OMISSIS , che, divenuto inidoneo, ha determinato la notifica dei successivi atti presso il difensore di fiducia, quale domicilio ex lege, elezione quest'ultima che risulta essere stata ratificata dallo stesso dichiarante, senza necessità quindi di una sua sottoscrizione, a seguito di quanto confermato dallo stesso imputato all'ud. 10 gennaio 2023, udienza cui l'imputato era comparso per rendere il proprio esame, confermando dunque non solo la validità dell'elezione di domicilio presso il difensore, ma anche la conoscenza dell'esistenza e del contenuto del processo. In definitiva, gli articolo 161, commi 1, 4 e 4-bis, e 157-ter, cod. proc. penumero , a giudizio della difesa, deporrebbero per la validità dell'elezione di domicilio ex lege presso il difensore, validità che si estenderebbe ex articolo 164, cod. proc. penumero alla notificazione della vocatio in ius, tra cui la citazione per l'appello. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 21 febbraio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio. Va premesso per il PG che la stessa ordinanza impugnata dà atto che nell'epigrafe dell'appello il difensore aveva attestato il domicilio dell'imputato presso il suo studio ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., attesa la sopravvenuta inidoneità dell'elezione di domicilio di cui al verbale di identificazione in data 11.10.12. Il ricorrente aggiunge, allegando documentazione, di aver prodotto tutti gli atti del processo notificatorio che aveva portato alla domiciliazione presso il difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p. Deve ancora premettersi, quanto alla disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 581 c.p.p., che la stessa non richiede il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, successiva alla sentenza impugnata, potendo essere depositata anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Non avrebbe però alcun senso il deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio divenuta inidonea, se non accompagnata dall'attestazione dell'inidoneità della stessa e della conseguente domiciliazione ex lege presso il difensore. Peraltro, ciò è proprio quanto risulta aver fatto il difensore, producendo la documentazione relativa alla precedente elezione di domicilio e alla sopravvenuta inidoneità della stessa, attestando di essere domiciliatario dell'imputato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. In tal modo, il difensore ha adempiuto a tutti gli obblighi che ragionevolmente potevano essergli imposti, non avendo alcuna ratio giustificatrice la pretesa della Corte territoriale che l'indicazione del domicilio eletto riportata nell'atto d'appello fosse firmata dall'imputato, trattandosi di domicilio stabilito direttamente da una norma - l'articolo 161, comma 4, c.p.p. - e non derivante dalla volontà dell'interessato, la cui sottoscrizione non potrebbe avere dunque alcuna efficacia. Sull'argomento vanno altresì richiamate le considerazioni contenute nella recentissima sentenza di Cass. Sez. 5 numero 6993/2024 non ancora massimata , che ha ritenuto inapplicabile l'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. all'impugnazione della parte civile, posto che la stessa è domiciliata ex lege presso il difensore. Nella motivazione si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu relativa al rischio di violare il diritto di accesso alla giustizia quando l'interpretazione eccessivamente formalistica della legge ordinaria impedisca di fatto l'esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato, in conseguenza dell'applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevoli da osservare per proporre un ricorso e, a maggior ragione, un'impugnazione di merito in appello Corte Edu, 12 luglio 2016, Reichman c. Francia 5 novembre 2015, Henrioud c. Francia Beles e a. c. Repubblica ceca, 2002 , Zvolsky Zvolska c. Repubblica Ceca, 2002 . La sentenza in questione ha puntualizzato che, con riguardo al tema della proporzionalità, la giurisprudenza di Strasburgo sembra essere molto rigorosa, indicando la necessità di una stringente valutazione in concreto della ragionevolezza della restrizione al diritto di accesso, da svolgersi tenendo in considerazione, di regola, alcuni parametri essenziali, tra questi la prevedibilità della restrizione la responsabilità della parte nei cui confronti viene dichiarata l'inammissibilità per gli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l'accesso alla giurisdizione superiore l'assenza di indici di formalismo eccessivo nell'applicazione della regola processuale restrittiva, cui segua l'inammissibilità . Conclusivamente, si deve ritenere per il PG che il difensore appellante avesse sostanzialmente adempiuto alla prescrizione dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio, avente la finalità di rendere più agevoli e spedite le notifiche, che nella specie era stata pienamente raggiunta con l'attestazione della domiciliazione ex lege presso il difensore e la produzione della relativa documentazione. Di conseguenza, erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. 4. In data 26 febbraio 2024, l'avv. Elda Leonardi, nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire - oltre istanza di liquidazione essendo ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, istanza tuttavia non liquidabile da parte di questa Corte, ma dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - memoria difensiva con cui ha richiamato la notizia di decisione n° 2 del 15.01.2024 R.G. Cass. numero 39694/2023 con cui la Seconda sezione penale, richiamando la norma processuale di cui all'articolo 581, comma 1-quater, c.p.p. ha rilevato che la sanzione d'inammissibilità prevista dalla suddetta norma in caso di inosservanza della predetta disposizione non è applicabile analogicamente alla diversa situazione prevista dall'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. Poiché anche il caso che ci occupa ha visto l'imputato M.R.S.D. non processato in primo grado in absentia non occorreva né occorre, quindi, specifica elezione di domicilio rilasciata per il grado d'appello, avendo la difesa puntualmente offerto le indicazioni richieste sul punto, complete di allegazioni, assolvendo così agli obblighi di comunicazione della valida elezione di domicilio per la vacatio in jus. Considerato in diritto 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'articolo 611, cod. proc. penumero , è inammissibile. 2. Questa Corte, pronunciandosi sulla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. numero 150 del 2022 che ha inserito l'articolo 581-ter cod. proc. penumero , si è già espressa nel senso di ritenere del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, nella specie un atto di appello, non accompagnata dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio si v., ad esempio, Sez. 5, numero 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non massimata Sez. 6, numero 7020 del 16/01/2024, Mirabile, non massimata, che ha specificato come detta dichiarazione o elezione di domicilio dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 164 cod. proc. penumero , quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata . 3. Orbene, la nuova disposizione dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero introdotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 Riforma Cartabia , recita che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio trattasi, dunque, di un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione. È indubbio che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'articolo 164 cod. proc. penumero , ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l'indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. Cessa, pertanto, la validità c.d. illimitata riconosciuta alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti come, invece, sostenuto dalla difesa del ricorrente che ha insistito sulla sostanziale ultrattività della ratifica della elezione di domicilio ex lege operata nel corso dell'udienza tenutasi in data 10.01.2023 per rendere l'esame . La ratio legis va individuata nella esigenza generale, che ha ispirato la riforma del processo in absentia ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato , prevedendo a tal fine il legislatore un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò anche ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità v., anche Sez. 2, numero 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 . 4. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere ha un'altra importante funzione, ossia quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli articolo 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. penumero esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. Più specificamente, occorre evidenziare il dato che, nel nuovo comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero , vengono in rilievo due profili finalisticamente collegati, ossia quello dell'esecuzione della notificazione e quello dell'adempimento formale previsto dalle disposizioni in argomento, che non fanno eccezioni nel richiedere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba accompagnare la proposizione dell'impugnazione, nel caso di specie, dell'appello. L'atto richiesto, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, costituisce un atto formale che si connota proprio in funzione della notifica del decreto, adempimento esecutivo questo che può intervenire - non di rado anche a distanza di tempo - in un momento successivo rispetto alla formalizzazione dell'impugnazione. Proprio lo scollamento che ben può determinarsi tra il deposito dell'atto di impugnazione e il momento esecutivo della notificazione, nonché gli effetti che tale scollamento possono determinare nel vanificare la portata e lo spirito della disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , in uno al tenore della norma - che non fa eccezione alcuna nel contemplare il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione - danno nel loro insieme conto dell'impostazione di questo Collegio circa l'applicazione della disciplina introdotta da tale norma, anche nel caso in cui l'appellante abbia eletto domicilio nel precedete grado di giudizio o, come nel caso di specie, abbia ratificato personalmente con dichiarazione resa all'udienza, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Non può quindi convenirsi con la tesi sostenuta dal ricorrente, dovendosi peraltro rilevare che il sacrificio richiesto all'appellante del deposito di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio non appare, alla luce delle considerazioni espresse, irragionevole e/o ingiustificato se si confronta con la individuata esigenza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e della partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della citazione a giudizio. 5. Neppure potrebbe condurre a diversa conclusione, da un lato, la previsione di cui all'articolo 164 del codice di rito, che, nel disciplinare l'efficacia della determinazione del domicilio dichiarato o eletto richiama, tra l'altro, la citazione in appello, mediante il riferimento all'articolo 601 del codice di rito, e, dall'altro, la disposizione di cui all'articolo 157-ter cod. proc. penumero che disciplina il caso delle notificazioni degli avvisi o citazioni a giudizio, anche di appello, nei confronti dell'imputato non detenuto, rimandando al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, cod. proc. penumero , salvo poi a specificare, al terzo comma, che «in caso di impugnazione proposta dall'imputato o· nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater». La disciplina di cui all'articolo 164 cod. proc. penumero attiene infatti al diverso profilo della validità della determinazione del domicilio dichiarato o eletto per quanto concerne - anche - il caso della citazione nel giudizio di appello, mentre quella di cui all'articolo 157-ter cod. proc. penumero attiene, sua volta, al diverso profilo del momento esecutivo della notificazione all'imputato non detenuto. L'applicabilità, pertanto, al caso di specie - di imputato che aveva eletto un domicilio nella precedente fase processuale, o, come nella specie, aveva ratificato nel corso dell'udienza di primo grado il domicilio eletto ex lege presso il difensore - della disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero – contemplante l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non trova alcun significativo ostacolo. 6. La scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della precedente elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato. Pertanto, non è assolutamente irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà elezione o di scienza dichiarazione avente comunque valore processual-negoziale cfr. Sez. 6, numero 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 - 01 Sez. 6, numero 4921 del 09/12/2003, Filocamo, Rv. 228319 a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo. Per altro verso, infatti, richiedere l'elezione o la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità, è una non irragionevole conseguenza della centralità attribuita alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, per ogni fase e grado di giudizio, come disciplinata dall'articolo 157-ter cod. proc. penumero , trattandosi di momenti decisivi della scansione processuale per garantire la piena consapevolezza dell'imputato e la possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa, per la quale non basta la mera conoscenza della pendenza del procedimento, ma necessita la consapevolezza della pendenza del processo, e nemmeno genericamente, ma con riferimento a ciascuna specifica fase o grado dello stesso. Tale garanzia di conoscenza e consapevolezza, personale e effettiva, non è invece correlata alle notifiche intermedie che invece, ai sensi dell'articolo 157-bis cod. proc. penumero vanno effettuate al difensore di fiducia o di ufficio, a quel punto senza la necessità di dover poi verificare volta per volta l'esistenza di un rapporto professionale effettivo, accertamento necessitato per la vacatio in ius nella complessiva disciplina previgente il d.lgs. numero 150 del 2022 in funzione delle garanzie assicurate in sede convenzionale e costituzionale. Pertanto, la necessità a pena di inammissibilità della elezione/dichiarazione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l'eventuale assenza dell'impugnante nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all'imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni unite di questa Corte sul punto, Sez. U, numero 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01 Sez. U, numero 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01, Sez. U, numero 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 . 7. Quello richiesto all'impugnante è un onere di diligenza, di natura collaborativa, che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta - per la corretta e certa istaurazione del contraddittorio - e celere definizione degli stessi, nello stesso interesse dell'impugnante. In tal senso, deve qui richiamarsi quanto di recente affermato da Sez. 5., numero 38166 del 04/07/2023, N., che argomentando in ordine all'applicabilità dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero anche al ricorso per cassazione, ha evidenziato come «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» Sez. U, numero 8914/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, che richiama Sez. U, numero 31461 del 27/06/2006, Passamani, numero m. sul punto, e Sez. 2, numero 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 difatti, «l'effettività del diritto di difesa [ ] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» Sez. U, numero 8914/2017 - dep. 2018, cit. ». Prosegue Sez. 5, numero 38166 del 2023 - richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., numero 188 del 16/12/1980 e numero 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, relativa in particolare all'articolo 6, par. 3, lett. c, Carta EDU cfr. Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera - come sia stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, anche nei casi di limitazioni ben più gravi di quella posta dall'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero come nella parte in cui non consente la difesa personale, o in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione ivi cfr. pure Sez. 6, numero 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01 Sez. 5, numero 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744 01 cfr. pure Sez. 2, numero 35651 del 26/07/2018, Antonucci, numero m. Sez. 6, numero 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 01 . Pertanto, ragionevole è lo «scopo perseguito dal Legislatore, ossia la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato [ ] senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato». D'altro canto, va anche richiamata in modo più specifico la giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia - Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, Rocchia contro Francia - ritenendo che alla richiesta del legislatore francese, di corredare l'atto di appello con la procura rilasciata dall'imputato al presentatore dell'impugnazione, aveva corrisposto un eccesso di formalismo della Corte transalpina, per non aver rinvenuto l'atto stesso, nonostante fosse stato depositato, facendo ricadere sull'imputata una negligenza della cancelleria. Al di là del caso specifico, conta evidenziare, ai fini della presente decisione, che la Corte Edu ha riaffermato che il diritto di accesso a un Tribunale, garantito dall'articolo 6 §1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A numero 333 B . Al §22 ha chiarito che «Il diritto a un Tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A numero 18 , non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l'accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et decisions 1998, V ». La delibazione richiesta per verificare la legittimità delle condizioni di inammissibilità deve svilupparsi intorno a tre criteri, sintetizzati dalla Corte Edu nella causa Zubac c. Croazia [GC], numero 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018 la prevedibilità della restrizione la questione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento - Zubac, sopra citata, §§ 90-95- la questione se le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» Zubac, sopra citata, §§ 96-99, Walchli c. Francia, numero 35787/03, §§ 29 36, 26 luglio 2007, e Willems e Gorjon c. Belgio, nnumero 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021 . 8. Nel caso ora all'esame di questa Corte di cassazione non vi è dubbio che l'adempimento richiesto elezione/dichiarazione di domicilio era previsto e l'esito dell'inammissibilità era prevedibile, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, applicabile al caso di specie in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs. numero 150 del 2022. Inoltre, l'onere di depositare l'elezione o dichiarazione cli domicilio, in uno all'atto di impugnazione, risulta un requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiornato dell'impugnante, proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque l'esercizio del diritto di difesa, nonché alla ragionevole durata del processo valori tutti garantiti dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6CEDU . Pertanto, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un 'sacrificio' assolutamente limitato, quale è il rilascio della dichiarazione/elezione di domicilio. Infine, nel caso in esame, a differenza di quello esaminato nel caso Racchia, a fronte della astratta proporzionalità del requisito di ammissibilità richiesto, la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità per un eccesso di formalismo, come nel caso francese, in quanto non in tema di irregolare o non rinvenuta dichiarazione di domicilio si verte, bensì nel caso della assoluta inesistenza della stessa in quanto semplicemente indicata nell'intestazione dell'atto di appello, non potendo peraltro valere - come pure sostenuto dalla difesa - il fatto che l'elezione di domicilio ex lege presso lo studio del difensore di fiducia ex articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , fosse stata ratificata personalmente dall'imputato nel corso di un'udienza tenutasi davanti al giudice di primo grado, in quanto la precedente elezione in OMISSIS RN era risultata inidonea. Né, tanto meno, tale dichiarazione di inammissibilità consegue - in relazione all'ultimo dei criteri in precedenza indicati - a errori commessi nel grado di giudizio antecedente, del quale non l'imputato ma lo Stato dovrebbe patire le conseguenze. 9. Quanto, infine, alla notizia di decisione cui si richiama la memoria difensiva depositata in limine litis, il riferimento alla stessa è del tutto irrilevante, atteso che la decisione della Seconda sezione penale si riferisce alla previsione dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero , che si riferisce espressamente al caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, prevedendo - a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, previsto dal comma 1-ter - anche il deposito, a pena d'inammissibilità, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Si tratta, quindi, di due diverse cause di inammissibilità contemplate dalle richiamate disposizioni la prima, prevista dal comma 1-terdell'articolo 581 cod. proc. penumero , che consegue al mancato deposito, con l'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che si riferisce non solo all'imputato nei cui confronti non si sia proceduto in absentia ma anche alle altre parti private la seconda, prevista dal comma 1- quater dell'articolo 581 citato, riguardante invece espressamente il caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che consegue al mancato deposito, con l'atto d'impugnazione del difensore, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 10. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio diritto «In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato nei cui confronti non si sia proceduto in absentia, abbia reso formale dichiarazione/elezione di domicilio nel precedente grado di giudizio e il difensore abbia indicato l'esistenza di tale dichiarazione/elezione nell'atto di impugnazione senza provvedere al deposito, opera nei suoi confronti la previsione dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato non assente e della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». 11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. 12. La tipologia di reato per cui si procede rende ragione del disposto oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.